CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona de l legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in margine al ricorso, dall’avv.toGianfranco Carboni, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 2495 c.c. Avverso la sentenza n. 119 / 45 /201 3 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 15/07/2013 e non notificata. Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 2 3 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano (di seguito, per brevità, CTP), acco lse il ricors o presenta t o dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avverso l’atto di diniego dell’istanza di sgravio della cartella n. 271977-C per Ires e Irap 2006. 2. L’Agenzia delle entrate propose appello che venne rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR). 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidatoa tre motivi . 4. Ha resistitocon controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorsoin cassazione in qualità di socio della IHC, cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., là dove la sentenza impugnata non ha considerato che la società contribuente ( [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) è stata cancella ta dal registro delle imprese in data 28/06/2011, con l’effetto irreversibile della sua estinzione e che , poiché la notifica del ricorso originario avverso l’atto di sgravio era avvenuta in data 12/12/2011 ovvero successivamente all’estinzione della società, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’ inesistenza dell’intero processo e delle sentenze in esse pronunciate. Evidenzia sul punto di aver notificato il ricorso in cassazione nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, dalla visura allegata al doc. 1, risultava, alla data della cancellazione, socia della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di non averlo notificato «nei confronti dell’altro socio (nonché liquidatore), [OSCURATO:PERSONA], perché deceduto in data 19/09/2012, come da visura camerale prodotta come documento 3». 1.1. La controricorrente,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal canto suo, dopo aver eccepito la tardività della notifica del ricorso in cassazione in quanto accettato dal centro postale in data 4 marzo 2014, come da “dettaglio” del sito Internet di [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l’inammissibilità del ricorso «[…] perché la società [OSCURATO:PERSONA] è legittimata passivamente nel presente giudizio […]»in quanto « […] né il gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., né l’altro socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] che era anche liquidatore della società) hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione al 31/12/2010 […]».Rileva, altresì, l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo di carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria a proporlo non traendo alcuna utilità a proporlo per la mancata riscossione di somme da parte dei soci della società estinta, nonché mancata integrazione del contraddittorio nei confrontidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 50% delle partecipazione socialie liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese in data 28/06/2011, litisconsorti necessari. 2. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso va disattesanon avendo alcun rilievo la pagina del servizio "on line" dell'Amministrazione postale (peraltro non allegata dalla cointroricorrente), poiché solo iltimbro p ostale fa fede, fino a querela di falso, ai fini della regolarità della notificazione; nella specie il timbro postale reca la stampigliatura del 3/3/2014, con conseguente tempestività del ricorso (il termine per l'impugnazione avverso la sentenza depositata in data 15/07/2013, scadente il giorno 2 marzo 2014, domenica, si è prorogato al giorno successivo del 3 marzo 2014). 3. Nelresto, il ricorso è fondato per quanto di seguito esposto . 3.1. E’ principio consolidato (Sez. U. , 12/03/2013, n. 6070) , che, nel processo tributario, l'estinzionedella società , di persone o dicapitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono aisoci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende chei soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 cod. p roc . c iv . nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione dilitisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale(cfr., Cass., 08/10/2014 , n. 21188 ; i d . , ex pluribus , Cass., 30/07/2020, n. 16362, che sulla base di tali principi ha escluso la legittimazione "ad causam" del liquidatore dellasocietà estinta il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale). 3.2. In altri termini, a seguito dell'estinzione della società e della conseguente perdita della capacitàprocessuale in capo all’ente estinto, il processo devecontinuare nei confronti di tutti i soci dell’ente estinto , costituendo costoro la giusta parte processuale abilitata, in ragione del fenomeno latamente successorio che si realizza a seguito della cancellazione, ad assumere la veste di legittimo contraddittore successivo svolgimento del rapporto processuale.4. Nella specie, è pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione inatti, che la società destinataria dell’atto di sgravio oggetto della presente controversia, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28/06/2011 e che, a tale data, i suoi soci risultavano essere, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], titolare del 50% delle partecipazione sociali e liquidatore della società; Pertanto, alla data della notifica del ricorso originario (12.12.2011) la capacitàprocessuale della società era venuta meno con l a conseguenza che, dalla data della instaurazione del giudizio di primo grado, i successori processuale dell'ente estinto erano i suoi soci. 4.1. Va da sé che essendo il socio [OSCURATO:PERSONA] deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la notifica del ricorso originario(12.12.2011), il contraddittorioavrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei suoi eredi. 5. E’ principio pacifico che l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma del terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Cass., 03/11/2011, n. 22863 ; Cass. , 08/10/2014 , n. 21188,citata; Cass., 19/09/2019, n. 23365). 6. L'esame degli ulteriori duemotividi ricorso [con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis d.P.R. 22/07/1998 n. 322 (secondo motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 38del d.P.R. 29/09/1973 n. 602 (terzo motivo)] restaassorbito. 7. Le spese di giudiziosi dichiarano interamente compensate tra le parti, atteso che Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 è sopravvenuta nel corso del giudizio di merito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa l'impugnata sentenza senza rinvio.Compensa interamente tra le parti le spese di lite . Così deciso, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, del 23 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]