CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47066/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco targato [OSCURATO:TARGA], intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] intestato al Vinelli, in relazione ai reati di cui all'art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, dichiarava inammissibile la prima istanza, in quanto il Vinelli non poteva vantare alcun concreto interesse al dissequestro dell'auto- carro, non essendone il proprietario, e rigettava la seconda. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 99, 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., 24, comma 2, Cost. e 6 CEDU. Il difensore eccepisce la nullità dell'udienza celebrata davanti al Tribunale del riesame senza la presenza del di- fensore dell'indagato, legittimamente impedito a comparire in quanto risultato po- sitivo al Covid, come da documentazione in atti. Secondo la prospettazione difen- siva, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen. al difensore, anche munito di procura speciale, competevano le medesime facoltà e diritti riconosciuti all'indagato, e, quindi, aveva diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 con riguardo ai capi 4) e 5). Il difensore contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non avvedendosi del fatto che, dagli atti, non risultano con evidenza i servizi filmati delle videoca- mere effettuati in entrate e in uscita presso i luoghi monitorati, e considerando che, in relazione al coindagato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato l'ordinanza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata carenza di interesse, posto che, come emerge dall'ordinanza genetica, l'autocarro è in uso a [OSCURATO:PERSONA], che è la moglie dell'indagato, il quale aveva la disponibilità del mezzo, essendo stato controllato dalle forze dell'ordine mentre si trovava alla guida dell'autocarro in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il difensore non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, affermato sin dal 1995, secondo cui il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale fissata per la trattazione della richiesta di riesame, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, né prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero (Sez. 3, n. 1448 del 24/04/1995, dep. 17/06/1995, Rv. 201794). Tale orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite, le quali hanno affer- mato che il disposto dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, dep. 27/06/1998, Cerroni, Rv. 210795) e, in una decisione più recente, hanno ribadito che il disposto di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., se- condo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedi- menti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, dep. 22/09/2006, Pas- samani, Rv. 234146; in senso conforme, da ultimo, Sez. 3, n. 29980 del 22/02/2019, dep. 09/07/2019, p.m. in c. Cristaldi, Rv. 276251). 2.2. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza camerale per legittimo impedimento del difensore del ricorrente. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Si osserva che il ricorrente contesta la sussistenza del fumus commissi delicti attaccando, in maniera succinta e generica, la valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, ciò che travalica gli stringenti limiti entro i quali è consentito il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, sindacato che è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del f 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). 3.2. Nel caso di specie, la motivazione non può certo dirsi mancante, né apparente, avendo il Tribunale ravvisato la sussistenza del fumus del reato oggetto di incolpazione provvisoria dai passaggi ripresi della videocamere effettuati in entrata e in uscita pressi i luoghi monitorati, prima con il cassone pieno di rifiuti e poi con il cassone vuoto o semivuoto. 3.3. Del tutto inconferente è l'asserita disparità di trattamento rispetto alla posizione del coindagato Ficarra, essendo sufficiente osservare, a tacere d'altro, che, nei confronti di costui, l'ordinanza impositiva del vincolo reale, allegata dal difensore, è stata annullata per carenza non del fumus commissi delicti, ma del periculum in mora. 4.11 terzo motivo è inammissibile. 4.1. Per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richie- sta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231). L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispon- dere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). 4.2. Nel caso in esame, oggetto di sequestro preventivo è l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato DG801V3 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale, per sua stessa ammissione, aveva la mera disponibilità di fatto dell'autocarro. A 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle