CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2020
Cassazione n. 38268/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti 5 l 2.1) t i f.4.4› ;MI CL3t: [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2020 il Tribunale di Modena - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile ideazione unitaria delle diverse condotte (due sequenze estorsive aggravate dal numero di persone e dal metodo mafioso ai danni di una ditta negli anni 2008 e 2009 e un'altra estorsione - in concorso con altre persone- con lesioni aggravate- nel 2010) anche in ragione della distanza temporale tra loro, delle diverse modalità esecutive e dei diversi soggetti concorrenti (sebbene sempre gravitanti nel clan dei casalesi e uomini del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Il profilo ritenuto dirimente è stato quello riguardante l'ideazione della seconda condotta estorsiva, causata da elementi sopravvenuti -una truffa ed un protesto- ovvero per ragioni contingenti (un occasionale contenzioso del Bitonti con controparti commerciali). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso, in sintesi, ripropone, quali indici sintomatici rivelatori dell'unità del disegno criminoso, la medesimezza dell'arco temporale di riferimento ricompreso tra il 2008 e il 2010 e del modus operandi -concorso con Perrone e altri affiliati del clan dei casalesi-, la stesso luogo di commissione -in provincia di Modena- e la violazione del medesimo bene giuridico tutelato dall'art. 629 cod. pen. . Si evidenzia che il ricorrente e il Perrone si conoscevano da tempo ed è stato provato come agissero in sinergia avendo interessi comuni, occupandosi il primo delle questioni legali e il secondo di offrire qualsivoglia "supporto" in caso di eventuali rapporti con i clienti. In ultimo si censura, poiché non provata, la presunzione per la quale il ricorrente avrebbe intrapreso una scelta di vita delinquenziale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perche proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multís Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da alcun vizio logico. Ciò perché proprio lo scrutinio dei fatti accertati nelle due sentenze irrevocabili ha condotto il Tribunale di Modena a 'posizionare temporalmente' l'insorgenza del proposito criminoso dei fatti giudicati dal Tribunale di Modena in epoca posteriore rispetto alla prima sequenza estorsiva giudicata dal Gup del Tribunale di Bologna. Si tratta di una condivisibile impostazione metodologica, nell' ambito della quale il giudice dell'esecuzione - al di là di alcuni tratti di comunanza dei diversi illeciti - è sceso nell'esame delle concrete vicende ioggetto di giudizio/ con apprezzamento di specifiche circostanze, idonee a collocare una 'autonoma insorgenza' del proposito criminoso in rapporto ai fatti commessi nell'anno 2010. A fronte di tali argomentazioni i profili di critica o si dirigono verso una - non pertinente, nel caso concreto - valorizzazione dei tratti comuni degli illeciti o si spingono verso - non consentite in sede di legittimità - rivalutazioni dei dati conoscitivi posti a base della decisione del Tribunale di Modena. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data