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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01813/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27414/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3 DE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e PEDULLA’ DIEGO; -intimato- Avverso la sentenza n. 268/2018 della Corte d’Appello di Genova, sez.

II, del 17/1/2018, depositata il 15/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Lucie vedute –.

1. Con atto di citazio ne del 12 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due in qualità di usufruttuari e la terza di nuda proprietaria dell’immobile sito in Framura, località Fornaci n. 9, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale civile della Spezia, onde ottenere, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata in esito al reclamo avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento possessorio intentato dai convenuti, nella parte non modificativa di quest’ultima, e, nel merito, l’accertamento e la declaratoria della legittimità delle opere edili da essi eseguite sul proprio immobile e consistite 1) nella trasformazione del tetto a falda, sottostante la loro proprietà esclusiva, in lastrico solare, 2) nella realizzazione di una nuova veduta a distanza di mt. 1,5 dal fondo di proprietà dei convenuti e 3) nella edificazione di una scala, con conseguente loro diritto di eseguirle.

Costituitisi in giudizio, i convenuti proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale, volta ad accertare che il tetto di copertura dell’edificio fosse comune, che venisse, pertanto, dichiarata non consentita la trasformazione della copertura da falda a lastrico solare e ordinata la riduzione in pristino, che venisse accertata la creazione, ad opera degli attori, di una nuova servitù di veduta esercitabile dal lastrico solare sul loro fondo e l’aggravamento di quella esercitabile dall’appartamento di proprietà degli attori, con condanna alla riduzione in pristino stato dei luoghi, e, infine, che venisse accertata l’esistenza di una veduta diretta ed obliqua dal loro fondo verso la proprietà degli attori e dichiarato che, con la realizzazione della scala, era stata violata la distanza prescritta dall’art. 907 cod. civ. , con conseguente ordine di arretramento e o demolizione.

Con sentenza n. 793 del 18 settembre 2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande degli attori e, in accoglimento di quelle riconvenzionali subordinate dei convenuti, condannò i predetti alla riduzione in pristino stato della porzione di copertura oggetto di causa, secondo le indicazioni del c.t.u., all’arretramento del corpo scala fino a 3 mt. di distanza dalla finestra del servizio igienico dell’appartamento dei convenuti e alla rifusione delle spese di lite.

Con citazione notificata il 21 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che venisse dichiarata la legittimità delle opere edilizie da essi compiute nella propria unità immobiliare, incardinando un giudizio nel quale si costituirono gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre rimase contumace il co-attore [OSCURATO:PERSONA], benché regolarmente evocato in giudizio.

Con sentenza n. 268/2018, pubblicata il 15 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la legittimità ex art. 1102 cod. civ. dell’opera di trasformazione della porzione di tetto a falda in lastrico solare, a condizione che sulla terrazza venisse stabilmente mantenuta la paratia ritratta a pagina 4 della relazione suppletiva del c.t.u., depositata il 23 gennaio 2013, o fosse sostituita con altra idonea ad impedire, da una distanza non inferiore a metri 1,50, l’avvicinamento delle persone alla ringhiera esterna della suddetta terrazza nel lato prospiciente il sottostante fondo Noti-Cassano, l’assenza della violazione dell’articolo 905 cod. civ. ritenuta dal Tribunale; respinse l’appello avverso il capo della sentenza del Tribunale relativo alla costruzione della scala esterna a distanza inferiore a quella legale di cui all’art. 907 cod.civ. rispetto alla finestra dell’unità immobiliare degli appellati e compensò le spese del secondo grado fino alla misura della metà, condannando in solido gli appellanti al rimborso, in favore degli appellati, della restante metà e ponendo le spese della c.t.u. (principale e suppletiva) per due terzi a carico solidale degli appellanti e per il restante terzo a carico solidale degli appellati.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.

Sono rimasti, invece, intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per illegittima inversione dell’onere della prova, dell’art. 132 cod. proc. civ. e per la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di verificare e di pronunciarsi sul se l’apertura del bagno della proprietà degli appellati costituisse effettivamente una veduta e non, come da essi sostenuto, una mera luce, stanti le sue piccole dimensioni e il non comodo affaccio possibile da essa, onde stabilire quale fosse la norma applicabile in tema di distanze con riferimento alla posizione della scala esterna da essi edificata sulla loro proprietà, e per avere reso una motivazione mancante e invertito l’onere della prova, essendosi essi limitati ad affermare che, col motivo di gravame, si era inteso evidenziare come da detta apertura potesse esercitarsi la sola veduta obliqua, senza avvedersi che, invece, era stata sollecitata, in via principale, la necessità di qualificare in termini di luce e non di veduta l’apertura e che, soltanto in via subordinata, si era parlato della ravvisabilità al più di una semplice veduta obliqua sulla scala esterna.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 907, primo e secondo comma, cod. civ., la violazione dell’art. 906 cod. civ., la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, la violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che dalla finestra del bagno degli appellati, seppure di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare la veduta diretta e obliqua e avere, altresì, considerato come gli appellanti, al fine di sostenere la tesi della sola veduta obliqua, avessero frazionato il sottostante cortile di loro proprietà in modo da lasciare sotto la suddetta apertura un terreno di mq. 3 censito come area urbana, sostenendo che le caratteristiche direzionali di una veduta non dipendessero da frazionamenti o denominazioni catastali.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, non soltanto l’intento da essi perseguito con il frazionamento della corte - realizzato proprio per evitare contestazioni dei vicini - non aveva alcuna rilevanza, posto che l’indagine avrebbe dovuto vertere sulla scala contestata, anziché sulla strisciolina di terra non contestata, ma l’apertura, siccome posta sopra la strisciolina di terreno censita come area urbana di proprietà dei ricorrenti, non poteva avere una veduta diretta sulla scala, che era posta lateralmente rispetto alla corte e alla distanza di cm. 75 dall’apertura dei vicini, come accertato nel giudizio possessorio con l’ordinanza del 25/28 agosto 2008, non potendosi ritenere che la scala e detta piccola area cortilizia, frazionata e accatastata, costituissero un unicum ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze.

Infatti, l’obbligo stabilito all’art. 907, secondo comma, cod. civ., di mantenere la costruzione a distanza di mt. 3 dai lati della finestra dalla quale si effettuava una veduta obliqua, poteva applicarsi solo quando tale veduta formi anche veduta diretta sul medesimo fondo e non anche quando incida su fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta, applicandosi, in tal caso, la diversa fattispecie di cui all’art. 906 cod. civ., che impone una distanza di 75 cm., proprio quella esistente tra l’apertura dei vicini e la scala di nuova edificazione, sicché i giudici avevano errato allorché avevano affermato che, alla luce delle fotografie e degli accertamenti del c.t.u., la veduta esercitabile dalla finestra era obliqua e frontale verso la sottostante corte di proprietà degli appellanti, applicando erroneamente le regole di cui agli artt. 907, primo e secondo comma, cod. civ., in luogo di quella di cui all’art. 906 cod. civ., oltre ad avere trascurato la circostanza che la distanza di cm. 75 era pacifica tra le parti siccome mai contestata neppure nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento possessorio sollecitato dagli appellati.

3. Il primo motivo è fondato.

Come si legge nel ricorso, i ricorrenti, in sede d’appello, avevano affermatoinnanzitutto che la scala da essi edificata sul cortile fosse regolare rispetto all’apertura esistente sulla proprietà della controparte, in quanto questa, essendo di ridotte dimensioni e dotata di uno spazio utile di soli 36 cm, non consentendo un comodo affaccio, non era soggetta alle norme sulle distanze, potendosi al più considerare come luce e non come veduta; solo in subordine, avevano dedotto l’esistenza di una veduta obliqua.

Ebbene, i giudici di merito hanno affermato che da tale finestra, ancorché di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare sia la veduta diretta, sia quella obliqua, secondo quanto accertato dal c.t.u., e che gli appellanti, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua avevano perfino frazionato la loro corte sottostante e latistante a tale finestra, onde lasciare sotto di essa, in senso perpendicolare, una strisciolina di terreno di complessivi mq. 3, censita come area urbana.

Tale motivazionedeve ritenersi però gravemente carente, perché - a fronte dell’esplicita contestazione, sollevata col motivo d’appello, sulla natura dell’apertura esistente nel bagno dei controricorrenti, sarebbe stato onere dei giudici di merito accertare innanzitutto se essa avesse o meno il carattere di una luce (regolare o irregolare).

La Corte di merito insomma avrebbe dovuto tene re conto dell’ubicazione, della consistenza e delle sue caratteristiche oggettive (Cass., Sez. 2, 28/05/2013 , n. 13217), che, indipendentemente dall'intenzione del suo autore o della finalità dal medesimo perseguita (Cass., Sez. 2 , 23/09/2021, n. 25864), avrebbero consentito di stabilire se essa, alla stregua di elementi obiettivi di carattere strutturale e permanente, fosse normalmente e permanentemente destinata a consentire di guardare e sporgersi verso il fondo del vicino in modo comodo e sicuro e cioè senza l'uso di mezzi artificiali (Cass., Sez. 2 , 25/10/1988, n. 5775) e se la inspectioe la prospectio , per le loro concrete modalità, risultassero conformi alla sua destinazione obiettiva, sì da profilarsi come un uso normale (Cass., Sez. 2, 08/06/1979, n. 3263), a prescindere dalla destinazione del locale (nella specie un vano adibito a gabinetto-bagno) nel quale essa era stata creata e, quindi, dalla frequenza dell'affaccio (Cass., Sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5652).

Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346).

I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell’apertura (dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l’apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazionale che li aveva condotti a tale risultato.

Da ciò consegue la fondatezza della censura.

4. Dall’accoglimento del primo motivo, derivail logico assorbimento del secondo.

La sentenza deve essere pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà compiere il preliminare accertamento di cui sopra e all’esito, regolare anche lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27414/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3 DE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e PEDULLA’ DIEGO; -intimato- Avverso la sentenza n. 268/2018 della Corte d’Appello di Genova, sez. II, del 17/1/2018, depositata il 15/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Lucie vedute –. 1. Con atto di citazio ne del 12 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due in qualità di usufruttuari e la terza di nuda proprietaria dell’immobile sito in Framura, località Fornaci n. 9, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale civile della Spezia, onde ottenere, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata in esito al reclamo avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento possessorio intentato dai convenuti, nella parte non modificativa di quest’ultima, e, nel merito, l’accertamento e la declaratoria della legittimità delle opere edili da essi eseguite sul proprio immobile e consistite 1) nella trasformazione del tetto a falda, sottostante la loro proprietà esclusiva, in lastrico solare, 2) nella realizzazione di una nuova veduta a distanza di mt. 1,5 dal fondo di proprietà dei convenuti e 3) nella edificazione di una scala, con conseguente loro diritto di eseguirle. Costituitisi in giudizio, i convenuti proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale, volta ad accertare che il tetto di copertura dell’edificio fosse comune, che venisse, pertanto, dichiarata non consentita la trasformazione della copertura da falda a lastrico solare e ordinata la riduzione in pristino, che venisse accertata la creazione, ad opera degli attori, di una nuova servitù di veduta esercitabile dal lastrico solare sul loro fondo e l’aggravamento di quella esercitabile dall’appartamento di proprietà degli attori, con condanna alla riduzione in pristino stato dei luoghi, e, infine, che venisse accertata l’esistenza di una veduta diretta ed obliqua dal loro fondo verso la proprietà degli attori e dichiarato che, con la realizzazione della scala, era stata violata la distanza prescritta dall’art. 907 cod. civ. , con conseguente ordine di arretramento e o demolizione. Con sentenza n. 793 del 18 settembre 2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande degli attori e, in accoglimento di quelle riconvenzionali subordinate dei convenuti, condannò i predetti alla riduzione in pristino stato della porzione di copertura oggetto di causa, secondo le indicazioni del c.t.u., all’arretramento del corpo scala fino a 3 mt. di distanza dalla finestra del servizio igienico dell’appartamento dei convenuti e alla rifusione delle spese di lite. Con citazione notificata il 21 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che venisse dichiarata la legittimità delle opere edilizie da essi compiute nella propria unità immobiliare, incardinando un giudizio nel quale si costituirono gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre rimase contumace il co-attore [OSCURATO:PERSONA], benché regolarmente evocato in giudizio. Con sentenza n. 268/2018, pubblicata il 15 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la legittimità ex art. 1102 cod. civ. dell’opera di trasformazione della porzione di tetto a falda in lastrico solare, a condizione che sulla terrazza venisse stabilmente mantenuta la paratia ritratta a pagina 4 della relazione suppletiva del c.t.u., depositata il 23 gennaio 2013, o fosse sostituita con altra idonea ad impedire, da una distanza non inferiore a metri 1,50, l’avvicinamento delle persone alla ringhiera esterna della suddetta terrazza nel lato prospiciente il sottostante fondo Noti-Cassano, l’assenza della violazione dell’articolo 905 cod. civ. ritenuta dal Tribunale; respinse l’appello avverso il capo della sentenza del Tribunale relativo alla costruzione della scala esterna a distanza inferiore a quella legale di cui all’art. 907 cod.civ. rispetto alla finestra dell’unità immobiliare degli appellati e compensò le spese del secondo grado fino alla misura della metà, condannando in solido gli appellanti al rimborso, in favore degli appellati, della restante metà e ponendo le spese della c.t.u. (principale e suppletiva) per due terzi a carico solidale degli appellanti e per il restante terzo a carico solidale degli appellati. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Sono rimasti, invece, intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per illegittima inversione dell’onere della prova, dell’art. 132 cod. proc. civ. e per la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di verificare e di pronunciarsi sul se l’apertura del bagno della proprietà degli appellati costituisse effettivamente una veduta e non, come da essi sostenuto, una mera luce, stanti le sue piccole dimensioni e il non comodo affaccio possibile da essa, onde stabilire quale fosse la norma applicabile in tema di distanze con riferimento alla posizione della scala esterna da essi edificata sulla loro proprietà, e per avere reso una motivazione mancante e invertito l’onere della prova, essendosi essi limitati ad affermare che, col motivo di gravame, si era inteso evidenziare come da detta apertura potesse esercitarsi la sola veduta obliqua, senza avvedersi che, invece, era stata sollecitata, in via principale, la necessità di qualificare in termini di luce e non di veduta l’apertura e che, soltanto in via subordinata, si era parlato della ravvisabilità al più di una semplice veduta obliqua sulla scala esterna. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 907, primo e secondo comma, cod. civ., la violazione dell’art. 906 cod. civ., la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, la violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che dalla finestra del bagno degli appellati, seppure di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare la veduta diretta e obliqua e avere, altresì, considerato come gli appellanti, al fine di sostenere la tesi della sola veduta obliqua, avessero frazionato il sottostante cortile di loro proprietà in modo da lasciare sotto la suddetta apertura un terreno di mq. 3 censito come area urbana, sostenendo che le caratteristiche direzionali di una veduta non dipendessero da frazionamenti o denominazioni catastali. Ad avviso dei ricorrenti, invece, non soltanto l’intento da essi perseguito con il frazionamento della corte - realizzato proprio per evitare contestazioni dei vicini - non aveva alcuna rilevanza, posto che l’indagine avrebbe dovuto vertere sulla scala contestata, anziché sulla strisciolina di terra non contestata, ma l’apertura, siccome posta sopra la strisciolina di terreno censita come area urbana di proprietà dei ricorrenti, non poteva avere una veduta diretta sulla scala, che era posta lateralmente rispetto alla corte e alla distanza di cm. 75 dall’apertura dei vicini, come accertato nel giudizio possessorio con l’ordinanza del 25/28 agosto 2008, non potendosi ritenere che la scala e detta piccola area cortilizia, frazionata e accatastata, costituissero un unicum ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze. Infatti, l’obbligo stabilito all’art. 907, secondo comma, cod. civ., di mantenere la costruzione a distanza di mt. 3 dai lati della finestra dalla quale si effettuava una veduta obliqua, poteva applicarsi solo quando tale veduta formi anche veduta diretta sul medesimo fondo e non anche quando incida su fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta, applicandosi, in tal caso, la diversa fattispecie di cui all’art. 906 cod. civ., che impone una distanza di 75 cm., proprio quella esistente tra l’apertura dei vicini e la scala di nuova edificazione, sicché i giudici avevano errato allorché avevano affermato che, alla luce delle fotografie e degli accertamenti del c.t.u., la veduta esercitabile dalla finestra era obliqua e frontale verso la sottostante corte di proprietà degli appellanti, applicando erroneamente le regole di cui agli artt. 907, primo e secondo comma, cod. civ., in luogo di quella di cui all’art. 906 cod. civ., oltre ad avere trascurato la circostanza che la distanza di cm. 75 era pacifica tra le parti siccome mai contestata neppure nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento possessorio sollecitato dagli appellati. 3. Il primo motivo è fondato. Come si legge nel ricorso, i ricorrenti, in sede d’appello, avevano affermatoinnanzitutto che la scala da essi edificata sul cortile fosse regolare rispetto all’apertura esistente sulla proprietà della controparte, in quanto questa, essendo di ridotte dimensioni e dotata di uno spazio utile di soli 36 cm, non consentendo un comodo affaccio, non era soggetta alle norme sulle distanze, potendosi al più considerare come luce e non come veduta; solo in subordine, avevano dedotto l’esistenza di una veduta obliqua. Ebbene, i giudici di merito hanno affermato che da tale finestra, ancorché di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare sia la veduta diretta, sia quella obliqua, secondo quanto accertato dal c.t.u., e che gli appellanti, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua avevano perfino frazionato la loro corte sottostante e latistante a tale finestra, onde lasciare sotto di essa, in senso perpendicolare, una strisciolina di terreno di complessivi mq. 3, censita come area urbana. Tale motivazionedeve ritenersi però gravemente carente, perché - a fronte dell’esplicita contestazione, sollevata col motivo d’appello, sulla natura dell’apertura esistente nel bagno dei controricorrenti, sarebbe stato onere dei giudici di merito accertare innanzitutto se essa avesse o meno il carattere di una luce (regolare o irregolare). La Corte di merito insomma avrebbe dovuto tene re conto dell’ubicazione, della consistenza e delle sue caratteristiche oggettive (Cass., Sez. 2, 28/05/2013 , n. 13217), che, indipendentemente dall'intenzione del suo autore o della finalità dal medesimo perseguita (Cass., Sez. 2 , 23/09/2021, n. 25864), avrebbero consentito di stabilire se essa, alla stregua di elementi obiettivi di carattere strutturale e permanente, fosse normalmente e permanentemente destinata a consentire di guardare e sporgersi verso il fondo del vicino in modo comodo e sicuro e cioè senza l'uso di mezzi artificiali (Cass., Sez. 2 , 25/10/1988, n. 5775) e se la inspectioe la prospectio , per le loro concrete modalità, risultassero conformi alla sua destinazione obiettiva, sì da profilarsi come un uso normale (Cass., Sez. 2, 08/06/1979, n. 3263), a prescindere dalla destinazione del locale (nella specie un vano adibito a gabinetto-bagno) nel quale essa era stata creata e, quindi, dalla frequenza dell'affaccio (Cass., Sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5652). Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346). I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell’apertura (dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l’apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazionale che li aveva condotti a tale risultato. Da ciò consegue la fondatezza della censura. 4. Dall’accoglimento del primo motivo, derivail logico assorbimento del secondo. La sentenza deve essere pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà compiere il preliminare accertamento di cui sopra e all’esito, regolare anche lespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ric
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