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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09524/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20924/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] to, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.3457/5/2017 depositata il 12 aprile 2017, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Salerno n. 2740/8/2014 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della cessata società a ristretta base sociale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad og- getto un avviso di accertamento per IRPEF 2009.

2. Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada, era stato disposto un accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settore e acquisizione di documentazione ai fini della rico- struzione di ricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio en- doprocedimentale la società si era estinta per cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, con conseguente notifica dell'avviso in capo al socio responsabile, sino al 2011 detentore di una quota sociale del 90%.

3. La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timità e la misura delle riprese oggetto dell'atto impositivo e, avver- so tale decisione, propone ricorso il contribuente per tre motivi.

Re- siste l'Agenzia con controricorso.

Considerato che:

4. Con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all'indiriz- zo della Cancelleria della Corte in data 20.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto di aver definito la lite ex artt.6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, offrendo documentazione a corredo al fine di dimostrare il pagamento di importi ritenuti estintivi.

5. Premesso che non vi è prova di notifica di un rituale atto di rinun- cia alla controparte, nondimeno il fatto sopravvenuto prospettato, considerato che nella presente controversia è parte l'Agenzia delle En- trate, appare astrattamente idoneo a definire la lite in considerazione della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto.

6. Ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto so- pravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, dal momento che - prima facie - essi non paiono corri- spondere a quelli dell'atto impositivo impugnato, P.Q.M. la Corte: letti gli artt. 6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informa- zioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale intervenuto condono.

Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mi, 2 4 MAR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20924/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] to, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.3457/5/2017 depositata il 12 aprile 2017, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Salerno n. 2740/8/2014 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della cessata società a ristretta base sociale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad og- getto un avviso di accertamento per IRPEF 2009. 2. Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada, era stato disposto un accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settore e acquisizione di documentazione ai fini della rico- struzione di ricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio en- doprocedimentale la società si era estinta per cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, con conseguente notifica dell'avviso in capo al socio responsabile, sino al 2011 detentore di una quota sociale del 90%. 3. La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timità e la misura delle riprese oggetto dell'atto impositivo e, avver- so tale decisione, propone ricorso il contribuente per tre motivi. Re- siste l'Agenzia con controricorso. Considerato che: 4. Con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all'indiriz- zo della Cancelleria della Corte in data 20.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto di aver definito la lite ex artt.6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, offrendo documentazione a corredo al fine di dimostrare il pagamento di importi ritenuti estintivi. 5. Premesso che non vi è prova di notifica di un rituale atto di rinun- cia alla controparte, nondimeno il fatto sopravvenuto prospettato, considerato che nella presente controversia è parte l'Agenzia delle En- trate, appare astrattamente idoneo a definire la lite in considerazione della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto. 6. Ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto so- pravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, dal momento che - prima facie - essi non paiono corri- spondere a quelli dell'atto impositivo impugnato, P.Q.M. la Corte: letti gli artt. 6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informa- zioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale intervenuto condono. Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mi, 2 4 MAR
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