CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta eccentrico rispetto alla sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, atteso che esso riguarda l'affermazione di responsabilità nonostante: a) in tale sede di rinvio, il reato associativo di cui al capo a) sia stato dichiarato estinto per prescrizione; b) il restante reato di cui al capo b) non fosse stato "toccato" dalla sentenza rescindente, sicché la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, si è limitata a rideterminare la pena per tale reato di cui al capo b); che il motivo è pertanto eccentrico in quanto è privo di correlazione con l'oggetto del giudizio di rinvio e la decisione che è stata adottata in tale sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.