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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 17 ottobre 2016 del Tribunale di Torino che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in violenza privata aggravata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, risulta condannato per avere, unitamente ad altre persone, circondato tre giornalisti intervenuti per riprendere le proteste dei gruppi «no tav» ed averli costretti, con minacce e percosse, a consegnare le chiavi di un autoveicolo, vari oggetti e documenti, tra i quali anche i loro documenti di identità, e poi ad allontanarsi a bordo di uno solo dei due veicoli da essi in precedenza utilizzati per arrivare sul posto, lasciando ivi l'altro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.

Sostiene che dalle deposizioni dei testi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, non emerge che egli abbia contribuito alla commissione del reato che gli viene contestato; egli non aveva tenuto condotte minacciose o violente, aveva agito a volto scoperto e si era adoperato in favore delle persone offese, accompagnandole al loro veicolo e consentendo loro di allontanarsi.

Né poteva ritenersi sufficiente la sua semplice presenza sul posto mentre gli altri soggetti con il volto travisato ponevano in essere la condotta delittuosa, trattandosi di mera connivenza non punibile.

Non avendo il Passamano tenuto le condotte che gli venivano contestate, la condanna è il risultato di una violazione di legge e la motivazione risulta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato per prescrizione.

La Corte di appello ha rigettato la relativa eccezione osservando che il termine non era ancora decorso, dovendo tenersi conto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, della applicazione della recidiva reiterata, in ordine alla quale non era stato proposto alcun motivo di appello.

Il ricorrente sostiene che la recidiva non è stata ritenuta sussistente dal Tribunale, che non la menziona nella motivazione o nel dispositivo, e che il Tribunale era pervenuto ad un giudizio di equivalenza bilanciando le ritenute circostanze attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen..

Non potendo applicarsi la recidiva ai fini del computo del termine di prescrizione, questo doveva ritenersi interamente decorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di recidiva, che perfino la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez.

U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).

Nel caso di specie, il Tribunale non dà atto nella motivazione della sentenza dell'applicazione della recidiva, mentre nel dispositivo si afferma che vengono applicate le circostanze attenuanti generiche in «giudizio di equivalenza».

Tuttavia, nel dispositivo e nella motivazione non si chiarisce se le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti alla sola aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. o anche alla contestata recidiva reiterata.

In applicazione del principio del favor rei ed in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alla sola aggravante di cui alla citata disposizione e non anche alla recidiva reiterata, considerato che, essendo facoltativa la sua applicazione, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale.

Deve, quindi, concludersi che la recidiva non sia stata ritenuta dal giudice di primo grado, mancando qualsiasi elemento in grado di sostenere la diversa conclusione.

Non dovendo essere considerati gli effetti della recidiva sul termine di prescrizione, questo risulta pari, nel massimo, ad anni sette e mesi sei.

Considerato che il reato è stato commesso in data 29 febbraio 2012 e che nel corso del giudizio di primo grado il termine è rimasto sospeso dal 30 giugno 2016 al 28 settembre 2016, per un rinvio del processo disposto su richiesta dei difensori, deve concludersi che il reato era estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 17 ottobre 2016 del Tribunale di Torino che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in violenza privata aggravata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, risulta condannato per avere, unitamente ad altre persone, circondato tre giornalisti intervenuti per riprendere le proteste dei gruppi «no tav» ed averli costretti, con minacce e percosse, a consegnare le chiavi di un autoveicolo, vari oggetti e documenti, tra i quali anche i loro documenti di identità, e poi ad allontanarsi a bordo di uno solo dei due veicoli da essi in precedenza utilizzati per arrivare sul posto, lasciando ivi l'altro. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che dalle deposizioni dei testi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, non emerge che egli abbia contribuito alla commissione del reato che gli viene contestato; egli non aveva tenuto condotte minacciose o violente, aveva agito a volto scoperto e si era adoperato in favore delle persone offese, accompagnandole al loro veicolo e consentendo loro di allontanarsi. Né poteva ritenersi sufficiente la sua semplice presenza sul posto mentre gli altri soggetti con il volto travisato ponevano in essere la condotta delittuosa, trattandosi di mera connivenza non punibile. Non avendo il Passamano tenuto le condotte che gli venivano contestate, la condanna è il risultato di una violazione di legge e la motivazione risulta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato per prescrizione. La Corte di appello ha rigettato la relativa eccezione osservando che il termine non era ancora decorso, dovendo tenersi conto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, della applicazione della recidiva reiterata, in ordine alla quale non era stato proposto alcun motivo di appello. Il ricorrente sostiene che la recidiva non è stata ritenuta sussistente dal Tribunale, che non la menziona nella motivazione o nel dispositivo, e che il Tribunale era pervenuto ad un giudizio di equivalenza bilanciando le ritenute circostanze attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen.. Non potendo applicarsi la recidiva ai fini del computo del termine di prescrizione, questo doveva ritenersi interamente decorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di recidiva, che perfino la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Nel caso di specie, il Tribunale non dà atto nella motivazione della sentenza dell'applicazione della recidiva, mentre nel dispositivo si afferma che vengono applicate le circostanze attenuanti generiche in «giudizio di equivalenza». Tuttavia, nel dispositivo e nella motivazione non si chiarisce se le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti alla sola aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. o anche alla contestata recidiva reiterata. In applicazione del principio del favor rei ed in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alla sola aggravante di cui alla citata disposizione e non anche alla recidiva reiterata, considerato che, essendo facoltativa la sua applicazione, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale. Deve, quindi, concludersi che la recidiva non sia stata ritenuta dal giudice di primo grado, mancando qualsiasi elemento in grado di sostenere la diversa conclusione. Non dovendo essere considerati gli effetti della recidiva sul termine di prescrizione, questo risulta pari, nel massimo, ad anni sette e mesi sei. Considerato che il reato è stato commesso in data 29 febbraio 2012 e che nel corso del giudizio di primo grado il termine è rimasto sospeso dal 30 giugno 2016 al 28 settembre 2016, per un rinvio del processo disposto su richiesta dei difensori, deve concludersi che il reato era estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato e
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