CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 25996/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale qualsiasi allontanamento dal domicilio in orari e in luoghi non autorizzati integra il reato di evasione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la durata dell'allontanamento stesso, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (cfr. ex muitis Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito le quali, a sostegno dell'esclusione delle attenuanti in parola, adducono i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche specifici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso