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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 13074/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18472-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -controricorrente– avverso la sentenza n. 7597/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello del Comune di Ladispoli avverso la sentenza n. 20924/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/3/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Ladispoli;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18472-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -controricorrente– avverso la sentenza n. 7597/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello del Comune di Ladispoli avverso la sentenza n. 20924/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/3/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Ladispoli; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell
Decreto Cassazione n. 13074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris