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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10229/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 23449/2024depositata il 10/09/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].Lette le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2024 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di risoluzio-ne di un contratto di subappalto e la condanna della convenuta allarestituzione della somma di € 133.261 a titolo di indebito oggettivo.La convenuta eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territorialedel giudice adito in favore del Tribunale di Genova, invocando l’art. 22co. 2 del contratto di subappalto, a tenore del quale «Per qualsiasi ul-teriore constatazione nell’applicazione o nell’interpretazione del pre-sente contratto sarà competente il Tribunale di Genova».Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino accoglieval’eccezione e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribu-nale di Genova, ritenendo che la clausola fosse idonea ad attribuire alforo convenzionale carattere di esclusività, pur in assenza di formulesacramentali.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regola-mento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., illustrato da memo-ria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.1362 c.c. e dell’art. 29 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che leparti contraenti, nel designare convenzionalmente un foro territorialecompetente per qualsiasi ulteriore contestazione nell’applicazione onell’interpretazione del contratto, avessero inteso attribuire a tale fo-ro carattere di esclusività.Il motivo è fondato.L’art. 29 co. 2 c.p.c. stabilisce che l’accordo delle parti sulla desi-gnazione di un foro territoriale attribuisce al giudice prescelto compe-tenza esclusiva ove ciò sia esplicitamente stabilito.

Da tale disposizio-ne discende un onere di enunciazione chiara e univoca della volontàderogatoria, destinata a sottrarre la controversia ai fori ordinari.

Se-condo l’orientamento consolidato della Corte, la pattuizione di esclu-Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026sività, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve scaturireda una manifestazione di volontà inequivoca, non desumibile in via diargomentazione presuntiva, tipicamente veicolata dall’aggettivo«esclusivo» o dall’avverbio «esclusivamente», ovvero da espressioniequipollenti (Cass. n. 33203 del 2024).La clausola di cui all’art. 22 co. 2 del contratto di subappalto noncontiene alcuna indicazione testuale del carattere esclusivo del forodesignato: il sintagma «per qualsiasi ulteriore constatazione» è diret-to unicamente a individuare l’ambito oggettivo della deroga e non lasua portata esclusiva.

Difettano tanto gli indicatori lessicali tipici(«esclusivo», «esclusivamente», «in via esclusiva»), quanto espres-sioni equipollenti idonee a palesare una volontà derogatoria dei forilegali.

Il richiamo operato dal Tribunale a Cass. n. 17449 del 2007 èinconferente, poiché quella pronuncia afferma il principio opposto aquello posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.Ne consegue che la clausola contrattuale individua un foro conven-zionale meramente concorrente, che si aggiunge ai fori legali senzaescluderli.

La competenza territoriale del Tribunale di Torino, qualeforo alternativamente concorrente ai sensi degli artt. 18-20 c.p.c., vadunque riconosciuta e le parti vanno rimesse dinanzi ad esso per laprosecuzione del giudizio, con annullamento del provvedimento im-pugnato.Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudicedel merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, di-chiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimettele parti per la prosecuzione del giudizio nel termine di legge; rimetteNumero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026al giudice del merito la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 23449/2024depositata il 10/09/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].Lette le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2024 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di risoluzio-ne di un contratto di subappalto e la condanna della convenuta allarestituzione della somma di € 133.261 a titolo di indebito oggettivo.La convenuta eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territorialedel giudice adito in favore del Tribunale di Genova, invocando l’art. 22co. 2 del contratto di subappalto, a tenore del quale «Per qualsiasi ul-teriore constatazione nell’applicazione o nell’interpretazione del pre-sente contratto sarà competente il Tribunale di Genova».Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino accoglieval’eccezione e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribu-nale di Genova, ritenendo che la clausola fosse idonea ad attribuire alforo convenzionale carattere di esclusività, pur in assenza di formulesacramentali.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regola-mento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., illustrato da memo-ria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.1362 c.c. e dell’art. 29 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che leparti contraenti, nel designare convenzionalmente un foro territorialecompetente per qualsiasi ulteriore contestazione nell’applicazione onell’interpretazione del contratto, avessero inteso attribuire a tale fo-ro carattere di esclusività.Il motivo è fondato.L’art. 29 co. 2 c.p.c. stabilisce che l’accordo delle parti sulla desi-gnazione di un foro territoriale attribuisce al giudice prescelto compe-tenza esclusiva ove ciò sia esplicitamente stabilito. Da tale disposizio-ne discende un onere di enunciazione chiara e univoca della volontàderogatoria, destinata a sottrarre la controversia ai fori ordinari. Se-condo l’orientamento consolidato della Corte, la pattuizione di esclu-Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026sività, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve scaturireda una manifestazione di volontà inequivoca, non desumibile in via diargomentazione presuntiva, tipicamente veicolata dall’aggettivo«esclusivo» o dall’avverbio «esclusivamente», ovvero da espressioniequipollenti (Cass. n. 33203 del 2024).La clausola di cui all’art. 22 co. 2 del contratto di subappalto noncontiene alcuna indicazione testuale del carattere esclusivo del forodesignato: il sintagma «per qualsiasi ulteriore constatazione» è diret-to unicamente a individuare l’ambito oggettivo della deroga e non lasua portata esclusiva. Difettano tanto gli indicatori lessicali tipici(«esclusivo», «esclusivamente», «in via esclusiva»), quanto espres-sioni equipollenti idonee a palesare una volontà derogatoria dei forilegali. Il richiamo operato dal Tribunale a Cass. n. 17449 del 2007 èinconferente, poiché quella pronuncia afferma il principio opposto aquello posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.Ne consegue che la clausola contrattuale individua un foro conven-zionale meramente concorrente, che si aggiunge ai fori legali senzaescluderli. La competenza territoriale del Tribunale di Torino, qualeforo alternativamente concorrente ai sensi degli artt. 18-20 c.p.c., vadunque riconosciuta e le parti vanno rimesse dinanzi ad esso per laprosecuzione del giudizio, con annullamento del provvedimento im-pugnato.Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudicedel merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, di-chiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimettele parti per la prosecuzione del giudizio nel termine di legge; rimetteNumero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026al giudice del merito la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO
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