CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarava non luogo a deliberare in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare colloqui visivi con quattro persone adulte, evidenziando che una richiesta identica a quella in esame era già stata accolta positivamente con precedente ordinanza. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 bis, 69, comma 6, O.P. e 666, comma 2, cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., per carenza dì interesse all'impugnazione. Invero, il Pagnozzì ha già conseguito il risultato avuto di mira nella sua istanza, e tale affermazione non è stata oggetto di censura nel ricorso in esame. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente