CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 31471/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27228/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA] n.448/2021 depositata i l 30/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna ( hinc: CTR), con la sentenza n. 448/2021 depositata in data 30/03/2021, nel giudizio di riassunzione propostodall’ultimo liquidatore e legale rappresentante e dai soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 31/12/2015), ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 13/2011, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003. 2. Il presente giudizio trova il proprio antecedente nella verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Comacchio nel 2009, in esito alla quale sono state eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riprese a titolo di IVA e imposte dirette per le annualità 2003-2004. In particolare, tale indagine era partita dai rilievi nei confronti [OSCURATO:SOCIETA]., nella cui contabilità erano state riscontrate fatture false per oltre cinquanta milioni di euro, provenienti da società di cui era stata accertata la natura di cartiere (in quanto prive di organizzazione amministrativa, strutture aziendali e dipendenti) riconducibili a soggetti nullatenenti o con precedenti penali in materia fiscale che, interpellati dalla Guardia di Finanza, avevano dichiarato di aver smarrito l’intera documentazione. In esito all’istruttoria l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due distinti avvisi di accertamento (per gli anni 2003 e 2004) con cui, sulla base del PVC, contestava l’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e l’indebita detrazione IVA indicata su tali fatture , irrogando le relative sanzioni. 3. La CTP aveva rigettato il ricorso, con sentenza riformata dalla CTR in data 29/11/2011 (n. 104/06/2011), cassata con ordinanza n. 24322/2018 della presente Corte. 4. La CTR, adita in sede di rinvio, ha ritenuto di accogliere il ricorso dei contribuenti, con il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento, rilevando che: - l’inesistenza oggettiva delle fatture non trova riscontro logico, non essendo spiegato come la società avesse potuto condurre a termine l’edificazione di un gran numero di immobili senza l’oggetto materiale delle fatture contabilizzate da [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò troverebbe riscontro nel fatto che anche l’amministrazione finanziaria nelle proprie difese abbandonava questa strada, sostenendo, invece, che la società contribuente conoscesse (o che avrebbe dovuto conoscere, usando la specifica diligenza dell’imprenditore) che [OSCURATO:SOCIETA] non era il reale fornitore delle merci, perché privo di una reale struttura aziendale; - trattandosi, quindi, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, sia la fittizietà del fornitore, sia la consapevolezza (o la doverosa conoscibilità) dell’inserimento dell’operazione indicata nella fattura in un’operazione di evasione d’imposta. Ora, secondo l’amministrazione finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] era una cartiera che non avrebbe avuto la disponibilità delle merci rivendute e aveva «predisposto un apparato fittizio di fornitori, creando un’ingentissima quantità di false fatture per poter fornire false fatture». Ulteriore elemento indiziario era tratto, poi, dalla coincidenza tra il totale delle fatture fittizie annotate da [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di verifica e in particolare per l’anno 2003 e quelle emesse a favore del gruppo Tomasi, cui appartiene l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso della CTR, a fronte di tali elementi, viene solamente presunta la possibilità che le società del gruppo Tomasi avrebbero dovuto avvedersi delle attività illecite di [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà, quest’ultima si presentava –secondo quanto rilevato dalla medesima CTR, con sentenza n. 712 del 2020 –come realtà consolidata e accreditata da diversi anni tra i costruttori del territorio ferrarese, come impresa di grosse dimensioni, dotata di diversi dipendenti e procacciatori d’affari, aree immobiliari per la gestione di operazioni di magazzinaggio, uffici e show- room e automezzi, come attestato anche nella relazione del curatore fallimentare. Ulteriore elemento viene tratto dalla corrispondenza tra la contribuente ed [OSCURATO:SOCIETA] in merito alla contestazione per i materiali difettosi, circostanza che portava a ritenere la piena operatività di [OSCURATO:SOCIETA], come struttura aziendale autonoma e in grado di esercitare un’attività commerciale; -gli accertamenti in sede penale delle condotte fraudolente addebitabili a [OSCURATO:SOCIETA] non possono essere ribaltati sulla contribuente e non vi è, comunque, la dimostrazione della consapevolezza di quest’ultima degli artifici posti in essere dalla prima; -non era sufficiente – come rilevato anche da questa Corte - il dato della mera corrispondenza degli importi fatturati da [OSCURATO:SOCIETA] per false fatture con quello delle fatture di vendita emesse in favore del gruppo Tomasi, trattandosi del mero presupposto oggettivo, indispensabile per poter ipotizzare la partecipazione della contribuente alla frode; - le fatture provenienti dalle cartiere, annotate da [OSCURATO:SOCIETA] per costi e servizi e non per merci sono state determinate in sedici milioni di euro e non in cinquantadue milioni. Inoltre, è stata rilevata la specularità tra molte delle fatture di acquisto di [OSCURATO:SOCIETA] e quelle di vendita al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. Il liquidatore e i soci della società contribuente hanno resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato da Cass., n. 24322 del 2022. 1.1. La ricorrente evidenzia come la CTR, per avvalorare le proprie conclusioni, richiami un’affermazione della presente Corte contenuta in altre ordinanze di rinvio nell’ambito di giudizi in cui erano parte società del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17260. 1.2. Rileva, in particolare, che il giudice del rinvio non avrebbechiarito, così come richiesto da Cass., n. 24322 del 2022: -la rilevata congruenza tra le fatture e la documentazione di trasporto; - le ragioni sottese alla coincidenza dell’ammontare globale delle false fatture d’acquisto annotate da [OSCURATO:SOCIETA] con quello delle fatture di vendita dalla stessa emesse nei confronti delle società del [OSCURATO:PERSONA]; -se la fornitrice avesse o meno disponibilità della merce. 1.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata nel presente giudizio in merito alla mancata prova della consapevolezza degli amministratori del gruppo Tomasi di partecipare a una frode, questa Corte non avrebbe affatto escluso la validità dell’apporto probatorio dell’amministrazione finanziaria e avrebbe statuito i principi in base ai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere e che non sarebbero stati rispettati da quest’ultimo . [OSCURATO:PERSONA]., n. 24322 del 2018 sarebbe stata ravvisata, infatti, una lacuna nella motivazione della sentenza resa dalla CTR, in quanto non sarebbero state indicate le ragioni per cui la sola congruenza formale tra fatture e documentazione di trasporto potesse essere sufficiente per escludere l’estraneità della società contribuente. 1.4. Nell’ordinanza pronunciata da questa Corte sarebbe ravvisat a, quindi,una lacuna motivazionale nella prima sentenza resa della CTR, non risultando indicate le ragioni per cui la sola congruenza “formale” tra fatture e documentazione di trasporto potesse essere considerata fondamentale per escludere l’estraneità della società, pur a fronte di altre evidenze che rileverebbero il contrario e non sarebbero state valutate dal giudice di seconde cure. 1.5. La ricorrente rileva, poi, l’assenza nell’ordinanza rescindente di alcun riferimento alle matrici di assegni, pari a due milioni di euro, intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto nella pronuncia resa nei confronti di un’altra società del medesimogruppo cui appartiene la società ricorrente come mero elemento indiziario da Cass. n. 17260 del 2019. A tale circostanza non farebbe, tuttavia, riferimento la prima pronuncia resa da questa Corte, avendo il giudice di legittimità attinto aliundegli elementi sui cui fondare il giudizio, senza seguire le indicazioni contenute nell’ordinanza pronunciata nella fase rescindente. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 2.1. La ricorrente rileva che, in merito alla falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle società del [OSCURATO:PERSONA] ci sarebbero delle evidenze che non potrebbero essere negate e, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA] avesse tra i suoi fornitori delle vere e proprie cartiere e che essa stessafosse una cartiera. Si tratta, infatti, di circostanze acclarate in sede penale e riconosciut e dalla stessa Corte di cassazione. Richiama, quindi, Trib. Ferrara, n. 1480/2011, dove si legge che: «è possibile,anzi verosimile, che le società del gruppo Tomasi abbiano ricevuto materiale da [OSCURATO:SOCIETA]. Il punto è che non può trattarsi di quanto descritto nelle fatture in contestazione, che sono dunque false.» L’Ufficio pone l’attenzione sul fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto vendere merci di cui non aveva la materiale disponibilità, in quanto mai fornite. L’attività di [OSCURATO:SOCIETA] era, in parte reale, ma i beni effettivamente acquistati in quegli anni, con fatture regolarmente registrate, non sarebbero stati in quantità tale da coprire il fabbisogno di materiali edili delle società del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò emergerebbe anche dalla sentenza assolutoria (Trib. Ferrara, n. 35 del 2013, che ha ritenuto più plausibile discutere di falsa fatturazione), dove si legge che: «la disponibilità da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di merce acquistata senza fattura, cosicché quest’ultima società vendeva merce acquistata in nero ed “aggiustava” la contabilità dopo aver venduto la merce alle società degli imputati». A fronte di tali evidenze, sarebbe infondata e avulsa dalla realtà delle circostanze oggetto del giudizio l’affermazione della CTR circa l’estraneità della controparte alla frode, limitandosi a un’analisi superficiale dell’aspetto esteriore di [OSCURATO:SOCIETA]. Nel caso in esame la CTR ha escluso che la società fosse consapevole della frode solo perché [OSCURATO:SOCIETA] non sembrava una cartiera. Tuttavia, l’aspetto esterno dei rapporti commerciali avrebbe potuto ingannare solo l’osservatore esterno, ma non l’imprenditore accorto che deve scegliere il proprio fornitore principale. Nel caso in esame risulta, quale dato di fatto non contestato, la circostanza che le imprese del [OSCURATO:PERSONA] fossero tra i clienti più importanti [OSCURATO:SOCIETA], così come non è in discussione la continuità di rapporti di fornitura tra gli stessi. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la modalità con cui [OSCURATO:SOCIETA] si presentava all’esterno non poteva essere ritenuta come prova dell’estraneità della società. 2.2. In senso contrario a quanto ritenuto dalla CTR vi sarebbero elementi che concorrerebbero a formare la prova presuntiva della conoscenza da parte delle società del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza in nero del materiale acquistato presso [OSCURATO:SOCIETA], tra i quali verrebbero in rilievo il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (fondatore e socio delle società del gruppo ed effettivo referente di quest’ultimo, come risulta dalle missive in cui si parla delle sue aziende, dei suoi capi cantieri ecc…), la continuità del rapporto di fornitura (che non giustificava l’omesso controllo dell’effettività e della regolarità delle consegne di materiale e neppure la sistematica genericità dei documenti di trasporto). 2.3. La ricorrente evidenzia, poi (pag. 44 del ricorso), come nonsarebbe conosciuto l’effettivo apporto dei materiali presuntivamente forniti da [OSCURATO:SOCIETA] all’edificazione dei numerosi immobili del [OSCURATO:PERSONA], considerato che le società del Gruppo avevano rapporti con gli altri, veri fornitori di materiale edile e hanno sostenuto a tal fine altri costi, diversi e ulteriori rispetto a quelli spesati con il fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Infine, la sentenza impugnata darebbe rilievo, per ritenere non raggiunta la prova della consapevolezza della provenienza fiscalmente illecita della merce, alla sentenza assolutoria, dimenticando, tuttavia, che l’impianto accusatorio non avallato era quello presentato a fini penalie non l’indagine tributaria. Secondo la ricorrente, tuttavia, non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo tributario. 3. Passando all’esame del ricorso deve ritenersi fondato il primo motivo, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. 4.1. In via preliminare occorre richiamare il contenuto dell’ordinanza pronunciata da questa Corte (Cass., n. 24321del 2018), seguita, in esito al giudizio di rinvio, dalla sentenza della CTR nuovamente impugnata nel presente giudizio di legittimità. A tal fine occorre premettere , in primo luogo, che l’unico motivo di ricorso principale proposto riguardava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Questa Corte ha precisato che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio , oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse(Cass., 15/06/2023, n. 17240). 3.2. In secondo luogo, si legge in Cass., n. 24322 del 2018: «Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, peraltro, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato al l'obbligo di pagamento dell'imposta. In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere aifini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fattureriguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senzache rilevi che le stesse fatture costituiscano la "copertura" diprestazioni acquisite da altri soggetti (v. Cass. 20060 del 2015, Rv. 636663): ai sensi dell'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, del resto, per poter beneficiare del diritto a detrazione,occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo aisensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati abase di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, dettibeni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo». 3.3. Nel caso in esame Cass., n. 24322 del 2018 ha rilevato che: «La prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra, dunque, su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e inparticolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che lacessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole». Una volta raggiunta tale prova spettaal contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. L’ordinanza di questa Corte n. 24322 del 2018 cit. ha, poi, ritenuto che il rilievo dato dalla CTR alla corrispondenza tra le merci acquistate e i DDT e delle cifre pagate con quelle degli estratti conto rilasciati dalla banca intermediaria non desse alcun rilievo alla «circostanza - dedotta dall'Amministrazione finanziaria e pure emergente dalla stessa sentenza - per cui la società [OSCURATO:PERSONA] «non produce o compera per rivendere le merci», sicché resta del tutto inspiegato, ed illogico il ragionamento, come possa ritenersi sufficiente la rilevata congruenza tra le fatture e la documentazione di trasporto per ritenere l'operazione compiuta effettivamente tra la contribuente e la sua formale fornitrice quando, apparentemente, nessun bene era nella disponibilità di quest'ultima ed, anzi, dal pvc e dall'avviso di accertamento (riprodotto per autosufficienza) emerge, da un lato, che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto un apparato fittizio di fornitori (cartiere), creando una ingentissimaquantità di false fatture per poter fornire false fatture e, dall'altro, iltotale complessivo delle fatture fittizie annotate dalla societàEurogroup Srl per l'intero periodo oggetto della verifica e,specificamente, per l'anno 2003 (€ 6.690.246,00) era pressoché sovrapponibile al totale delle fatture emesse a favore del gruppoTomasi (€ 6.721.422,00), cui appartiene l'[OSCURATO:PERSONA], ossia emergeva una stretta contiguità tra forniture alla [OSCURATO:SOCIETA],inserita in un sistema di frodi carosello, e quelle da quest'ultima verso la società contribuente». 3.4. La CTR, in sede di rinvio,non sembra aver tenuto conto dei rilievi di Cass., n. 24322 del 2018. Quest’ultima partendo dal riscontro contenuto nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] «non produce o compera per rivendere le merci», aveva dato rilievo a due circostanze, non esaminate dalla CTR e, in particolare: a) la predisposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di un apparato fittizio di fornitori (cartiere), creando una ingentissimaquantità di false fatture per poter fornire false fatture e b) « il totale complessivo delle fatture fittizie annotate dalla societàEurogroup Srl per l'intero periodo oggettodella verifica e, specificamente, per l'anno 2003 ( € 6.690.246,00) era pressoché sovrapponibile al totale delle fatture emesse a favore del gruppoTomasi (€ 6.721.422,00), cui appartiene l'[OSCURATO:PERSONA], ossia emergeva una stretta contiguità tra forniture alla [OSCURATO:SOCIETA],inserita in un sistema di frodi carosello, e quelle da quest'ultima verso la società contribuente».Rileva, quindi, che si tratta di: «Elementi tutti quanti, questi, che tributano apparente consistenza all'assunto fatto valere dall'ufficio e su cui la CTR ha invece inspiegabilmente taciuto, astenendosi dal prendere su di essi ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all'obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da essa adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione». 3.5. La CTRnella sentenza impugnata, ha richiamato un suo precedente (n. 712 del 2020), rilevando che: - [OSCURATO:SOCIETA] si presentava come una realtà imprenditoriale consolidata e accreditata da diversi anni nel settore dell’edilizia tra i costruttori del territorio ferrarese quale impresa di grosse dimensioni; - l’accertamento di eventuali responsabilità in sede penale non poteva essere ribaltato sulla contribuente, non essendovi consapevolezza da parte di quest’ultima, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] non appariva come società cartiera visivamente priva di mezzi e di risorse, trattandosi di circostanza accertata solo ex post, in seguito ad un’apposita indagine penal-tributaria; - secondo quanto statuito da questa Corte – peraltro in un precedente diverso da Cass., n. 24322 del 2018, che sembrerebbe da ricondurre (in assenza di indicazioni più puntuali contenute nella sentenza impugnata) a Cass., n. 17260 del 2019– la prova della consapevolezza del contribuente «non può trarsi dalla sostanziale coincidenza dell’ammontare globale delle false fatture d’acquisto annotate da [OSCURATO:SOCIETA] con quello delle fatture di vendita dalla stessa emesse nei confronti della società del “gruppo Tomasi”, atteso che tale circostanza costituisce mero presupposto oggettivo, indispensabile per poter ipotizzare la partecipazione delle acquirenti alla frode, che prova unicamente il dato, non contestato, della continuità dei rapporti di fornitura». 3.6. In conclusione, la motivazione della CTR lambisce appena l’elemento soggettivo in capo al cessionario, limitandosi a richiamare la situazione di apparenza di fronte ai terzi,senza dare rilievo alle circostanze evidenziate da Cass., 24322 del 2018 in ordine al rilievo da ascrivere alla predisposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di un apparato fittizio di fornitori (cartiere)e alla circostanza che «il totale complessivo delle fatture fittizie annotate dalla società [OSCURATO:PERSONA] per l'intero periodo oggetto della verifica e,specificamente, per l'anno 2003 (€ 6.690.246,00) era pressoché sovrapponibile al totale delle fatture emesse a favore del gruppoTomasi (€ 6.721.422,00), cui appartiene l'[OSCURATO:PERSONA], ossia emergeva una stretta contiguità tra forniture alla [OSCURATO:SOCIETA],inserita in un sistema di frodi carosello, e quelle da quest'ultima verso la società contribuente». Il confronto tra l’ammontare delle operazioni fittizie annotate da [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo interessato dalla verifica e quelle emesse dalla medesima società nei confronti del gruppo Tomasi, costituisce, peraltro, uno degli elementi di valutazione da considerare nell’ambito del quadro indiziario inerente alla predisposizione di un apparato fittizio di fornitori costituito da società cartiere. 3.7. Ora, se è vero che secondo questa Corte, come già evidenziato (Cass., n. 17240 del 2023) nell’ipotesi in cui il ricorso in cassazione sia accolto per vizi motivazionali il giudice del rinvio possa non solo valutare liberamente i fatti già accertati, ma indagare anche su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata è altrettanto vero che tale libera valutazione non significa che la pronuncia che ha disposto la cassazione con rinvio possa essere considerata tamquam non esset , considerato che la stessa (diversamente da quella evocata dalla CTR) ha efficacia di giudicato, vincolando il giudice del rinvio –in relazione al vizio che ha determinato la cassazione della precedente sentenza– a verificare quale fosse il rilievo da attribuire agli elementi evidenziati da Cass., n. 24322 del 2018, non riscontrabili nelle motivazioni della sentenza impugnata. Secondo questa Corte, infatti, nell'ipotesi di cassazione della pronuncia impugnata per difetto di motivazione, ove in sede di rinvio sia richiesta l'indagine e l'esame dei fatti pretermessi nel provvedimento annullato, il giudice, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione sia nel vecchio che del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.(Cass., 29/03/2019, n. 8971). La CTR è , quindi, incorsa nella violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte». 4. La fondatezza del primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. (in relazione agli effetti prodotti dall’ordinanza precedentemente resa da questa Corte e disattesa nel giudizio di rinvio), non è scalfita dalla pronuncia di assoluzione emessa in esito a un giudizio abbreviato, ipotesi che per stessa ammissione della parte controricorrente non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024. Tale norma si riferisce, infatti, alla sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. 5. Alla luce di quanto sin qui rilevato deve ritenersi fondato il primo motivodi ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. 5.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa comp