CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22289/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale prorogata, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di: - illegale detenzione di una pistola semiautomatica cal. 9X21 e di un fucile doppietta con le canne segate cal. 12 (capo a); - di detenzione di arma clandestina, la pistola cal. 9X21 di cui al capo a), (capo b): - di abusiva detenzione di 41 proiettili cal. 9X21, 6 cartucce cal. 12 e 1 proiettile cal. 33 special; - di sparo di un colpo di arma da fuoco, con il fucile doppietta di cui al capo b), in luogo abitato, tutti commessi in Latina il 14 settembre 2020. 2. A giudizio della Corte di appello, il giudice di primo grado ha operato, sia pure implicitamente, l'assorbimento del reato di cui al capo a) in quello di cui al capo b), limitatamente alla pistola cal. 9X21; ha quindi ritenuto di doverlo soltanto esplicitare. Ciò perché non si rinviene nella motivazione della sentenza di primo grado neanche un cenno al reato contestato al capo a), che prevede due condotte di detenzione illegale, della pistola cal. 9X21 e di un fucile doppietta con le canne segate cal. 12. La Corte di appello ha quindi esplicitato i conteggi relativi agli aumenti operati a titolo di continuazione, tenendo conto del parziale assorbimento del reato di cui al capo a) in quello di cui al capo b). 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello, pur accogliendo il rilievo difensivo in ordine al rapporto di specialità tra il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, di cui al capo a), e quello di detenzione di arma clandestina, di cui al capo b), ha confermato il complessivo trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione. L'omessa rideterminazione della pena, nonostante l'affermato assorbimento del reato di cui al capo a), avrebbe dovuto comportare l'espunzione del relativo segmento di pena corrispondente a titolo di continuazione. Si è pertanto consumata una violazione del divieto della reformatio in peius.5( 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La tesi affermata in sentenza, per la quale il giudice di primo grado avrebbe correttamente applicato il principio dell'assorbimento del reato di illegale detenzione di arma comune da sparo in quello di illegale detenzione di arma clandestina, è una mera asserzione non sostenuta da alcuna argomentazione che possa giustificarla, non potendo dirsi sufficiente il rilievo che del reato di cui al capo a) non venga fatto in quella pronuncia alcun cenno. Il mero silenzio, infatti, ha una portata oggettivamente equivoca, che può condurre indifferentemente all'una o all'altra opposta conclusione. Dalla lettura della sentenza di primo grado, del resto, non si rinviene alcuno spunto utile a far ritenere che del principio di assorbimento si sia fatta applicazione in quella sede. Su una premessa indimostrata, che concretizza pertanto una significativa carenza di motivazione, la Corte di appello ha operato una mera specificazione del computo della pena irrogata in primo grado e non ha conseguentemente provveduto ad una corrispondente diminuzione di pena una volta riconosciuta l'esistenza di un concorso apparente di norme incriminatrici nelle imputazioni di cui al capo a) e al capo b). Al silenzio motivazionale della sentenza impugnata non può che conseguire l'annullamento della stessa, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché sia rinnovato il giudizio tenendo conto della regola di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale, quando è accolto l'appello dell'imputato in ordine ad una circostanza aggravante o ad un reato concorrente, la pena è corrispondentemente diminuita.r P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto