CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1983
Cassazione n. 34205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 15/04/1983 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6471/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto previsto dall'art. 336 cod. pen., per minacce rivolte ad un operatore di polizia penitenziaria per costringerlo ad aprire la porta della cella presso cui era recluso); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è generico nel contestare l'idoneità della minaccia; esso, inoltre, non si confronta con la puntuale motivazione della Corte territoriale che evidenzia come - oltre alla formulazione di frasi minacciose - [OSCURATO:PERSONA], al momento della condotta, teneva anche tra le mani una lametta (sentenza impugnata, pag. 4-5), elemento che ragionevolmente è stato valorizzato per valutare l'idoneità minatoria della condotta del ricorrente; (ii) il secondo motivo, denuncia il travisamento della prova in ordine alla disponibilità della lametta; si tratta di motivo inammissibile, perché non sussiste il denunciato travisamento della prova (da intendersi come travisamento del "significante" e non del "significato" probatorio): la Corte territoriale ha desunto la prova della disponibilità della citata lametta dalle dichiarazioni del destinatario delle condotte minatorie, corroborate da quelle di un altro pubblico ufficiale che ha ricordato di avere visto nelle mani del ricorrente un oggetto, presumibilmente una lametta, in concomitanza con la formulazione di minacce del ricorrente di "tagliare" l'operatore di polizia penitenziaria (sentenza impugnata, pag. 4-5); si tratta di dati probatori valutati con motivazione non manifestamente illogica, che si sottrae al sindacato di legittimità; (iii) il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393 -bis cod. pen., quantomeno in forma putativa: il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale (pag. 5 -6) - in modo motivato e richiamando il regolamento interno alla Casa circondariale - esclude che il pubblico ufficiale destinatario delle minacce abbia compiuto atti illegittimi o persecutori; sicché secondo la congrua motivazione della Corte territoriale, le condotte del ricorrente sono state ritenute animate da stati emotivi e non dalla necessità di opporsi ad un atto arbitrario del Pubblico ufficiale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichi P.Q.MAndre atei [OSCURATO:PERSONA] 23 SET 2026 fl 1