CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OORRAU5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 20/11/2020, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione; -rilevato che le censure proposte con l'unico motivo di ricorso reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che, in particolare, la sentenza impugnata ha escluso la grossolanità del falso con riguardo al reato presupposto in relazione al quale è destinata, comunquelad operare la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 648 cod.pen.; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente