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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27563/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego di conversione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, per un verso ribadito la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del quantitativo di droga detenuto, pari a circa 1.942 dosi medie singole; per altro verso, escluso i presupposti per la sostituzione della pena - evidentemente la semilibertà e la detenzione domiciliare, stante la sanzione irrogata, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione - in considerazione della impossibilità di formulare una prognosi positiva sul futuro adempimento delle prescrizioni (cfr. Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) in ragione della professionalità della condotta illecita, dell'assenza di segni di rivisitazione critica del proprio operare e della mancanza di indici circa la rescissione dei legami con l'ambiente criminale di riferimento; vista la memoria redatta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego di conversione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, per un verso ribadito la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del quantitativo di droga detenuto, pari a circa 1.942 dosi medie singole; per altro verso, escluso i presupposti per la sostituzione della pena - evidentemente la semilibertà e la detenzione domiciliare, stante la sanzione irrogata, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione - in considerazione della impossibilità di formulare una prognosi positiva sul futuro adempimento delle prescrizioni (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) in ragione della professionalità della condotta illecita, dell'assenza di segni di rivisitazione critica del proprio operare e della mancanza di indici circa la rescissione dei legami con l'ambiente criminale di riferimento; vista la memoria redatta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19
Sentenza Cassazione n. 27563/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris