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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 luglio 1966

Cassazione n. 15179/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, pronunciata in data 15.07.2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre persone rimaste ignote, in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 625 n. 2 e 5 cod.pen.), per essersi impossessate ai fini di profitto, agendo con destrezza, di tre videocamere sottratte al negozio di [OSCURATO:PERSONA], dove erano esposte per la vendita e, in particolare, mentre la Floriani distraeva l'addetta alle vendite simulando di dover acquistare una lavatrice, le due complici si impossessavano degli oggetti sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] il 13.12.2008 con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen. 1.1.La Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado sulla base delle univoche risultanze processuali, in particolare della testimonianza e del riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], addetta alla vendita, confermato in udienza sulla base dell'espressione del viso, e la specificazione che all'epoca l'imputata "aveva i capelli più corti e dei colpi di luce".

La Corte di Appello completava il quadro probatorio valorizzando elemento oggetto del numero di targa, annotato da [OSCURATO:PERSONA], coincidente con l'autovettura risultante di proprietà della imputata che era stata visto allontanarsi dopo il furto, e i dati risultanti dalla telecamera di videosorveglianza da cui si ricavava che la ricorrente era entrata nel negozio alle ore 10,46 e le altre due complici alle ore 10,45 ed erano poi riuscite contemporaneamente (alle ore 10,48 ) fol 4 e 5.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al travisamento della prova che si traduce nella contraddittorietà logica della motivazione che ha recepito acriticamente l'impostazione essendo stato assegnato, con argomenti apodittici, un valore probatorio significativo al riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagine dalla persona offesa; mentre in quanto in aula la teste non ha riconosciuto l'imputata ma ha ricostruito il riconoscimento effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria

3. L'unico motivo del ricorso, è inammissibile in quanto generico e aspecifico e in quanto contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova ad opera della Corte di legittimità.

E' stato più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).

3.1. La Corte territoriale, come sopra evidenziato, ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito, conseguentemente anche in tema di riscontri, le doglianze difensive sono manifestamente infondate.

In particolare, ha valutato come decisiva - nella ricostruzione dei fatti - non solo la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e il riconoscimento fotografico nell'immediatezza dei fatti ma anche gli ulteriori elementi di riscontro risultanti dal quadro probatorio che la difesa omette sostanzialmente di considerare ( cfr. paragr. 1.1.) In proposito, va ricordato che, secondo il diritto vivente, l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416; Sez. 2, n. 47871 del 28/10/2003, Tortora, Rv. 227079).

La Corte territoriale ha ampiamente motivato in relazione agli ulteriori elementi di riscontro probatorio quali la individuazione della targa dell'autovettura annotata dal proprietario del negozio uscito in strada appena scoperto l'ammanco e l'esame delle videocamere di sorveglianza che consentiva di visualizzare il contestuale ingresso delle tre donne nel negozio e la loro uscita poco dopo, secondo una tempistica programmata, compatibile con la commissione dell'illecito la cui dinamica è stata adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito, La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto.

La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delLA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 3000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15.03.2022 I;jetrtl le re nsore e Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA] attesta che la sentenza è stata sottoscritta dal solo relatore, componente più anziano del Collegio, stante l'impedimento del [OSCURATO:PERSONA] per motivi di salute, dopo la consegna della minuta, ( "SI e Roma 15.04.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, pronunciata in data 15.07.2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre persone rimaste ignote, in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 625 n. 2 e 5 cod.pen.), per essersi impossessate ai fini di profitto, agendo con destrezza, di tre videocamere sottratte al negozio di [OSCURATO:PERSONA], dove erano esposte per la vendita e, in particolare, mentre la Floriani distraeva l'addetta alle vendite simulando di dover acquistare una lavatrice, le due complici si impossessavano degli oggetti sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] il 13.12.2008 con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen. 1.1.La Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado sulla base delle univoche risultanze processuali, in particolare della testimonianza e del riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], addetta alla vendita, confermato in udienza sulla base dell'espressione del viso, e la specificazione che all'epoca l'imputata "aveva i capelli più corti e dei colpi di luce". La Corte di Appello completava il quadro probatorio valorizzando elemento oggetto del numero di targa, annotato da [OSCURATO:PERSONA], coincidente con l'autovettura risultante di proprietà della imputata che era stata visto allontanarsi dopo il furto, e i dati risultanti dalla telecamera di videosorveglianza da cui si ricavava che la ricorrente era entrata nel negozio alle ore 10,46 e le altre due complici alle ore 10,45 ed erano poi riuscite contemporaneamente (alle ore 10,48 ) fol 4 e 5. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al travisamento della prova che si traduce nella contraddittorietà logica della motivazione che ha recepito acriticamente l'impostazione essendo stato assegnato, con argomenti apodittici, un valore probatorio significativo al riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagine dalla persona offesa; mentre in quanto in aula la teste non ha riconosciuto l'imputata ma ha ricostruito il riconoscimento effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria 3. L'unico motivo del ricorso, è inammissibile in quanto generico e aspecifico e in quanto contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova ad opera della Corte di legittimità. E' stato più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). 3.1. La Corte territoriale, come sopra evidenziato, ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito, conseguentemente anche in tema di riscontri, le doglianze difensive sono manifestamente infondate. In particolare, ha valutato come decisiva - nella ricostruzione dei fatti - non solo la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e il riconoscimento fotografico nell'immediatezza dei fatti ma anche gli ulteriori elementi di riscontro risultanti dal quadro probatorio che la difesa omette sostanzialmente di considerare ( cfr. paragr. 1.1.) In proposito, va ricordato che, secondo il diritto vivente, l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416; Sez. 2, n. 47871 del 28/10/2003, Tortora, Rv. 227079). La Corte territoriale ha ampiamente motivato in relazione agli ulteriori elementi di riscontro probatorio quali la individuazione della targa dell'autovettura annotata dal proprietario del negozio uscito in strada appena scoperto l'ammanco e l'esame delle videocamere di sorveglianza che consentiva di visualizzare il contestuale ingresso delle tre donne nel negozio e la loro uscita poco dopo, secondo una tempistica programmata, compatibile con la commissione dell'illecito la cui dinamica è stata adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito, La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto. La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delLA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 3000,00, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15.03.2022 I;jetrtl le re nsore e Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA] attesta che la sentenza è stata sottoscritta dal solo relatore, componente più anziano del Collegio, stante l'impedimento del [OSCURATO:PERSONA] per motivi di salute, dopo la consegna della minuta, ( "SI e Roma 15.04.2022
Sentenza Cassazione n. 15179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris