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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38665/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 26 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 24 marzo 2019, in conseguenza condannandolo, operata la di- minuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio motivazionale e violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trat- tamento sanzionatorio, che sarebbe immotivatamente eccessivo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La riferita doglianza infatti è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, con- grua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 5-6 della sentenza impu- gnata) incentrata sulla gravità del fatto, peraltro commesso mentre era sottoposto a misura cautelare, e sull'esistenza di precedenti specifici.

Poiché il ricorrente non instaura un confronto con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 26 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 24 marzo 2019, in conseguenza condannandolo, operata la di- minuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio motivazionale e violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trat- tamento sanzionatorio, che sarebbe immotivatamente eccessivo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza infatti è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, con- grua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 5-6 della sentenza impu- gnata) incentrata sulla gravità del fatto, peraltro commesso mentre era sottoposto a misura cautelare, e sull'esistenza di precedenti specifici. Poiché il ricorrente non instaura un confronto con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38665/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris