CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso