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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02418/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e di manifesta illogicità della motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità.

Rilevato, al riguardo, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01).

Considerato, infatti, che il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che i quattro incontri di [OSCURATO:PERSONA] con persone pregiudicate nell'arco di un mese (oggetto dell'imputazione) possano considerarsi come occasionali visto che egli, in tali occasioni, era stato visto intrattenersi con gli altri soggetti e confabulare con loro e che, quindi, l' impugnazione attiene unicamente al vizio di motivazione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e di manifesta illogicità della motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità. Rilevato, al riguardo, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Considerato, infatti, che il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che i quattro incontri di [OSCURATO:PERSONA] con persone pregiudicate nell'arco di un mese (oggetto dell'imputazione) possano considerarsi come occasionali visto che egli, in tali occasioni, era stato visto intrattenersi con gli altri soggetti e confabulare con loro e che, quindi, l' impugnazione attiene unicamente al vizio di motivazione. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre
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