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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26611/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] B. BERTOLINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 16 dicembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il provvedimento del 2 aprile 2025 con il quale il Tribunale di ReggioCalabria - Sezione misure di prevenzione aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] DomenicoRugolino, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni, con obbligodi soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale e con imposizione dellacauzione nella misura di 5.000,00 euro.A fondamento del giudizio di attualità della pericolosità sociale qualificata diRugolino, la Corte di appello ha valorizzato il suo stabile e pluridecennaleinserimento in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso e il ruolo apicalerivestito nell’omonima cosca operante nell’area di Catona e Sambatello.

In taleprospettiva, ha richiamato le pregresse condanne per associazione mafiosa,estorsione e reati in materia di armi, il coinvolgimento in numerosi procedimentidi criminalità organizzata e, soprattutto, la recente condanna alla pena ditrent’anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., qualepromotore e dirigente dell’omonima articolazione territoriale della ’ndrangheta,evidenziando come il proposto avesse continuato a esercitare funzioni di direzionee coordinamento del sodalizio anche durante periodi di detenzione.La Corte territoriale ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a dimostrarela persistenza di un effettivo radicamento dell’interessato nel contesto mafioso diriferimento, escludendo che il decorso del tempo, il periodo di detenzione ovveroi provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza potessero di per séneutralizzare il quadro indiziario acquisito.

Ha, altresì, osservato che il giudiziorichiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione risponde a presuppostidiversi da quello sotteso alle misure di sicurezza, essendo volto a verificare lapermanenza di collegamenti con ambienti criminali qualificati e il concreto rischiodi prosecuzione di tali relazioni, concludendo nel senso della perdurante attualitàdella pericolosità sociale del proposto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di appello per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, diseguito esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 4, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per difetto di motivazione in ordine al requisito dell’attualità dellapericolosità.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia fondato il relativo giudizioesclusivamente sulla pregressa storia criminale del proposto e sul richiamo diprecedenti procedimenti penali e di prevenzione, senza confrontarsi con leallegazioni difensive concernenti l’assenza di elementi sintomatici di unapersistente appartenenza al contesto mafioso al momento dell’applicazione dellamisura.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe trascurato sia la notevoledistanza temporale dai fatti valorizzati a suo carico, sia il lungo periodo didetenzione patito ininterrottamente dal maggio 2019 al maggio 2025, durante ilquale non sarebbero emerse ulteriori condotte indicative del mantenimento dirapporti con l’organizzazione criminale di riferimento.La difesa contesta, inoltre, il rilievo attribuito alle risultanze del procedimento“Malejìx/Epicentro”, nell’ambito del quale la Corte di appello avrebbe desunto laprotrazione della partecipazione associativa sino al 2021, nonostante che gliepisodi più recenti contestati risalissero al 2017, deducendo altresì l’erroneaindividuazione della data di scarcerazione nell’aprile 2021 anziché nel maggio2025.

Secondo il ricorrente, tale travisamento avrebbe inciso in mododeterminante sulla valutazione di attualità della pericolosità, consentendo diPertanto, il provvedimento impugnato avrebbe disatteso i principi affermatidalle Sezioni Unite in tema di misure di prevenzione, secondo cui l’accertamentodella passata appartenenza a un sodalizio mafioso non è di per sé sufficiente agiustificare l’applicazione della misura, essendo necessario verificare in concretola persistenza della pericolosità sociale al momento della decisione.

La Corte diappello avrebbe, invece, valorizzato esclusivamente elementi risalenti nel tempo,senza individuare fatti, comportamenti o frequentazioni successivi idonei adimostrare la permanenza dei collegamenti con il contesto mafioso, cosìincorrendo sia nell’omessa verifica del requisito dell’attualità della pericolosità sianel travisamento delle risultanze procedimentali.La difesa sostiene, infine, che la sottoposizione dell’interessato alla misura disicurezza della libertà vigilata avrebbe imposto il differimento dell ’esecuzione dellamisura di prevenzione sino alla conclusione della relativa esecuzione e richiama iprincipi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui ildecorso del tempo e la protratta detenzione escludono ogni automaticapresunzione di permanente pericolosità mafiosa, rendendo necessario unautonomo e attuale accertamento della persistenza dei collegamenti conl’organizzazione criminale di appartenenza.3.

In data 6 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non siè limitata a richiamare, in maniera meramente compilativa, i precedenti giudiziaridel proposto, ma ha proceduto a una valutazione complessiva e attualizzata dellasua pericolosità sociale, muovendo dai consolidati principi affermati dalle SezioniUnite secondo cui, anche nei confronti degli indiziati di appartenenza adassociazioni di tipo mafioso, l’applicazione della misura di prevenzione personalerichiede l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale, intesa comeconcreta persistenza del rischio che il soggetto continui a operare o a mantenererapporti con il contesto criminale di riferimento (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017,dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01).2.1.

Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che la nozione di attualità noncoincide con la necessità di accertare manifestazioni criminose immediatamenteprossime all’epoca del giudizio, né richiede la dimostrazione di specifici episodidelittuosi successivi alla scarcerazione, dovendo, invece, essere desunta da unavalutazione prognostica complessiva che tenga conto della storia criminale delsoggetto, del ruolo rivestito nell’organizzazione, della permanenza della capacitàoperativa del sodalizio e dell’eventuale emersione di elementi indicativi di uneffettivo distacco dalle pregresse logiche criminali.È proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche che deve essere letta lamotivazione del decreto impugnato.2.2.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato come la biografia criminale diRugolino non sia riconducibile a forme episodiche o marginali di contiguità conambienti mafiosi, bensì a una pluridecennale appartenenza all’omonima coscaoperante nei territori di Catona, Sambatello e zone limitrofe, all ’interno della qualeegli ha rivestito posizioni di direzione e comando.Il provvedimento impugnato, in particolare, ha richiamato la condannariportata dal proposto negli anni Novanta per associazione mafiosa, estorsioniaggravate e reati in materia di armi; il coinvolgimento nei procedimenti “Olimpia”,“Meta”, “Eracle”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “Malefix/Epicentro”; la designazione deifratelli Morelli quali propri reggenti nel territorio di Arghillà; i rapporti mantenuticon esponenti apicali di altre articolazioni della ‘ndrangheta reggina; nonché larecente condanna in primo grado alla pena di trent’anni di reclusione pronunciatadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale promotore e dirigente dell’associazionemafiosa operante nell’area di Catona.Soprattutto, la Corte di appello ha valorizzato il dato, ritenuto decisivo,secondo cui le più recenti contestazioni hanno riguardato una protrazione delcontributo associativo sino al 2021 e, dunque, anche durante il periodo didetenzione, evidenziando come il proposto avesse continuato a impartire direttiveoperative agli affiliati, a mantenere rapporti con i vertici delle altre consorterie e asovrintendere alla gestione degli interessi economici e criminali del sodalizio.Tale valutazione appare pienamente coerente con il consolidato orientamentodi legittimità secondo cui, nei confronti di soggetti che abbiano rivestito ruoli divertice in organizzazioni mafiose stabilmente radicate sul territorio, la verificadell’attualità della pericolosità sociale deve tener conto della peculiare capacità ditali organismi di conservare la propria forza intimidatrice e la propria capacità dipenetrazione criminale anche a distanza di tempo e nonostante l’adozione dimisure repressive, soprattutto quando non emergano elementi concreti idonei adimostrare una reale rescissione dei legami con il sodalizio (ex plurimis Sez. 2, n.24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937 - 01; Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017,Zagaria, Rv. 269555 - 01).2.3.

Né può assumere decisivo rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorso,secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato nel 2021,anziché nel maggio 2025, il momento della liberazione del proposto.Anche a voler ritenere sussistente tale imprecisione, essa non possiedecarattere decisivo né è idonea a incrinare la tenuta logica dell’impiantomotivazionale.La ratio decidendi del provvedimento impugnato non si fonda, infatti,sull’esistenza di un intervallo temporale trascorso in libertà tra il 2021 e il 2025,bensì sul diverso e ben più significativo rilievo che l’inserimento mafiosodell’interessato è stato ritenuto persistente sino al 2021 nonostante lo statodetentivo, circostanza che depone nel senso della capacità del proposto dicontinuare a esercitare funzioni direttive e a mantenere il controllosull’organizzazione anche durante la restrizione carceraria.Pertanto, il dato valorizzato dalla Corte di appello risulta essere quello dellaperdurante operatività del vincolo associativo finanche nel corso della detenzione,profilo che il ricorso sostanzialmente non affronta mediante specifiche deduzionicritiche.2.4.

Parimenti logica è la motivazione con la quale la Corte di appello ha esclusoche la riduzione della libertà vigilata disposta dall’Ufficio di sorveglianza di Sienapossa assumere efficacia decisiva nel presente giudizio.Ciò per l’assorbente rilievo che lo stesso provvedimento di sorveglianzarichiamato dal ricorrente non ha affatto escluso l’attualità della pericolosità sociale,ma si è limitato a rideterminare la durata della libertà vigilata, mantenendo fermoil giudizio prognostico negativo formulato nei confronti dell’interessato.3.

Consegue alle considerazioni che precedono che la Corte territoriale hacompiuto un giudizio sulla pericolosità sociale che si è mosso lungo la direttriceermeneutica dettata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioniunite, valorizzando non già la mera esistenza di precedenti penali, bensì unapluralità di elementi convergenti — il ruolo apicale ricoperto nel sodalizio mafioso,la protrazione del contributo associativo anche durante la detenzione, la capacitàdi mantenere rapporti e funzioni direttive all’interno dell’organizzazione e l’assenzadi concreti indicatori di dissociazione — dai quali ha coerentemente desunto laperdurante attualità della pericolosità sociale del proposto.Si tratta di valutazione sorretta da motivazione congrua e immune da vizilogici, non inficiata dalle deduzioni difensive, in specie sul versante del lungoperiodo di detenzione, che, al contrario, è stato oggetto di adeguatoapprezzamento.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] B. BERTOLINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 16 dicembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il provvedimento del 2 aprile 2025 con il quale il Tribunale di ReggioCalabria - Sezione misure di prevenzione aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] DomenicoRugolino, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni, con obbligodi soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale e con imposizione dellacauzione nella misura di 5.000,00 euro.A fondamento del giudizio di attualità della pericolosità sociale qualificata diRugolino, la Corte di appello ha valorizzato il suo stabile e pluridecennaleinserimento in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso e il ruolo apicalerivestito nell’omonima cosca operante nell’area di Catona e Sambatello. In taleprospettiva, ha richiamato le pregresse condanne per associazione mafiosa,estorsione e reati in materia di armi, il coinvolgimento in numerosi procedimentidi criminalità organizzata e, soprattutto, la recente condanna alla pena ditrent’anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., qualepromotore e dirigente dell’omonima articolazione territoriale della ’ndrangheta,evidenziando come il proposto avesse continuato a esercitare funzioni di direzionee coordinamento del sodalizio anche durante periodi di detenzione.La Corte territoriale ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a dimostrarela persistenza di un effettivo radicamento dell’interessato nel contesto mafioso diriferimento, escludendo che il decorso del tempo, il periodo di detenzione ovveroi provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza potessero di per séneutralizzare il quadro indiziario acquisito. Ha, altresì, osservato che il giudiziorichiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione risponde a presuppostidiversi da quello sotteso alle misure di sicurezza, essendo volto a verificare lapermanenza di collegamenti con ambienti criminali qualificati e il concreto rischiodi prosecuzione di tali relazioni, concludendo nel senso della perdurante attualitàdella pericolosità sociale del proposto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di appello per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, diseguito esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 4, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per difetto di motivazione in ordine al requisito dell’attualità dellapericolosità. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia fondato il relativo giudizioesclusivamente sulla pregressa storia criminale del proposto e sul richiamo diprecedenti procedimenti penali e di prevenzione, senza confrontarsi con leallegazioni difensive concernenti l’assenza di elementi sintomatici di unapersistente appartenenza al contesto mafioso al momento dell’applicazione dellamisura. In particolare, la Corte territoriale avrebbe trascurato sia la notevoledistanza temporale dai fatti valorizzati a suo carico, sia il lungo periodo didetenzione patito ininterrottamente dal maggio 2019 al maggio 2025, durante ilquale non sarebbero emerse ulteriori condotte indicative del mantenimento dirapporti con l’organizzazione criminale di riferimento.La difesa contesta, inoltre, il rilievo attribuito alle risultanze del procedimento“Malejìx/Epicentro”, nell’ambito del quale la Corte di appello avrebbe desunto laprotrazione della partecipazione associativa sino al 2021, nonostante che gliepisodi più recenti contestati risalissero al 2017, deducendo altresì l’erroneaindividuazione della data di scarcerazione nell’aprile 2021 anziché nel maggio2025. Secondo il ricorrente, tale travisamento avrebbe inciso in mododeterminante sulla valutazione di attualità della pericolosità, consentendo diPertanto, il provvedimento impugnato avrebbe disatteso i principi affermatidalle Sezioni Unite in tema di misure di prevenzione, secondo cui l’accertamentodella passata appartenenza a un sodalizio mafioso non è di per sé sufficiente agiustificare l’applicazione della misura, essendo necessario verificare in concretola persistenza della pericolosità sociale al momento della decisione. La Corte diappello avrebbe, invece, valorizzato esclusivamente elementi risalenti nel tempo,senza individuare fatti, comportamenti o frequentazioni successivi idonei adimostrare la permanenza dei collegamenti con il contesto mafioso, cosìincorrendo sia nell’omessa verifica del requisito dell’attualità della pericolosità sianel travisamento delle risultanze procedimentali.La difesa sostiene, infine, che la sottoposizione dell’interessato alla misura disicurezza della libertà vigilata avrebbe imposto il differimento dell ’esecuzione dellamisura di prevenzione sino alla conclusione della relativa esecuzione e richiama iprincipi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui ildecorso del tempo e la protratta detenzione escludono ogni automaticapresunzione di permanente pericolosità mafiosa, rendendo necessario unautonomo e attuale accertamento della persistenza dei collegamenti conl’organizzazione criminale di appartenenza.3. In data 6 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non siè limitata a richiamare, in maniera meramente compilativa, i precedenti giudiziaridel proposto, ma ha proceduto a una valutazione complessiva e attualizzata dellasua pericolosità sociale, muovendo dai consolidati principi affermati dalle SezioniUnite secondo cui, anche nei confronti degli indiziati di appartenenza adassociazioni di tipo mafioso, l’applicazione della misura di prevenzione personalerichiede l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale, intesa comeconcreta persistenza del rischio che il soggetto continui a operare o a mantenererapporti con il contesto criminale di riferimento (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017,dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01).2.1. Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che la nozione di attualità noncoincide con la necessità di accertare manifestazioni criminose immediatamenteprossime all’epoca del giudizio, né richiede la dimostrazione di specifici episodidelittuosi successivi alla scarcerazione, dovendo, invece, essere desunta da unavalutazione prognostica complessiva che tenga conto della storia criminale delsoggetto, del ruolo rivestito nell’organizzazione, della permanenza della capacitàoperativa del sodalizio e dell’eventuale emersione di elementi indicativi di uneffettivo distacco dalle pregresse logiche criminali.È proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche che deve essere letta lamotivazione del decreto impugnato.2.2. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato come la biografia criminale diRugolino non sia riconducibile a forme episodiche o marginali di contiguità conambienti mafiosi, bensì a una pluridecennale appartenenza all’omonima coscaoperante nei territori di Catona, Sambatello e zone limitrofe, all ’interno della qualeegli ha rivestito posizioni di direzione e comando.Il provvedimento impugnato, in particolare, ha richiamato la condannariportata dal proposto negli anni Novanta per associazione mafiosa, estorsioniaggravate e reati in materia di armi; il coinvolgimento nei procedimenti “Olimpia”,“Meta”, “Eracle”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “Malefix/Epicentro”; la designazione deifratelli Morelli quali propri reggenti nel territorio di Arghillà; i rapporti mantenuticon esponenti apicali di altre articolazioni della ‘ndrangheta reggina; nonché larecente condanna in primo grado alla pena di trent’anni di reclusione pronunciatadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale promotore e dirigente dell’associazionemafiosa operante nell’area di Catona.Soprattutto, la Corte di appello ha valorizzato il dato, ritenuto decisivo,secondo cui le più recenti contestazioni hanno riguardato una protrazione delcontributo associativo sino al 2021 e, dunque, anche durante il periodo didetenzione, evidenziando come il proposto avesse continuato a impartire direttiveoperative agli affiliati, a mantenere rapporti con i vertici delle altre consorterie e asovrintendere alla gestione degli interessi economici e criminali del sodalizio.Tale valutazione appare pienamente coerente con il consolidato orientamentodi legittimità secondo cui, nei confronti di soggetti che abbiano rivestito ruoli divertice in organizzazioni mafiose stabilmente radicate sul territorio, la verificadell’attualità della pericolosità sociale deve tener conto della peculiare capacità ditali organismi di conservare la propria forza intimidatrice e la propria capacità dipenetrazione criminale anche a distanza di tempo e nonostante l’adozione dimisure repressive, soprattutto quando non emergano elementi concreti idonei adimostrare una reale rescissione dei legami con il sodalizio (ex plurimis Sez. 2, n.24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937 - 01; Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017,Zagaria, Rv. 269555 - 01).2.3. Né può assumere decisivo rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorso,secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato nel 2021,anziché nel maggio 2025, il momento della liberazione del proposto.Anche a voler ritenere sussistente tale imprecisione, essa non possiedecarattere decisivo né è idonea a incrinare la tenuta logica dell’impiantomotivazionale.La ratio decidendi del provvedimento impugnato non si fonda, infatti,sull’esistenza di un intervallo temporale trascorso in libertà tra il 2021 e il 2025,bensì sul diverso e ben più significativo rilievo che l’inserimento mafiosodell’interessato è stato ritenuto persistente sino al 2021 nonostante lo statodetentivo, circostanza che depone nel senso della capacità del proposto dicontinuare a esercitare funzioni direttive e a mantenere il controllosull’organizzazione anche durante la restrizione carceraria.Pertanto, il dato valorizzato dalla Corte di appello risulta essere quello dellaperdurante operatività del vincolo associativo finanche nel corso della detenzione,profilo che il ricorso sostanzialmente non affronta mediante specifiche deduzionicritiche.2.4. Parimenti logica è la motivazione con la quale la Corte di appello ha esclusoche la riduzione della libertà vigilata disposta dall’Ufficio di sorveglianza di Sienapossa assumere efficacia decisiva nel presente giudizio.Ciò per l’assorbente rilievo che lo stesso provvedimento di sorveglianzarichiamato dal ricorrente non ha affatto escluso l’attualità della pericolosità sociale,ma si è limitato a rideterminare la durata della libertà vigilata, mantenendo fermoil giudizio prognostico negativo formulato nei confronti dell’interessato.3. Consegue alle considerazioni che precedono che la Corte territoriale hacompiuto un giudizio sulla pericolosità sociale che si è mosso lungo la direttriceermeneutica dettata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioniunite, valorizzando non già la mera esistenza di precedenti penali, bensì unapluralità di elementi convergenti — il ruolo apicale ricoperto nel sodalizio mafioso,la protrazione del contributo associativo anche durante la detenzione, la capacitàdi mantenere rapporti e funzioni direttive all’interno dell’organizzazione e l’assenzadi concreti indicatori di dissociazione — dai quali ha coerentemente desunto laperdurante attualità della pericolosità sociale del proposto.Si tratta di valutazione sorretta da motivazione congrua e immune da vizilogici, non inficiata dalle deduzioni difensive, in specie sul versante del lungoperiodo di detenzione, che, al contrario, è stato oggetto di adeguatoapprezzamento.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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