CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 35894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 31 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 44653 del 23 novembre 2022 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ha accolto l'appello proposto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], revocando la misura cautelare in atto. 2. Premette il Procuratore della Repubblica di Catanzaro che la vicenda cautelare che ha coinvolto il ricorrente è articolata, in guanto: - in data 19 dicembre 2019 è stata adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del Pittelli, tra l'altro, anche per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa; - in data 13 gennaio 2020 l'ordinanza cautelare è stata confermata dal Tribunale del Riesame; - in data 25 giugno 2020 la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 25619 del 2020, ha annullato parzialmente l'ordinanza genetica limitatamente ai capi Abis1, Abis 4, Abis 5, ritenendo, tuttavia, sussistente la gravità indiziaria per i capi Abis1 e Abis 4 con esclusione della contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen.; - in data 16 ottobre 2020 il Pittelli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in conseguenza dell'ordinanza di sostituzione della misura coercitiva adottata dal Tribunale del Riesame; - in data 7 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con il ripristino della custodia in carcere; - in data 5 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla difesa avverso il disposto aggravamento; - nel settembre 2022 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza in relazione alla omessa valutazione della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa; - in data 14 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile un'ulteriore istanza di revoca degli arresti domiciliari formulata dalla difesa; - con ordinanza 14 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato nel merito l'appello proposto dal Pittelli avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in corso di esecuzione; - la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44653 del 21 ottobre 2022, ha annullato tale ordinanza con rinvio per omessa valutazione del novum, evidenziato dalla difesa nei motivi di appello, rappresentato dall'effettiva rivelazione o meno da parte di Pittelli- alla data del 12 settembre 20216- della notizia riservata riguardante eventuali dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Mantella nei confronti del fratello; - con ordinanza del 19 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del Pittelli, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Catanzaro. Rileva il Pubblico ministero ricorrente che la Corte di Cassazione ha devoluto al Tribunale di Catanzaro il compito di rivalutare le complessive risultanze investigative in relazione al delitto di cui agli articoli 110-416 bis cod. pen. e non già solo di stabilire se in data 12 settembre 2016 il Pittelli, con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avesse rivelato al proprio interlocutore notizie riservate di cui aveva avuto pregressa conoscenza oppure se l'indagato si fosse limitato a riprendere i contenuti di notizie già apparse su un organo di informazione (sul quale si faceva, invero, riferimento ad accuse rivolte dal collaboratore ai più stretti familiari e non specificamente al fratello). Il Procuratore distrettuale ricorre avverso l'ordinanza predetta e ne chiede l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso e, segnatamente: 1) la violazione dell'obbligo di conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza di rinvio e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale del Riesame avrebbe illegittimamente delimitato il perimetro della decisione al solo tema della rivelazione di notizie riservate da parte del Pittelli alla consorteria in occasione della conversazione del 12 settembre 2016; 2) la violazione di legge per assenza di motivazione e, in subordine, il vizio della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di elementi probatori necessari a dimostrare la gravità indiziaria in relazione al delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa; 3) la violazione di legge e il vizio di motivazione e, in particolare, il travisamento mediante omissione dei contenuti della deposizione resa in corso di dibattimento dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 4) il vizio di motivazione sul tema della serietà dell'impegno assunto dal Pittelli nei confronti della cosca Mancuso di reperire notizie riservate in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ragione di una lettura parziale del compendio investigativo e di un errato approccio ermeneutico circa i contenuti di conversazioni telefoniche, dalle quale emergerebbe il dato delle informazioni messe a disposizione di Pittelli da parte del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con memoria depositata in data 17 aprile 2023 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.Con memoria depositata in data 28 aprile 2023 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deduce la violazione dell'obbligo di conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza di rinvio e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale del Riesame avrebbe illegittimamente delimitato il perimetro della decisione al solo tema della rivelazione di notizie riservate da parte del Pittelli alla cosca di 'ndrangheta in occasione della conversazione del 12 settembre 2016. Con il secondo motivo il Procuratore ricorrente censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di elementi probatori necessari a dimostrare la gravità indiziaria in relazione al delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa contestato. 3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro comune radice concettuale, sono manifestamente infondati. 3.1. Con tali motivi, infatti, il Procuratore ricorrente censura l'ordinanza impugnata rilevando che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe frainteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, rigettando indebitamente la richiesta di acquisizione al procedimento cautelare di nuovi atti acquisiti nel corso del giudizio dibattimentale. Il Tribunale, infatti, avrebbe illegittimamente limitato l'oggetto del giudizio di rinvio, considerato «asfitticamente circoscritto» alla sola questione della «messa a disposizione dei verbali del Mantella ovvero di notizie riservate in ordine ai contenuti delle dichiarazioni del medesimo», e non si sarebbe attivato per reperire «ulteriori elementi di prova per procedere ad una rivisitazione complessiva dell'intera posizione del Pittelli». Il perimetro della cognizione del giudizio di rinvio avrebbe, dunque, dovuto essere rivolto alla rinnovata valutazione anche di vicende escluse dalle precedenti pronunce intervenute in sede cautelare sul punto, quale, a titolo meramente esemplificativo, la vicenda "[OSCURATO:PERSONA]". 3.2. La Seconda Sezione della Corte, nella sentenza n. 44653 del 23 novembre 2022, ha, tuttavia, delimitato l'oggetto della cognizione cautelare alla verifica della sola condotta di concorso esterno in associazione mafiosa consistita nell'asserita attivazione del Pittelli in favore della cosca per l'acquisizione dei verbali ancora secretati del Mantella. La Corte di Cassazione, in particolare, ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale non aveva motivato su censure difensive dotate del carattere della decisività (e, segnatamente, sul rilievo che il Mantella avrebbe reso dichiarazioni accusatorie sul fratello solo in epoca successiva a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame). L'ordinanza impugnata, dunque, lungi dall'aver violato il principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente, ha svolto proprio l'accertamento devoluto al giudice del rinvio. 3.3. È certamente vero che la Seconda Sezione della Corte, nella sentenza n. 44653 del 23 novembre 2022, ha espressamente statuito che il Tribunale di Catanzaro «in sede rescissoria, dovrà misurarsi con le argomentazioni difensive sviluppate sul punto e, all'esito, verificare - anche alla luce cli eventuali ulteriori sopravvenienze derivanti dalla attività processuale in corso - se il quadro cautelare possa comunque rimanere immutato ovvero non possa giustificare una rivisitazione delle esigenze che hanno portato alla adozione di una misura comunque di natura detentiva». Il ricorso della Procura, tuttavia, valorizzando la formulazione meramente letterale dell'accertamento devoluto dalla Seconda sezione penale al giudice di rinvio (e, dunque, astraendo dallo specifico contesto di questa affermazione) mira ad ampliare l'oggetto della cognizione cautelare alle integrali risultanze probatorie progressivamente acquisite nel corso del giudizio dibattimentale, anche indipendentemente dalla verifica dell'acquisizione e della rivelazione al clan Mancuso da parte del Pittelli dei verbali ancora secretati delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. L'accertamento devoluto dalla Seconda Sezione Penale al giudice di rinvio, come risulta dal tenore complessivo della sentenza n. 44653 del 23 novembre 2022, non era, tuttavia, illimitato e generalizzato alla verifica dell'ipotesi di accusa contestata nel giudizio di merito, ma pur sempre circoscritto, in virtù del principio devolutivo che informa il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. Den. L'oggetto della cognizione del Tribunale di Catanzaro era, infatti, limitato dallo specifico oggetto dell'appello proposto dalla difesa del Pittelli, volto a pervenire alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata all'imputato, con altra misura meno afflittiva, e, in generale, dall'ambito della contestazione cautelare residua rivolta al Pfttelli, sulla quale si era formato il giudicato cautelare, costituita dalla sola condotta di asserita rivelazione di notizie riservate al clan Mancuso.3.4. Nell'ordinanza impugnata, del resto, correttamente il Tribunale di Catanzaro ha premesso che, ancorché la misura cautelare degli arresti domiciliari fosse stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 19 dicembre 2023, il Pittelli aveva pur sempre interesse alla trattazione dell'appello cautelare proposto, in quanto nell'istanza originaria aveva richiesto la revoca della misura cautelare e, dunque, l'originario petitum non era stato superato dalla modifica della misura coercitiva medio tempore intervenuta. Il Tribunale di Catanzaro, dunque, muovendo da una corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, ha esercitato in modo legittimo e, comunque, non manifestamente illogico i propri poteri istruttori, non consentendo la produzione di atti e prove ritenuti, in modo non manifestamente illogico, estranei al thema decidendum. 4. Con il terzo motivo il Procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione e, in particolare, il travisamento mediante omissione dei contenuti della deposizione resa in corso di dibattimento dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire ad un esame diretto di tali dichiarazioni testimoniali nel giudizio di legittimità. Il Procuratore ricorrente si è, infatti, limitato a stigmatizzare l'omissione della considerazione di tale deposizione da parte del Tribunale di Catanzaro e a riportarla integralmente, senza, tuttavia, operare la c.d. prova di resistenza e dimostrare come tale elemento probatorio risultasse idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio operato nell'ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito della motivazione sottoposta a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 - 01). Il vizio di "travisamento della prova per omissione", deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è, infatti, configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457) e ciò comporta che sia argomentata nel ricorso la decisività dell'elemento pretermesso, ovvero la sua idoneità a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758). 6. Con il quarto motivo il Procuratore ricorrente censura il vizio di motivazione sul tema della serietà dell'impegno assunto da Pittelli nei confronti della cosca Mancuso di reperire notizie riservate in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale avrebbe operato una lettura parziale del compendio investigativo e avrebbe obliterato i contenul:i di conversazioni telefoniche dalle quale emergerebbe il dato delle informazioni messe a disposizione di Pittelli da parte del maresciallo Marinaro. 7. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto lungi dal censurare un vizio di motivazione, sollecita un diretto confronto della Corte di cassazione con le prove assunte nel dibattimento e, dunque, si risolve nella richiesta di una inammissibile rivalutazione del merito della regiudicanda in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che pos:sa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'aul:onoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'apprezzamento del Tribunale di Cosenza è, peraltro, immune da censure, in quanto non è manifestamente illogico La seconda Sezione della Corte, nella sentenza n. 44653 del 23 novembre 2022, ha statuito che il giudice del rinvio era chiamato a verificare «se ed in che misura sia praticabile un concorso esterno da parte del professionista, il quale si sia in ipotesi limitato a "mettersi a disposizione" della cosca e se, nel caso che ci occupa, anche "depurata" dell'apporto di notizie riservate e non ancora diffuse, tale condotta sia stata di per sé in grado di fornire un contributo causale alla attività e sopravvivenza del sodalizio».Il Tribunale di Catanzaro, in applicazione del principio dettato dalla sentenza rescindente, ha ritenuto che «la condotta dell'imputato di messa a disposizione ...per recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore [Mantella]» fosse qualificabile come una millanteria del Pittelli, che, in realtà non era a conoscenza di notizie riservate, e ha escluso che l'imputato abbia usufruito o tentato di sfruttare particolari entrature, in ragione del suo ruolo, per agevolare la consorteria. Nella valutazione non illogica del Tribunale di Catanzaro dunque, del tutto carente la prova dell'efficienza causale della promessa di aiuto alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale. Ad avviso del Tribunale, inoltre, i rapporti del Pittelli con l'agente della DIA Marinaro erano stati certamente opachi e poco professionali, ma vi sarebbe solo il mero sospetto che il Pittelli abbia acquisito copia dei verbali del collaboratore di giustizia Mantella. Anche il manoscritto rivenuto in sede di perquisizione non dimostrerebbe il disvelamento di notizie segrete in favore della cosca Mancuso. Queste valutazioni si iscrivono nel perimetro delle valutazioni del giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, in quanto non sono manifestamente illogiche e non violano il principio di dirit