CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 15428/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/01/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 2025, nei confronti diAndrea Caropreso in relazione ai reati di cui agli artt. 56-81-629, 635 e 81-629 cod. pen., harideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorsocon cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consensodel Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, in particolare, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effettodevolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]