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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 41566/2021

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, Sez.

Riesame il 29/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato quella con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania, il 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati: - partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 1); - correlate cessioni di droga pluriaggravate in concorso (capo 2); - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpetrazione di più reati di corruzione ed indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti (capo 3); - reati-fine di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti (capo 4); - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 5).

L'ordinanza genetica, confermata da quella impugnata, ha ricostruito dal ponderoso compendio indiziario - costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e da dichiarazioni testimoniali - come i detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero organizzato e diretto, dal settembre 2020 al gennaio 2021, all'interno del predetto istituto di reclusione, una fiorente attività di commercio di stupefacenti, apparecchi di telefonia mobile e relativi accessori, posta in essere avvalendosi sia della collaborazione di una rete di soggetti in stato di libertà, per lo più avvinti da vincoli familiari, che della intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], il quale contribuiva alle attività del duplice sodalizio a tal fine costituito, veicolando all'interno del carcere quanto oggetto dei traffici illeciti, dietro il pagamento di corrispettivi.

2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i motivi di seguito riportati. 2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata si limiterebbe a richiamare per relationem l'ordinanza genetica, senza operare un reale vaglio critico delle dichiarazioni dei propalanti, i detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valutate attendibili benché de relato e non suffragate da riscontri estrinseci.

Nelle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, Pedone non è mai interlocutore, intercorrendo le conversazioni tra coindagati detenuti e loro familiari esterni all'istituto di reclusione; quelle ritenute più significative, in cui Muntone interloquisce con le sorelle Buda, risultano di significato equivoco.

Si contesta, nel dettaglio, l'interpretazione in chiave aprioristicamente colpevolista dei colloqui captati (in particolare, i progressivi nn. 998, 1003, 741, 1101, 1823) e parimenti si contestano le deduzioni formulate dai giudici del merito in ordine - alla riferibilità delle consegne e delle altre attività evocate dagli interlocutori alla persona di Pedone; - all'individuazione dello stupefacente quale oggetto delle consegne da eseguire; - all'effettivo accadimento di quanto programmato nei colloqui.

Le dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia il quale ha riferito che il ricorrente si recava periodicamente a Catania per acquistare droga, non risultano corroborate da riscontri estrinseci.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata non illustrerebbe le effettive esigenze che si pongano nel caso concreto, correlate al pericolo di condotte reiterative, avuto riguardo alla incensuratezza del Pedone, allo stato attuale non più posto in condizioni di riprendere l'attività lavorativa nel medesimo contesto in cui sono maturati i fatti in addebito.

In ogni caso, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio 2011, n. 231, la motivazione avrebbe dovuto dar conto della inadeguatezza di misure meno afflittive.

2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309.

L'ordinanza risulta meramente ripetitiva di quella genetica quanto alla sussistenza dei gravi indizi, in particolare quanto alla ritenuta affiliazione di Pedone alla associazione dedita al traffico di stupefacenti: dell'indagato non sarebbe dimostrata in alcun modo l'intraneità, ossia l'organico inserimento nella struttura, e così pure, nulla è dato conoscere in ordine ai canali di approvvigionamento asseritamente utilizzati ed ai contatti con organismi criminali di più ampia portata.

Non sarebbe stato dato riscontro alcuno alle specifiche censure difensive, né sarebbero stati vagliati gli elementi dimostrativi e le ipotesi alternative prospettate ed ampiamente documentate nell'interesse dell'indagato.

2.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata, nell'aderire a quella del Giudice per le indagini preliminari in termini apodittici e stereotipati, è elusiva dell'obbligo motivazionale.

Il percorso argomentativo, del tutto apparente, non dà conto dei motivi di impugnazione con cui sono state puntualmente censurate le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza.

Anzitutto, la difesa stigmatizza il ricorso che l'ordinanza impugnata fa alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, senza tuttavia indicare quali specifici passaggi argomentativi di essa non si condividano; lì dove costituisce ius receptum il principio per il quale è aspecifico il ricorso per cassazione con cui si deduca l'illegittimità della decisione di appello solo perché motivata per relationem a quella di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929); ciò, dovendosi tenere conto che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari e quello del riesame si integrano tra loro e connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura.

Del resto, l'estensione dell'obbligo motivazionale dipende dal livello di specificità delle questioni prospettate, sicché, non è precluso al giudice del gravame, ed è esaustivo dell'obbligo motivazionale, a fronte di doglianze non articolate in termini specifici, non analitiche, né diffuse, far propria l'ordinanza genetica dichiarando di condividerla, anche riproducendo le argomentazioni di rilievo, così da dimostrare di averne preso contezza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765).

Le ulteriori doglianze difensive risultano per buona parte meramente ripropositive di quelle svolte innanzi al Tribunale del riesame e dallo stesso disattese in termini esaustivi.

Ciò rende le stesse inammissibili, essendo tale il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di gravame e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

In ogni caso, non risponde a verità che l'ordinanza del riesame impugnata si sia limitata a richiamare quella del Giudice per le indagini preliminari, atteso che la stessa ripercorre e a tratti approfondisce, in termini valutativi, gli esiti dell'attività di indagine, basati su plurimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, svolti in parallelo con l'attività tecnica e documentati visivamente nei fotogrammi estrapolati dagli impianti di videosorveglianza posti in prossimità del luogo ove avvenivano gli scambi.

Proprio l' "incrocio" tra i contenuti dei colloqui ed i servizi di osservazione visiva (il cui contenuto vien riprodotto dal Tribunale) permette di individuare inequivocamente in [OSCURATO:PERSONA] il poliziotto evocato nelle conversazioni come il vettore di quanto veniva illecitamente commercializzato nella struttura detentiva ove prestava servizio (v. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza).

A fugare ogni dubbio, nell'ordinanza genetica, a cui quella impugnata si richiama, è poi il riferimento alle testimonianze dei detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. pag.92), i quali, ristretti nel medesimo carcere, hanno ricostruito in termini puntuali il ruolo del ricorrente, i suoi rapporti con il già detenuto Balsamo, dal quale egli si approvvigionava di droga ed apparecchi telefonici che poi immetteva nel carcere, nonché le trattative intercorse tra i due, al fine di determinare il giusto compenso per Pedone.

In relazione alle dichiarazioni accusatorie di Palla e Smiroldo, di contenuto particolarmente qualificante quanto alla ricostruzione delle diverse attività del sodalizio, viene precisato dai Giudici del riesame che si tratta di dichiarazioni che non necessitano di riscontri estrinseci, perché provenienti da soggetti che mai sono stati indagati per i fatti per cui si procede, né per fatti con quelli connessi, sicché non hanno pregio le deduzioni difensive in ordine alla pretesa violazione dell'art. 192 cod proc. pen.; così pure, inammissibile, perché del tutto indeterminato, è il rilievo in ordine alla carenza di elementi che suffraghino le propalazioni del collaboratore che avrebbe accusato Pedone di rifornirsi di droga a Catania, posto che del propalante non è indicato in ricorso neppure il nominativo.

In ogni caso, si tratta di deduzioni infondate, quanto all' assenza di elementi corroborativi a sostegno delle dichiarazioni testimoniali, avuto riguardo alla ponderosa mole di sequestri eseguiti tra il novembre 2020 e il marzo 2021, presso le camere dei detenuti dell'istituto di reclusione, che evidenziavano la disponibilità da parte di costoro di sostanza stupefacente di varia tipologia.

Con questo consistente apparato argomentativo, che ha consentito di ritenere senza incoerenze, né fratture logiche, la solidità del quadro indiziario, la difesa non si confronta, risultando il ricorso del tutto privo di specificità.

Sotto altro profilo, non superano il vaglio di preliminare ammissibilità le deduzioni difensive in ordine alla non corretta interpretazione del contenuti dei colloqui captati, atteso che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Anche in successivi arresti si è puntualizzato, da questa Corte, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Al contrario, di incoerenze o illogicità, come del preteso travisamento, nel senso anzidetto, non è traccia nel tessuto argomentativo della ordinanza impugnata.

2. Il terzo motivo è inammissibile Le censure sulla carenza di motivazione in ordine all'inserimento di Pedone in un contesto associativo qualificato ex art. 74 cit., come sviluppate in ricorso, sono generiche, non confrontandosi con quanto l'ordinanza impugnata pone in risalto, attraverso il rinvio alla ordinanza genetica, che, come ripetutamente detto, con essa si integra a formare un unico tessuto argomentativo.

Correttamente si evidenzia come l'ordinanza applicativa della misura abbia compiutamente illustrato l'organigramma del sodalizio, il suo funzionamento - anche attraverso la ricostruzione di una pluralità di reati fine -, i ruoli, bene caratterizzati, ricoperti dai singoli associati.

L'ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza del quale, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286).In applicazione di tale principio, il primo giudice ha dedotto l'esistenza di una associazione, così connotata, e di un vincolo permanente tra i sodali - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - da una serie di facta concludentia quali i contatti continui tra gli stessi, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le forme di copertura, la destinazione di beni e danaro all'attuazione del programma criminoso, la reiterazione dei reati scopo con analoghe modalità esecutive.

Tutto quanto emerso dalle investigazioni depone dunque, per l'esistenza di un sostrato organizzativo, sia pure non complesso e sofisticata, e tuttavia dotato di stabilità, della cui esistenza ed operatività Pedone non poteva non essere consapevole, essendo egli in contatto sia con i promotori, i quali avevano in essa un ruolo gerarchicamente sovraordinato, sia con i fornitori e facilitatori degli acquisti (Balsamo e le sorelle Buda, che confezionavano i pacchi e provvedevano ai pagamenti), sia con i detenuti, abituali fruitori delle sostanze stupefacenti illegalmente introdotte nell'istituto di reclusione.

Anche sul piano dell'affectio societatis, del resto si è affermato che, in un'associazione per delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589).

3. Il quarto motivo è inammissibile.

Oltre a reiterare le censure rivolte all'uso della motivazione per relationem, sub specie di violazione di legge, soffermandosi sull'ampiezza delle argomentazioni spese nell'ordinanza - che però correttamente è stata commisurata al livello di specificità delle censure, come precisato sub paragrafo 1.1 - la difesa prospetta un'eccezione di violazione di legge non consentita, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, per il quale è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04)

4. E' invece fondato, nei limiti di seguito precisati, il secondo motivo di ricorso.

Sull'esistenza di un intenso pericolo di condotte reiterative, persistente all'attualità - avuto riguardo alla risalenza delle condotte oggetto delle provvisorie contestazioni ai primi mesi di quest'anno, come monitorata dalle captazioni - l'ordinanza si diffonde, valutando come recessivi tanto l'incensuratezza del giudicabile quanto la dedotta - ma non meglio documentata - assenza di condizioni per riprendere l'attività lavorativa nel contesto di riferimento, rispetto ad elementi quali la spiccata capacità a delinquere del soggetto e la spregiudicatezza, evidenziata dalle modalità delle condotte, dalla complessità del meccanismo delittuoso escogitato per introdurre in carcere droga e telefoni, dalla stretta contiguità con ambienti criminali e con pregiudicati in genere (anche al di fuori del contesto lavorativo), dalla distorsione e strumentalizzazione della delicata funzione pubblica ricoperta per fini di locupletazione privata.

Se un tale impianto motivazionale appare congruo per affermare la ricorrenza delle esigenze cautelari ed in grado elevato, non trova, al contrario, logico supporto giustificativo nella ordinanza impugnata la ritenuta totale inaffidabilità del soggetto rispetto all'osservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura autocustodiale, e la inadeguatezza di un tale presidio a scongiurare condotte reiterative, pur se "rinforzato" da mezzi tecnici di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico).

L'ordinanza impugnata non considera che, secondo le direttrici esegetiche tracciate dalle Sezioni Unite, "a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico"(Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); ed in termini assertivi utilizza i medesimi elementi sopra evidenziati, sintomatici di una spiccata propensione al crimine, come dimostrativi della adeguatezza del presidio cautelare prescelto e, al contrario, della inidoneità della misura degli arresti, ancorché con il dispositivo elettronico, a cautelare le esigenze preventive che in concreto si pongono.

Limitatamente a tale profilo si impone pertanto l'annullamento, con rinvio al giudice del riesame affinché superi l'evidenziata lacuna motivazionale ed adotti le conseguenti determinazioni. 5.Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all' art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Riesame il 29/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato quella con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania, il 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati: - partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 1); - correlate cessioni di droga pluriaggravate in concorso (capo 2); - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpetrazione di più reati di corruzione ed indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti (capo 3); - reati-fine di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti (capo 4); - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 5). L'ordinanza genetica, confermata da quella impugnata, ha ricostruito dal ponderoso compendio indiziario - costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e da dichiarazioni testimoniali - come i detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero organizzato e diretto, dal settembre 2020 al gennaio 2021, all'interno del predetto istituto di reclusione, una fiorente attività di commercio di stupefacenti, apparecchi di telefonia mobile e relativi accessori, posta in essere avvalendosi sia della collaborazione di una rete di soggetti in stato di libertà, per lo più avvinti da vincoli familiari, che della intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], il quale contribuiva alle attività del duplice sodalizio a tal fine costituito, veicolando all'interno del carcere quanto oggetto dei traffici illeciti, dietro il pagamento di corrispettivi. 2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i motivi di seguito riportati. 2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata si limiterebbe a richiamare per relationem l'ordinanza genetica, senza operare un reale vaglio critico delle dichiarazioni dei propalanti, i detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valutate attendibili benché de relato e non suffragate da riscontri estrinseci. Nelle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, Pedone non è mai interlocutore, intercorrendo le conversazioni tra coindagati detenuti e loro familiari esterni all'istituto di reclusione; quelle ritenute più significative, in cui Muntone interloquisce con le sorelle Buda, risultano di significato equivoco. Si contesta, nel dettaglio, l'interpretazione in chiave aprioristicamente colpevolista dei colloqui captati (in particolare, i progressivi nn. 998, 1003, 741, 1101, 1823) e parimenti si contestano le deduzioni formulate dai giudici del merito in ordine - alla riferibilità delle consegne e delle altre attività evocate dagli interlocutori alla persona di Pedone; - all'individuazione dello stupefacente quale oggetto delle consegne da eseguire; - all'effettivo accadimento di quanto programmato nei colloqui. Le dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia il quale ha riferito che il ricorrente si recava periodicamente a Catania per acquistare droga, non risultano corroborate da riscontri estrinseci. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata non illustrerebbe le effettive esigenze che si pongano nel caso concreto, correlate al pericolo di condotte reiterative, avuto riguardo alla incensuratezza del Pedone, allo stato attuale non più posto in condizioni di riprendere l'attività lavorativa nel medesimo contesto in cui sono maturati i fatti in addebito. In ogni caso, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio 2011, n. 231, la motivazione avrebbe dovuto dar conto della inadeguatezza di misure meno afflittive. 2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309. L'ordinanza risulta meramente ripetitiva di quella genetica quanto alla sussistenza dei gravi indizi, in particolare quanto alla ritenuta affiliazione di Pedone alla associazione dedita al traffico di stupefacenti: dell'indagato non sarebbe dimostrata in alcun modo l'intraneità, ossia l'organico inserimento nella struttura, e così pure, nulla è dato conoscere in ordine ai canali di approvvigionamento asseritamente utilizzati ed ai contatti con organismi criminali di più ampia portata. Non sarebbe stato dato riscontro alcuno alle specifiche censure difensive, né sarebbero stati vagliati gli elementi dimostrativi e le ipotesi alternative prospettate ed ampiamente documentate nell'interesse dell'indagato. 2.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, nell'aderire a quella del Giudice per le indagini preliminari in termini apodittici e stereotipati, è elusiva dell'obbligo motivazionale. Il percorso argomentativo, del tutto apparente, non dà conto dei motivi di impugnazione con cui sono state puntualmente censurate le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza. Anzitutto, la difesa stigmatizza il ricorso che l'ordinanza impugnata fa alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, senza tuttavia indicare quali specifici passaggi argomentativi di essa non si condividano; lì dove costituisce ius receptum il principio per il quale è aspecifico il ricorso per cassazione con cui si deduca l'illegittimità della decisione di appello solo perché motivata per relationem a quella di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929); ciò, dovendosi tenere conto che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari e quello del riesame si integrano tra loro e connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura. Del resto, l'estensione dell'obbligo motivazionale dipende dal livello di specificità delle questioni prospettate, sicché, non è precluso al giudice del gravame, ed è esaustivo dell'obbligo motivazionale, a fronte di doglianze non articolate in termini specifici, non analitiche, né diffuse, far propria l'ordinanza genetica dichiarando di condividerla, anche riproducendo le argomentazioni di rilievo, così da dimostrare di averne preso contezza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). Le ulteriori doglianze difensive risultano per buona parte meramente ripropositive di quelle svolte innanzi al Tribunale del riesame e dallo stesso disattese in termini esaustivi. Ciò rende le stesse inammissibili, essendo tale il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di gravame e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). In ogni caso, non risponde a verità che l'ordinanza del riesame impugnata si sia limitata a richiamare quella del Giudice per le indagini preliminari, atteso che la stessa ripercorre e a tratti approfondisce, in termini valutativi, gli esiti dell'attività di indagine, basati su plurimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, svolti in parallelo con l'attività tecnica e documentati visivamente nei fotogrammi estrapolati dagli impianti di videosorveglianza posti in prossimità del luogo ove avvenivano gli scambi. Proprio l' "incrocio" tra i contenuti dei colloqui ed i servizi di osservazione visiva (il cui contenuto vien riprodotto dal Tribunale) permette di individuare inequivocamente in [OSCURATO:PERSONA] il poliziotto evocato nelle conversazioni come il vettore di quanto veniva illecitamente commercializzato nella struttura detentiva ove prestava servizio (v. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza). A fugare ogni dubbio, nell'ordinanza genetica, a cui quella impugnata si richiama, è poi il riferimento alle testimonianze dei detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. pag.92), i quali, ristretti nel medesimo carcere, hanno ricostruito in termini puntuali il ruolo del ricorrente, i suoi rapporti con il già detenuto Balsamo, dal quale egli si approvvigionava di droga ed apparecchi telefonici che poi immetteva nel carcere, nonché le trattative intercorse tra i due, al fine di determinare il giusto compenso per Pedone. In relazione alle dichiarazioni accusatorie di Palla e Smiroldo, di contenuto particolarmente qualificante quanto alla ricostruzione delle diverse attività del sodalizio, viene precisato dai Giudici del riesame che si tratta di dichiarazioni che non necessitano di riscontri estrinseci, perché provenienti da soggetti che mai sono stati indagati per i fatti per cui si procede, né per fatti con quelli connessi, sicché non hanno pregio le deduzioni difensive in ordine alla pretesa violazione dell'art. 192 cod proc. pen.; così pure, inammissibile, perché del tutto indeterminato, è il rilievo in ordine alla carenza di elementi che suffraghino le propalazioni del collaboratore che avrebbe accusato Pedone di rifornirsi di droga a Catania, posto che del propalante non è indicato in ricorso neppure il nominativo. In ogni caso, si tratta di deduzioni infondate, quanto all' assenza di elementi corroborativi a sostegno delle dichiarazioni testimoniali, avuto riguardo alla ponderosa mole di sequestri eseguiti tra il novembre 2020 e il marzo 2021, presso le camere dei detenuti dell'istituto di reclusione, che evidenziavano la disponibilità da parte di costoro di sostanza stupefacente di varia tipologia. Con questo consistente apparato argomentativo, che ha consentito di ritenere senza incoerenze, né fratture logiche, la solidità del quadro indiziario, la difesa non si confronta, risultando il ricorso del tutto privo di specificità. Sotto altro profilo, non superano il vaglio di preliminare ammissibilità le deduzioni difensive in ordine alla non corretta interpretazione del contenuti dei colloqui captati, atteso che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in successivi arresti si è puntualizzato, da questa Corte, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Al contrario, di incoerenze o illogicità, come del preteso travisamento, nel senso anzidetto, non è traccia nel tessuto argomentativo della ordinanza impugnata. 2. Il terzo motivo è inammissibile Le censure sulla carenza di motivazione in ordine all'inserimento di Pedone in un contesto associativo qualificato ex art. 74 cit., come sviluppate in ricorso, sono generiche, non confrontandosi con quanto l'ordinanza impugnata pone in risalto, attraverso il rinvio alla ordinanza genetica, che, come ripetutamente detto, con essa si integra a formare un unico tessuto argomentativo. Correttamente si evidenzia come l'ordinanza applicativa della misura abbia compiutamente illustrato l'organigramma del sodalizio, il suo funzionamento - anche attraverso la ricostruzione di una pluralità di reati fine -, i ruoli, bene caratterizzati, ricoperti dai singoli associati. L'ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza del quale, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286).In applicazione di tale principio, il primo giudice ha dedotto l'esistenza di una associazione, così connotata, e di un vincolo permanente tra i sodali - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - da una serie di facta concludentia quali i contatti continui tra gli stessi, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le forme di copertura, la destinazione di beni e danaro all'attuazione del programma criminoso, la reiterazione dei reati scopo con analoghe modalità esecutive. Tutto quanto emerso dalle investigazioni depone dunque, per l'esistenza di un sostrato organizzativo, sia pure non complesso e sofisticata, e tuttavia dotato di stabilità, della cui esistenza ed operatività Pedone non poteva non essere consapevole, essendo egli in contatto sia con i promotori, i quali avevano in essa un ruolo gerarchicamente sovraordinato, sia con i fornitori e facilitatori degli acquisti (Balsamo e le sorelle Buda, che confezionavano i pacchi e provvedevano ai pagamenti), sia con i detenuti, abituali fruitori delle sostanze stupefacenti illegalmente introdotte nell'istituto di reclusione. Anche sul piano dell'affectio societatis, del resto si è affermato che, in un'associazione per delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589). 3. Il quarto motivo è inammissibile. Oltre a reiterare le censure rivolte all'uso della motivazione per relationem, sub specie di violazione di legge, soffermandosi sull'ampiezza delle argomentazioni spese nell'ordinanza - che però correttamente è stata commisurata al livello di specificità delle censure, come precisato sub paragrafo 1.1 - la difesa prospetta un'eccezione di violazione di legge non consentita, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, per il quale è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) 4. E' invece fondato, nei limiti di seguito precisati, il secondo motivo di ricorso. Sull'esistenza di un intenso pericolo di condotte reiterative, persistente all'attualità - avuto riguardo alla risalenza delle condotte oggetto delle provvisorie contestazioni ai primi mesi di quest'anno, come monitorata dalle captazioni - l'ordinanza si diffonde, valutando come recessivi tanto l'incensuratezza del giudicabile quanto la dedotta - ma non meglio documentata - assenza di condizioni per riprendere l'attività lavorativa nel contesto di riferimento, rispetto ad elementi quali la spiccata capacità a delinquere del soggetto e la spregiudicatezza, evidenziata dalle modalità delle condotte, dalla complessità del meccanismo delittuoso escogitato per introdurre in carcere droga e telefoni, dalla stretta contiguità con ambienti criminali e con pregiudicati in genere (anche al di fuori del contesto lavorativo), dalla distorsione e strumentalizzazione della delicata funzione pubblica ricoperta per fini di locupletazione privata. Se un tale impianto motivazionale appare congruo per affermare la ricorrenza delle esigenze cautelari ed in grado elevato, non trova, al contrario, logico supporto giustificativo nella ordinanza impugnata la ritenuta totale inaffidabilità del soggetto rispetto all'osservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura autocustodiale, e la inadeguatezza di un tale presidio a scongiurare condotte reiterative, pur se "rinforzato" da mezzi tecnici di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico). L'ordinanza impugnata non considera che, secondo le direttrici esegetiche tracciate dalle Sezioni Unite, "a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico"(Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); ed in termini assertivi utilizza i medesimi elementi sopra evidenziati, sintomatici di una spiccata propensione al crimine, come dimostrativi della adeguatezza del presidio cautelare prescelto e, al contrario, della inidoneità della misura degli arresti, ancorché con il dispositivo elettronico, a cautelare le esigenze preventive che in concreto si pongono. Limitatamente a tale profilo si impone pertanto l'annullamento, con rinvio al giudice del riesame affinché superi l'evidenziata lacuna motivazionale ed adotti le conseguenti determinazioni. 5.Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all' art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. p
Sentenza Cassazione n. 41566/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris