CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39771/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4asi.,..~2~14111M2~11111 Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla correzione del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 26/07/2017, con estromissione da detto cumulo della sentenza di condanna n. 6023/16 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31/03/2016, richiamata al n. 7 del provvedimento di cumulo 75/19 e relative integrazioni, in cui si dà atto del passaggio in giudicato di detta sentenza in data 20/09/2016. Nella premessa dell'ordinanza si dà atto che l'istanza difensiva si fonda sull'assunto che in relazione alla suddetta sentenza era stato tempestivamente depositato atto di appello in data 26.7.16 presso il Tribunale di Noia, come emergente dalla copia di atto di appello prodotta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in allegato all'istanza, da cui risultava l'apposizione del timbro di avvenuto deposito. Si osserva che conseguentemente la difesa, rilevata l'erroneità del suddetto provvedimento di cumulo che aveva tenuto conto, nella determinazione delle pene da scontare, anche della suddetta condanna, erroneamente indicata come irrevocabile ed invece tempestivamente impugnata, ne ha invocato (anche con analoghe istanze depositate presso l'ufficio esecuzioni della Procura di Napoli) la correzione con eliminazione della pena di cui a detta sentenza, onde poter presentare al Tribunale di sorveglianza richieste di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 593 e 585 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità delle sue richieste. Osserva di avere, invero, successivamente al deposito dell'atto di appello presso il Tribunale di Nola (foro di appartenenza del difensore firmatario dello stesso) e all'attestazione di ricezione dello stesso da parte della cancelleria di detto Tribunale, fatto affidamento sulla regolarità .e tempestività della impugnazione; e di ritenere che la motivazione del Tribunale di Napoli sia contraddittoria con le stesse risultanze degli accertamenti effettuati presso il Tribunale di Noia, da cui si evince che uno dei registri utilizzati dall'ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Noia era andato smarrito, ragion per la quale non era stato possibile verificare se risultasse, su tale ultimo registro, la registrazione dell'atto di impugnazione per cui è procedimento. Lamenta il ricorrente che nessuna anomalia vi fu nel deposito dell'appello, documentato dal timbro di ricezione apposto dalla cancelleria, e che il Tribunale effettua una valutazione errata, penalizzando la difesa e facendo ricadere sulla stessa gli effetti negativi dello smarrimento dell'atto da parte degli uffici giudiziari. La difesa insiste sull'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con contestuale estromissione della sentenza di condanna dal cumulo e invio degli atti del fascicolo presso la Corte di appello per la fissazione del relativo giudizio di merito di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Napoli, muovendo proprio dalla documentazione allegata al fascicolo della procedura e dagli esiti delle informazioni assunte presso il Tribunale di Noia, di cui alle note del 9.11.20 e del 4.12.20, ritiene l'istanza non accoglibile per il solo fatto della mancata acquisizione dell'originale dell'atto di appello ovvero di dati utili al reperimento dello stesso o, comunque, idonei ad attestare l'erronea indicazione di irrevocabilità della sentenza n. 6023/16 emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica. Rileva in particolare che il Tribunale di Noia ha comunicato lo smarrimento di uno dei due registri mod. 24 delle impugnazioni dei procedimenti pendenti presso altre autorità giudiziarie, rispettivamente in uso all'ufficio dibattimento monocratico ed all'ufficio dibattimento collegiale, e precisamente di quello in uso a quest'ultimo ufficio, e l'esito .negativo delle ricerche dell'atto di impugnazione nell'unico registro rinvenuto. Aggiunge che detto Tribunale ha, altresì, comunicato che dalle distinte analitiche della posta registrata non risultava inviato in uscita dallo stesso Tribunale alcun plico indirizzato al Tribunale di Napoli per il periodo compreso tra il 26.7.16 e 1'8.8.16 ed ha, altresì, comunicato l'impossibilità di risalire al funzionario che aveva siglato ed apposto in calce all'atto il timbro per il deposito in data 26.7.16. L'ordinanza impugnata non dà, quindi, adeguatamente conto, anche solo per confutare le conseguenze che da ciò si vorrebbero far derivare, della circostanza che l'atto di appello prodotto in copia dal difensore riporta il timbro di avvenuto deposito nei termini dell'atto di impugnazione, da parte del Tribunale di Noia, ufficio impugnazioni esterne, che, interpellato, non afferma la falsità del timbro, ma solo l'impossibilità di risalire al funzionario che lo avrebbe siglato e apposto in calce all'atto. Né ha dato adeguatamente conto, sempre per trarne eventuali conseguenze, della circostanza che dei due registri mod. 24 delle impugnazioni esterne proposte presso il Tribunale di Noia, uno soltanto è stato reperito. Né infine ha fornito giustificazione circa la riferita rilevanza (avendone dato conto) del mancato invio di alcun plico del Tribunale di Noia al Tribunale di Napoli, posto che se detto invio fosse risultato effettivamente provato non vi sarebbe stato alcun motivo di presentare l'istanza oggi all'esame del Giudice dell'esecuzione. E ciò nonostante il chiaro disposto dell'art. 116, comma 3 bis, cod. proc. pen., senza dubbio dirimente, trascurato dall'ordinanza impugnata, secondo cui "quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia". Con la diretta conseguenza che il diritto del difensore ad avere un'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto lo legittima ad esibire la copia come prova di detto deposito (e della conseguente conoscenza legale dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria cui è destinato: si veda Sez. 3, n. 4374 del 26/02/1999, Treglia, Rv. 212979): quindi, in mancanza di prova certa del contrario (che, cioè, si tratti di falso, neppure ipotizzato nel caso di specie), occorre ricostruire l'atto mancante e dare corso all'appello. 2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Napoli. P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu