Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14585/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o di Benevento;2026 - intimata -1158 avverso la sentenza n. 5567/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1558/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Benevento dichiarava il diritto del signorBoscaino ad essere inquadrato nella categoria D del CCNLcomparto Regioni e autonomie locali del 31 Marzo 1999 a partireNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026dal 1° dicembre 2010 e fino all'8 aprile 2015 dichiaNurmaenrod doi r,a ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026altresì, il diritto alla corresponsione delle differenze retributivetra il trattamento economico percepito e quello proprio delpersonale di categoria D.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza sostenendo cheil lavoratore, all'indomani della ricollocazione nell'area C delpersonale, a seguito dell'annullamento del concorso interno colquale era stato inquadrato nella categoria D disposto dal giudiceamministrativo, aveva ripreso a svolgere mansioni e compitipropri dell’inquadramento C, essendo state quelle formalmentesuperiori esercitate in maniera non prevalente, anzi del tuttoresiduale.

Affermava, altresì, che le attività ricomprese nellacategoria D rivendicata erano caratterizzate da elevateconoscenze non riconducibili al mero svolgimento di funzioni diRUP in soli tre progetti avviati dalla Provincia.3.

La Corte di appello di Napoli riformava la sentenza di primogrado, rilevando che al lavoratore non era stata attribuita,quantomeno in via di mero fatto, la titolarità e responsabilità diun ufficio di livello dirigenziale dell'ente resistente néquest'ultimo aveva dedotto di aver diretto, coordinato econtrollato l'attività di tale ufficio, di aver esercitato autonomipoteri di spesa, di essersi occupato della organizzazione e dellagestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentaliassegnate a detto ufficio.La mera circostanza che il lavoratore avesse pacificamentecontinuato a ricoprire sino alla revoca risalente all'8 Aprile 2015le funzioni di RUP dei progetti a lui assegnati nell'esercizio dellequali aveva adottato la determina di approvazione dei consuntivie delle relazioni conclusive e delle manifestazioni non consentivadi affermare lo svolgimento con pienezza di funzioni eassunzione di responsabilità di mansioni proprie di un dirigenteNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026di ufficio dirigenziale non generale in via escluNsuimvearo di ora ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026quantomeno prevalente.3.1 In conclusione, la Corte riteneva che i compiti svolti nelperiodo successivo al 1° dicembre 2010 dovessero esserericondotti all'inquadramento alla categoria C possedutodallavoratore, di guisa che questi non potesse pretenderealcuna remunerazione rispetto a mansioni superiori riferentesialla categoria D.3.2 In particolare, la Corte riteneva sfornita di prova laricorrenza dei caratteri distintivi delle attività svolte daidipendenti inquadrati in categoria D. e, in particolare, dellaresponsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processiamministrativi, delle elevate complessità dei problemi daaffrontare basata su modelli teorici non immediatamenteutilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, dellanecessità per lo svolgimento di tali attività di elevate conoscenzeplurispecialistiche e frequente aggiornamento anche alla lucedel rilievo che al lavoratore non è mai stata affidata larappresentanza esterna dell'ente.4.

Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso percassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli articoli 3, 13 dell'allegato A CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli articoli1362, 1363 c.c. e dell’art. 52 D.LGS. n.165/2001, art. 36 Cost.e art. 112 c.p.c., in relazione al disposto di cui all'articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c.1.1 La Corte di appello di Napoli, partendo dalla descrizione dellenorme che disciplinano funzioni e compiti dei dirigenti, è giuntaa raffrontare l'attività in concreto svolta dal lavoratore nelNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026periodo oggetto di contestazione esclusivamente al Nupmreorof dili ora ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026dirigente, sebbene la relativa domanda rigettata in primo gradonon fosse stata oggetto di impugnazione incidentale da partedel dipendente, omettendo qualsiasi confronto fra le mansioniespletate con quelle della declaratoria di cui alla categoria dioggetto di rivendicazioni ai fini economici.In particolare, la Corte di merito ha omesso di confrontare gliaccertamenti in fatto risultanti dalle testimonianze e daidocumenti prodotti con la declaratoria contrattuale diriferimento inferiore all'area dirigenziale e corrispondente allacategoria D del CCNL di riferimento rivendicata ai fini economici,trascurando di seguire il procedimento logico giuridico trifasicoche presiede a tale tipologia di giudizio.Apparirebbe evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appellopartenopea, la quale non ha osservato il criterio trifasico da cuinon si può prescindere nel procedimento logico-giuridico direttoalla determinazione dell'inquadramento del lavoratore.

Peraltro,la stessa Corte partenopea, nel suo errato percorsomotivazionale, ha ammesso che le funzioni espletate dallavoratore sia in qualità di RUP sia in ottemperanza agli ordinidi servizio fossero riconducibili al livello immediatamenteinferiore a quello dirigenziale ossia a livello D rivendicato dallostesso.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, è necessario cheNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026venga contestata specificamente, a pena di inammissibNiulimteàro, dli ara ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.3 Orbene, il motivo non si confronta con il decisum nella partein cui ha affrontato comparativamente le mansioni delle duecategorie ritenendo, all’esito, la insussistenza dellariconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente allarivendicata categoria D.1.4 Ed invero, la Corte di merito ha effettuato il giudizio trifasicoescludendo, con un accertamento di merito esaustivo, lariconducibilità delle mansioni alla rivendicata categoria D.1.5 In particolare, il giudice di appello ha accertato che ledeposizioni testimoniali e la documentazione in atti nonavessero comprovato la allegazione che il lavoratore avessecontinuato a svolgere, dopo il reinquadramento nella categoriaC., gli stessi precedenti compiti svolti quando era inquadratonella categoria D., senza contare l’ulteriore valutazione dellaCorte di merito secondo cui era “da escludersi che per un interoquinquennio il lavoratore si sia prevalentemente occupato didurate complessivamente meno di un mese”.1.6 Tale accertamento, rispetto al quale la censura non siconfronta, ha, dunque, condotto la Corte a ritenere che i compitisvolti nel periodo successivo al 1° dicembre 2010 dovesseroessere ricondotti all’inquadramento nella categoria C sulla basedegli elementi distintivi di tale categoria costituiti dall’eserciziodi attività connotate da contenuto di concetto con responsabilitàdi risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi,media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelliesterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzionipossibili, relazioni esterne, anche dirette, con altre istituzioni eNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026relazioni dirette con l’utenza, anche di natura complNeumsserao di era ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026negoziale, che ben si attagliano alle attività provate comeespletate dal lavoratore che, viceversa, non risulta aver svoltosentenza impugnata).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione 132 c.p.c., comma 2, numero 4 e 111 Cost inrelazione all'art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c.In modo del tutto incoerente ed incomprensibile e nonconsequenziale il giudice di seconde cure riteneva che compitisvolti nel periodo successivo al 1° dicembre 2010 dovesseroessere ricondotti all'inquadramento nella categoria C possedutodal lavoratore di guisa che questi non potesse pretendere alcunasomma a titolo di remunerazione di mansioni superiori.Orbene, la conclusione cui è giunta la Corte partenopea sarebbein evidente contrasto con la premessa ossia con il giudiziocompiuto dalla Corte in ordine alla normativa disciplinante lefunzioni e i compiti proprie dei dirigenti e dopo avererroneamente raffrontato con queste ultime l'attività espletatadal lavoratore ha dato atto che era stato provato da un lato chele mansioni poste in essere sulla base degli ordini di serviziocostituivano il surrogato della funzione dirigenziale dunqueerano riferibili alla categoria D del contratto obiettivo nazionaledi lavoro di riferimento dall'altro della funzione di RUP potevaessere affidata anche al personale non dirigenziale di livelloimmediatamente inferiore, così ricostruendo la vicenda fattualedi rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal tribunalein sede di primo grado; tuttavia in maniera contradditoriaescludeva la sussistenza dei caratteri tipici della categoriarivendicata negando quindi il diritto alle differenze retributive.2.1 Anche tale censura è inammissibile.Numero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026Ed invero, la censura è finalizzata a richiedere a questNau mCeoror dti era ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026un giudizio di merito difforme da quello compiuto nella sentenzaimpugnata che si ripete ha escluso la riconducibilità dellemansioni svolte alla categoria rivendicata.Non si riscontra pertanto alcun vizio afferente alla motivazioneai sensi dell’art. 132 c.p.c.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o la falsaapplicazione dei limiti previsti dall'articolo 116 c.p.c. in relazioneall'articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c.; erratoapprezzamento del materiale probatorio.Si contesta nella pronuncia impugnata della Corte di appello lamancata analisi degli ordini di servizio costituenti provvedimentiformali adottati dall'amministrazione datrice di lavoro perl'adibizione dell'odierno ricorrente a mansioni superiori rispettoa quelli di formale inquadramento ed afferenti alla categoriarivendicata.3.1 Anche tale motivo è inammissibile.3.2 Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelleNumero registro generale 13555/2022ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (CassN. umero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 14585/20267921/2011; Cass. 25348/2018).Data pubblicazione 17/05/20263.3 Segnatamente, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unitedi questa Corte è da reputarsi "inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito" (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass.civ. sez.

I, 19/02/2021, n.4627).3.4 La censura è quindi inammissibile nella misura in cuisottopone a critica la valutazione compiuta in sede di meritocirca la mancata analisi degli ordini di servizio costituentiprovvedimenti formali adottati dall'amministrazione datrice dilavoro per l'adibizione dell'odierno ricorrente a mansionisuperiori rispetto a quelli di formale inquadramento ed afferentialla categoria rivendicata, atteso che al giudice di merito, èesclusivamente riservato il potere di individuare le fonti delproprio convincimento.4.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.5.

Non deve disporsi sulle spese stante la mancata costituzionedi parte resistente.6.

Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass.

Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 05/03/2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Benevento;2026 - intimata -1158 avverso la sentenza n. 5567/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1558/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Benevento dichiarava il diritto del signorBoscaino ad essere inquadrato nella categoria D del CCNLcomparto Regioni e autonomie locali del 31 Marzo 1999 a partireNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026dal 1° dicembre 2010 e fino all'8 aprile 2015 dichiaNurmaenrod doi r,a ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026altresì, il diritto alla corresponsione delle differenze retributivetra il trattamento economico percepito e quello proprio delpersonale di categoria D.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza sostenendo cheil lavoratore, all'indomani della ricollocazione nell'area C delpersonale, a seguito dell'annullamento del concorso interno colquale era stato inquadrato nella categoria D disposto dal giudiceamministrativo, aveva ripreso a svolgere mansioni e compitipropri dell’inquadramento C, essendo state quelle formalmentesuperiori esercitate in maniera non prevalente, anzi del tuttoresiduale. Affermava, altresì, che le attività ricomprese nellacategoria D rivendicata erano caratterizzate da elevateconoscenze non riconducibili al mero svolgimento di funzioni diRUP in soli tre progetti avviati dalla Provincia.3. La Corte di appello di Napoli riformava la sentenza di primogrado, rilevando che al lavoratore non era stata attribuita,quantomeno in via di mero fatto, la titolarità e responsabilità diun ufficio di livello dirigenziale dell'ente resistente néquest'ultimo aveva dedotto di aver diretto, coordinato econtrollato l'attività di tale ufficio, di aver esercitato autonomipoteri di spesa, di essersi occupato della organizzazione e dellagestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentaliassegnate a detto ufficio.La mera circostanza che il lavoratore avesse pacificamentecontinuato a ricoprire sino alla revoca risalente all'8 Aprile 2015le funzioni di RUP dei progetti a lui assegnati nell'esercizio dellequali aveva adottato la determina di approvazione dei consuntivie delle relazioni conclusive e delle manifestazioni non consentivadi affermare lo svolgimento con pienezza di funzioni eassunzione di responsabilità di mansioni proprie di un dirigenteNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026di ufficio dirigenziale non generale in via escluNsuimvearo di ora ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026quantomeno prevalente.3.1 In conclusione, la Corte riteneva che i compiti svolti nelperiodo successivo al 1° dicembre 2010 dovessero esserericondotti all'inquadramento alla categoria C possedutodallavoratore, di guisa che questi non potesse pretenderealcuna remunerazione rispetto a mansioni superiori riferentesialla categoria D.3.2 In particolare, la Corte riteneva sfornita di prova laricorrenza dei caratteri distintivi delle attività svolte daidipendenti inquadrati in categoria D. e, in particolare, dellaresponsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processiamministrativi, delle elevate complessità dei problemi daaffrontare basata su modelli teorici non immediatamenteutilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, dellanecessità per lo svolgimento di tali attività di elevate conoscenzeplurispecialistiche e frequente aggiornamento anche alla lucedel rilievo che al lavoratore non è mai stata affidata larappresentanza esterna dell'ente.4. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso percassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli articoli 3, 13 dell'allegato A CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli articoli1362, 1363 c.c. e dell’art. 52 D.LGS. n.165/2001, art. 36 Cost.e art. 112 c.p.c., in relazione al disposto di cui all'articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c.1.1 La Corte di appello di Napoli, partendo dalla descrizione dellenorme che disciplinano funzioni e compiti dei dirigenti, è giuntaa raffrontare l'attività in concreto svolta dal lavoratore nelNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026periodo oggetto di contestazione esclusivamente al Nupmreorof dili ora ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026dirigente, sebbene la relativa domanda rigettata in primo gradonon fosse stata oggetto di impugnazione incidentale da partedel dipendente, omettendo qualsiasi confronto fra le mansioniespletate con quelle della declaratoria di cui alla categoria dioggetto di rivendicazioni ai fini economici.In particolare, la Corte di merito ha omesso di confrontare gliaccertamenti in fatto risultanti dalle testimonianze e daidocumenti prodotti con la declaratoria contrattuale diriferimento inferiore all'area dirigenziale e corrispondente allacategoria D del CCNL di riferimento rivendicata ai fini economici,trascurando di seguire il procedimento logico giuridico trifasicoche presiede a tale tipologia di giudizio.Apparirebbe evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appellopartenopea, la quale non ha osservato il criterio trifasico da cuinon si può prescindere nel procedimento logico-giuridico direttoalla determinazione dell'inquadramento del lavoratore. Peraltro,la stessa Corte partenopea, nel suo errato percorsomotivazionale, ha ammesso che le funzioni espletate dallavoratore sia in qualità di RUP sia in ottemperanza agli ordinidi servizio fossero riconducibili al livello immediatamenteinferiore a quello dirigenziale ossia a livello D rivendicato dallostesso.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario cheNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026venga contestata specificamente, a pena di inammissibNiulimteàro, dli ara ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.3 Orbene, il motivo non si confronta con il decisum nella partein cui ha affrontato comparativamente le mansioni delle duecategorie ritenendo, all’esito, la insussistenza dellariconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente allarivendicata categoria D.1.4 Ed invero, la Corte di merito ha effettuato il giudizio trifasicoescludendo, con un accertamento di merito esaustivo, lariconducibilità delle mansioni alla rivendicata categoria D.1.5 In particolare, il giudice di appello ha accertato che ledeposizioni testimoniali e la documentazione in atti nonavessero comprovato la allegazione che il lavoratore avessecontinuato a svolgere, dopo il reinquadramento nella categoriaC., gli stessi precedenti compiti svolti quando era inquadratonella categoria D., senza contare l’ulteriore valutazione dellaCorte di merito secondo cui era “da escludersi che per un interoquinquennio il lavoratore si sia prevalentemente occupato didurate complessivamente meno di un mese”.1.6 Tale accertamento, rispetto al quale la censura non siconfronta, ha, dunque, condotto la Corte a ritenere che i compitisvolti nel periodo successivo al 1° dicembre 2010 dovesseroessere ricondotti all’inquadramento nella categoria C sulla basedegli elementi distintivi di tale categoria costituiti dall’eserciziodi attività connotate da contenuto di concetto con responsabilitàdi risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi,media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelliesterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzionipossibili, relazioni esterne, anche dirette, con altre istituzioni eNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026relazioni dirette con l’utenza, anche di natura complNeumsserao di era ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026negoziale, che ben si attagliano alle attività provate comeespletate dal lavoratore che, viceversa, non risulta aver svoltosentenza impugnata).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione 132 c.p.c., comma 2, numero 4 e 111 Cost inrelazione all'art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c.In modo del tutto incoerente ed incomprensibile e nonconsequenziale il giudice di seconde cure riteneva che compitisvolti nel periodo successivo al 1° dicembre 2010 dovesseroessere ricondotti all'inquadramento nella categoria C possedutodal lavoratore di guisa che questi non potesse pretendere alcunasomma a titolo di remunerazione di mansioni superiori.Orbene, la conclusione cui è giunta la Corte partenopea sarebbein evidente contrasto con la premessa ossia con il giudiziocompiuto dalla Corte in ordine alla normativa disciplinante lefunzioni e i compiti proprie dei dirigenti e dopo avererroneamente raffrontato con queste ultime l'attività espletatadal lavoratore ha dato atto che era stato provato da un lato chele mansioni poste in essere sulla base degli ordini di serviziocostituivano il surrogato della funzione dirigenziale dunqueerano riferibili alla categoria D del contratto obiettivo nazionaledi lavoro di riferimento dall'altro della funzione di RUP potevaessere affidata anche al personale non dirigenziale di livelloimmediatamente inferiore, così ricostruendo la vicenda fattualedi rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal tribunalein sede di primo grado; tuttavia in maniera contradditoriaescludeva la sussistenza dei caratteri tipici della categoriarivendicata negando quindi il diritto alle differenze retributive.2.1 Anche tale censura è inammissibile.Numero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026Ed invero, la censura è finalizzata a richiedere a questNau mCeoror dti era ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/2026un giudizio di merito difforme da quello compiuto nella sentenzaimpugnata che si ripete ha escluso la riconducibilità dellemansioni svolte alla categoria rivendicata.Non si riscontra pertanto alcun vizio afferente alla motivazioneai sensi dell’art. 132 c.p.c.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o la falsaapplicazione dei limiti previsti dall'articolo 116 c.p.c. in relazioneall'articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c.; erratoapprezzamento del materiale probatorio.Si contesta nella pronuncia impugnata della Corte di appello lamancata analisi degli ordini di servizio costituenti provvedimentiformali adottati dall'amministrazione datrice di lavoro perl'adibizione dell'odierno ricorrente a mansioni superiori rispettoa quelli di formale inquadramento ed afferenti alla categoriarivendicata.3.1 Anche tale motivo è inammissibile.3.2 Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelleNumero registro generale 13555/2022ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (CassN. umero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 14585/20267921/2011; Cass. 25348/2018).Data pubblicazione 17/05/20263.3 Segnatamente, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unitedi questa Corte è da reputarsi "inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito" (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass.civ. sez. I, 19/02/2021, n.4627).3.4 La censura è quindi inammissibile nella misura in cuisottopone a critica la valutazione compiuta in sede di meritocirca la mancata analisi degli ordini di servizio costituentiprovvedimenti formali adottati dall'amministrazione datrice dilavoro per l'adibizione dell'odierno ricorrente a mansionisuperiori rispetto a quelli di formale inquadramento ed afferentialla categoria rivendicata, atteso che al giudice di merito, èesclusivamente riservato il potere di individuare le fonti delproprio convincimento.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.5. Non deve disporsi sulle spese stante la mancata costituzionedi parte resistente.6. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13555/2022Numero sezionale 1158/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 14585/2026Data pubblicazione 17/05/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 05/03/2026.Il PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 14585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris