Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:558
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0220_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica portoghese,
– individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di [OSCURATO:PERSONA];
– sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
– non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;
– non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.