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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24920/2023

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8569 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura speciale in collegato atto, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Lupi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio e letto presso lo studio Lupi - Vignoli - Covino in Roma, [OSCURATO:PERSONA].67 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); Oggetto:rimborso iva -interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Sardegna, sez. staccata di Sassari n. 12 4 / 08 / 2 1 depositata il 05/03/2021,non notificata ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego di parziale rimborsoiva 1990 con il quale era negata la restituzione di parte degliinteressi maturati con riferimento a un credito iva risultante dalla dichiarazione presentata dalla società incorporata [OSCURATO:SOCIETA].; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo ammissibile l'impugnazione econfermando la mancata ricezione da parte della società della richiesta di produzione della documentazione necessaria per l'istruttoredella pratica di rimborso; appellava l'ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR sarda ha ritenuto ammissibile l'appello, in quanto il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di parziale rimborso che ha disposto la restituzionedi solo una parte degli interessi richiesti, negando la restituzionequanto al resto e configurandosi quindi come atto di parziale diniego , come tale legittimamente impugnabile; il giudice dell'appello ha poi parimenti confermato la decisione di primogrado quanto alla quan tificazione degli interessi in quanto haritenuto non provata la regolare notificazione della richiesta diproduzione della documentazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste la banca contribuente con con troricorso , che illustra con memoria; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 21 del d.

Lgs.n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per averela CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso della societàcontribuente, mentre lo stesso doveva essere dichiarato inammissibilepoiché non era stata formulata alcuna richiesta di corresponsioneintegrale degli interessi e ulteriormente i n quanto solonel maggio 2007 con la indicazione dell'arco temporale della loro liquidazione l'ufficio avrebbe espresso il proprio diniego in ordine al rimborso degli stessi; sotto alto profilo si contesta, ancora nel motivo in oggetto, la mancata dichiar azione della inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato onere del contribuente impugnare tempestivamente il provvedimento di sospensionedel rimborso, ricevuto in data 26 febbraio 2007, ove espressamente – secondo parte ricorrente – l’Amministrazi one Finanziaria non aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione degliinteressi; - il motivo è infondato; - va in primo luogo chiarito come, in punto di fatto, la sentenza impugnata abbia accertato che l'atto impugnato riguardava un “diniego di rimborso di parte degli interessi maturati con riferimento al credito iva anno d'imposta 1990 risultante dalla dichiarazione annuale presentata dalla incorporata immobiliare Cassognas.p.a. erogato in data 31 maggio 2007”; - l'erogazione di tale somma ha trovato fond amento giuridico nel precedente atto di diniego parziale del 16 maggio 2007, con il qualel'Ufficio (come si evince anche da quanto trascritto il ricorso per c assazione a pagina 13 dell’atto) “in risposta alle note sopracitatedel 17 e 18 Aprile 2007, ed i mplicitamente anche alla istanza di rimborso del 18/01/2007, comunicava al [OSCURATO:SOCIETA] che ….” e quindi “l’ ufficio precisa che « non potrà essere considerato ai fini della corresponsione degli interessi il periodo intercorrente fra la data di notific a della richiesta di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 documenti e la data della loro consegna avvenuta in data 18/04/2007»”; - tale affermazione , resa senza dubbio alcuno da parte dell'Amministrazione finanziaria qui ricorrente, smentisce radicalmente la circostanza posta a base del motivo di ricorso , secondo la quale non sarebbe mai stata formulata espressamente alcun a richiest a di pagamento degli interessi in questione,relativi al periodo intercorso tra la data di notifica della richiesta dei documenti e la data della consegna della documentazioneoggetto della stessa richiesta; - essa viceversa costituisce proprio chiara prova del fatto che la richiesta è stata effettivamente formulata ; tanto che l'Amministrazione l'ha presa in esame l'ha ritenuta infondata, espressamente negando il rimbor so nella sua interezza e riconoscendo solo in parte dovuti gli interessi chiesti in restituzione; - dalle considerazioni sopra svolte deriva anche, con chiarezza, l'accertamento operato dalla CTR in fatto - e non smentito da quanto trascritto ne l ricorso per Cassazione - secondo il quale l'atto impugnato nel presente giudizio consiste nel diniego di rimborso manifestato dall'ufficio con il provvedimento del 16 maggio 2007 , atto che ha parzialmente negato la restituzione degli interessi dovuti per il periodo intercorrente fra la data di notificadella richiesta di documenti e la data della loro consegna avvenutail 18 Aprile 2007; - correttamente , quindi , il giudice dell'appello ha ritenuto che con tale atto l' U fficio abbia tacitamente rifiutato il rimborso della parte mancante di interessi non restituiti in data 31 maggio 2007; - a fronte di tale provvedimento il ricorso, per stessa ammissione dell'[OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 del ricorso per cassazione,nel riquadro) proposto in data 12 luglio 2007, risulta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 rispettosodel termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza, edè quindi tempestivo; - quanto poi al contenuto del provvedimento di sospensione del rimborsoricevuto da lla società in data 26 febbraio 2007, in primo luogolo stesso non risulta trascritto in ricorso per cassazione, né prodottoa questa Corte; conseguentemente il Collegio non è in gradodi verificare se il contenuto effettivamente fosse quello di undiniego espresso o tacito di rimborso; - tale circostanza rende quindi il motivo difettoso quanto a specificitàe localizzazione e come tale inammissibile ; - in ogni caso, poi, da quanto trascritto in ricorso a pagg. 11 e 12, pare evincersi , diversamente da quanto a dombrato in ricors o, che in tale comunicazione l’Ufficio si sia limitato a rilevare l'esistenza di contenziosi pendenti e quindi richiedere la presentazione di idonea garanzia oltre che a rilevare l'omessa presentazionedella documentazione richiesta con r accomandata numero140 del 2 giugno 1992; - ebbene, tali indicazioni non costituiscono affatto diniego di rimborso, ma tutt’al più mera comunicazione di circostanze dubitative in ordine alla sua spettanza delle quali si notizia il contribuenteperché le chia risca ; in attesa di tali chiarimenti non sidà luogo, provvisoriamente, al rimborso; - ben diverso è il caso, oggetto di pronuncia da questa Corte, e richiamatonon a proposito in ricorso, nel quale ( si veda in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23157 del 22/10/2020) a fronte di un'istanzadi rimborso d'imposta, l'Ammini strazione finanziaria si limitiad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, ove il provvedimento, per la parterelativa all'importo non rimborsato, abbia valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente, costituendo atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 sensidegli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e in seguito sia presentata – a fronte di tal provvedimento - una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima;qui risulta evidente la conseguente inidoneità della stessa allaformazione di un silenzio - rifiut o impugnabile; - nel presente caso, l’Ufficio ha invece manifestato il suo din i ego espresso unicamente con il provvedimento datato 16 maggio 2007e correttamente la società contribuente lo ha impugnato; - i l secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art . 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto nulla la notificazione dellarichiesta di produzione della docu mentazione necessaria al fine della restituzione degli interessi, in quanto difettosa dell'indicazione dell'indirizzo completo di consegna e della persona a cui la comunicazione è stata consegnata, risultando insufficientela sola sottoscrizione dell'avvis o stante la mancanza didipendenti della società; - il motivo è fondato; - questa Corte costantemente ritiene, nella propria giurisprudenza che sul punto è del tutto uniforme, che (per tutte, tra le più recenti Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023) la notificazione di atti tributari eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona, anche secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire almittente.

Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchinole generalità della persona cui l'a tto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 sottoscrizionenon risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminareaccertamento di competenza dell'ufficiale postale) ; - come correttamene dedotto e illustrato in ricorso, (Cass. Sez.5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019) in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanzi ario, come qui è avvenuto, ai sensidell'art. 14 della L . n. 890 del 1982, si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifi ca eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata dinotifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenutoall'indirizzo del desti natario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi (cosa che nel presente giudizio non risulta neppure esser stata dedotta) di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo motivo, la sentenza è sul punto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna sezione staccata di Sassari, che provvederà anche quanto all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8569 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura speciale in collegato atto, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Lupi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio e letto presso lo studio Lupi - Vignoli - Covino in Roma, [OSCURATO:PERSONA].67 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); Oggetto:rimborso iva -interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Sardegna, sez. staccata di Sassari n. 12 4 / 08 / 2 1 depositata il 05/03/2021,non notificata ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego di parziale rimborsoiva 1990 con il quale era negata la restituzione di parte degliinteressi maturati con riferimento a un credito iva risultante dalla dichiarazione presentata dalla società incorporata [OSCURATO:SOCIETA].; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo ammissibile l'impugnazione econfermando la mancata ricezione da parte della società della richiesta di produzione della documentazione necessaria per l'istruttoredella pratica di rimborso; appellava l'ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR sarda ha ritenuto ammissibile l'appello, in quanto il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di parziale rimborso che ha disposto la restituzionedi solo una parte degli interessi richiesti, negando la restituzionequanto al resto e configurandosi quindi come atto di parziale diniego , come tale legittimamente impugnabile; il giudice dell'appello ha poi parimenti confermato la decisione di primogrado quanto alla quan tificazione degli interessi in quanto haritenuto non provata la regolare notificazione della richiesta diproduzione della documentazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste la banca contribuente con con troricorso , che illustra con memoria; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 21 del d. Lgs.n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per averela CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso della societàcontribuente, mentre lo stesso doveva essere dichiarato inammissibilepoiché non era stata formulata alcuna richiesta di corresponsioneintegrale degli interessi e ulteriormente i n quanto solonel maggio 2007 con la indicazione dell'arco temporale della loro liquidazione l'ufficio avrebbe espresso il proprio diniego in ordine al rimborso degli stessi; sotto alto profilo si contesta, ancora nel motivo in oggetto, la mancata dichiar azione della inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato onere del contribuente impugnare tempestivamente il provvedimento di sospensionedel rimborso, ricevuto in data 26 febbraio 2007, ove espressamente – secondo parte ricorrente – l’Amministrazi one Finanziaria non aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione degliinteressi; - il motivo è infondato; - va in primo luogo chiarito come, in punto di fatto, la sentenza impugnata abbia accertato che l'atto impugnato riguardava un “diniego di rimborso di parte degli interessi maturati con riferimento al credito iva anno d'imposta 1990 risultante dalla dichiarazione annuale presentata dalla incorporata immobiliare Cassognas.p.a. erogato in data 31 maggio 2007”; - l'erogazione di tale somma ha trovato fond amento giuridico nel precedente atto di diniego parziale del 16 maggio 2007, con il qualel'Ufficio (come si evince anche da quanto trascritto il ricorso per c assazione a pagina 13 dell’atto) “in risposta alle note sopracitatedel 17 e 18 Aprile 2007, ed i mplicitamente anche alla istanza di rimborso del 18/01/2007, comunicava al [OSCURATO:SOCIETA] che ….” e quindi “l’ ufficio precisa che « non potrà essere considerato ai fini della corresponsione degli interessi il periodo intercorrente fra la data di notific a della richiesta di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 documenti e la data della loro consegna avvenuta in data 18/04/2007»”; - tale affermazione , resa senza dubbio alcuno da parte dell'Amministrazione finanziaria qui ricorrente, smentisce radicalmente la circostanza posta a base del motivo di ricorso , secondo la quale non sarebbe mai stata formulata espressamente alcun a richiest a di pagamento degli interessi in questione,relativi al periodo intercorso tra la data di notifica della richiesta dei documenti e la data della consegna della documentazioneoggetto della stessa richiesta; - essa viceversa costituisce proprio chiara prova del fatto che la richiesta è stata effettivamente formulata ; tanto che l'Amministrazione l'ha presa in esame l'ha ritenuta infondata, espressamente negando il rimbor so nella sua interezza e riconoscendo solo in parte dovuti gli interessi chiesti in restituzione; - dalle considerazioni sopra svolte deriva anche, con chiarezza, l'accertamento operato dalla CTR in fatto - e non smentito da quanto trascritto ne l ricorso per Cassazione - secondo il quale l'atto impugnato nel presente giudizio consiste nel diniego di rimborso manifestato dall'ufficio con il provvedimento del 16 maggio 2007 , atto che ha parzialmente negato la restituzione degli interessi dovuti per il periodo intercorrente fra la data di notificadella richiesta di documenti e la data della loro consegna avvenutail 18 Aprile 2007; - correttamente , quindi , il giudice dell'appello ha ritenuto che con tale atto l' U fficio abbia tacitamente rifiutato il rimborso della parte mancante di interessi non restituiti in data 31 maggio 2007; - a fronte di tale provvedimento il ricorso, per stessa ammissione dell'[OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 del ricorso per cassazione,nel riquadro) proposto in data 12 luglio 2007, risulta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 rispettosodel termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza, edè quindi tempestivo; - quanto poi al contenuto del provvedimento di sospensione del rimborsoricevuto da lla società in data 26 febbraio 2007, in primo luogolo stesso non risulta trascritto in ricorso per cassazione, né prodottoa questa Corte; conseguentemente il Collegio non è in gradodi verificare se il contenuto effettivamente fosse quello di undiniego espresso o tacito di rimborso; - tale circostanza rende quindi il motivo difettoso quanto a specificitàe localizzazione e come tale inammissibile ; - in ogni caso, poi, da quanto trascritto in ricorso a pagg. 11 e 12, pare evincersi , diversamente da quanto a dombrato in ricors o, che in tale comunicazione l’Ufficio si sia limitato a rilevare l'esistenza di contenziosi pendenti e quindi richiedere la presentazione di idonea garanzia oltre che a rilevare l'omessa presentazionedella documentazione richiesta con r accomandata numero140 del 2 giugno 1992; - ebbene, tali indicazioni non costituiscono affatto diniego di rimborso, ma tutt’al più mera comunicazione di circostanze dubitative in ordine alla sua spettanza delle quali si notizia il contribuenteperché le chia risca ; in attesa di tali chiarimenti non sidà luogo, provvisoriamente, al rimborso; - ben diverso è il caso, oggetto di pronuncia da questa Corte, e richiamatonon a proposito in ricorso, nel quale ( si veda in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23157 del 22/10/2020) a fronte di un'istanzadi rimborso d'imposta, l'Ammini strazione finanziaria si limitiad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, ove il provvedimento, per la parterelativa all'importo non rimborsato, abbia valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente, costituendo atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 sensidegli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e in seguito sia presentata – a fronte di tal provvedimento - una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima;qui risulta evidente la conseguente inidoneità della stessa allaformazione di un silenzio - rifiut o impugnabile; - nel presente caso, l’Ufficio ha invece manifestato il suo din i ego espresso unicamente con il provvedimento datato 16 maggio 2007e correttamente la società contribuente lo ha impugnato; - i l secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art . 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto nulla la notificazione dellarichiesta di produzione della docu mentazione necessaria al fine della restituzione degli interessi, in quanto difettosa dell'indicazione dell'indirizzo completo di consegna e della persona a cui la comunicazione è stata consegnata, risultando insufficientela sola sottoscrizione dell'avvis o stante la mancanza didipendenti della società; - il motivo è fondato; - questa Corte costantemente ritiene, nella propria giurisprudenza che sul punto è del tutto uniforme, che (per tutte, tra le più recenti Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023) la notificazione di atti tributari eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona, anche secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire almittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchinole generalità della persona cui l'a tto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 sottoscrizionenon risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminareaccertamento di competenza dell'ufficiale postale) ; - come correttamene dedotto e illustrato in ricorso, (Cass. Sez.5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019) in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanzi ario, come qui è avvenuto, ai sensidell'art. 14 della L . n. 890 del 1982, si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifi ca eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata dinotifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenutoall'indirizzo del desti natario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi (cosa che nel presente giudizio non risulta neppure esser stata dedotta) di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo motivo, la sentenza è sul punto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna sezione staccata di Sassari, che provvederà anche quanto all
Sentenza Cassazione n. 24920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris