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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11769/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17247/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 1865/2019depositata il 01/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], società agricola a r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto per sentir annullare l'atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e irrogazione sanzioni, emesso dalla Agenzia in revoca delle agevolazioni previste dalla legge 97/94, art. 5 bis, di cui essa ricorrente si era avvalsa al momento della registrazione dell’atto di acquisto di un compendio immobiliare.

In particolare la CTR ha ritenuto fondata l’eccezione riproposta in appello dall’Agenzia delle Entrate, di “inammissibilità del ricorso perché presentato avverso un atto al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza con il versamento dell’importo [dovuto] avvalendosi anche del beneficio del ravvedimento operoso che prevede la riduzione ad 1/8 delle sanzioni”; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per “violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c.- Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza esplicitare le ragioni della dichiarazione;

2. il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte ha precisato, con sentenza n.80553/2014, seguita da innumerevoli altre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, essendo invece deducibile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4. cod. proc. civ. la nullità della sentenza perché priva di discorso motivazionale o caratterizzata da un discorso motivazionale del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere, apodittica, afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessa ed obiettivamente incomprensibile); alla luce degli esposti principi la sentenza qui impugnata si sottrae al vizio denunciato.

Essa reca un discorso motivazionale ben comprensibile: vi si dà conto di una eccezione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la contribuente non avrebbe potuto impugnare l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni posto che a tale avviso essa aveva “prestato acquiescenza avvalendosi anche del ravvedimento operoso” e vi si evidenzia che tale eccezione è da ritenersi fondata atteso che l’avvalimento della procedura di ravvedimento operoso con il pagamento dell’importo dovuto a titolo di imposta e a titolo di sanzioni “esplicita la chiara volontà del contribuente di non intraprendere l’iter giudiziario”;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n.472/1997”.

Deduce la ricorrente che il pagamento di quanto preteso dall’Agenzia non “integra[va] la fattispecie del ravvedimento operoso per un duplice motivo: in primis perché la contribuente, non avendo le competenze tecnico-giuridiche necessarie a valutare la legittimità del provvedimento, effettuava il pagamento sull’erronea convinzione che le somme richiesta fossero realmente dovute accorgendosi successivamente dell’illegittimità dello stesso per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”; in secondo luogo, perché il pagamento era avvenuto dopo la notifica dell’avviso laddove invece il ravvedimento operoso è consentito solo prima della notifica dell’avviso;

4. il motivo è, nei limiti di cui infra, fondato.

4.1. Merita premettere che l’art. 13 del d.lgs. 472/1997 consente di pagare in misura ridotta le sanzioni dovute per violazioni di norme tributarie ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravv edimento operoso non fa venir meno la sanzione, ma solo ne riduce l'importo, se pagato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori.

4.2. Tanto premesso, escluso ogni rilevanza in questa sede di legittimità della deduzione per cui il pagamento avrebbe avuto luogo per errore, dalla piana lettura della norma emerge che il pagamento di quanto dovuto deve avvenire prima che la violazione sia stata constatata o, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Ne consegue che, nella fattispecie, al contrario di quanto affermato dalla CTR, non vi erano i presupposti perché il comportamento della contribuente potesse essere qualificato come integrativo di ravvedimento operoso essendo incontroverso che la parte aveva ricevuto la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in data antecedente al pagamento delle sanzioni in misura ridotta;

4.3. sotto diverso profilo va poi ricordato quanto precisato dalla Corte in tema di acquiescenza: “non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella dipagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto alpagamento di un tributo, contenuto inatti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni,pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’“an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini diimpugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass, 8 febbraio 2017, n. 3347).

Ed ancora: “L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco.

Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci” (Cass. n.26515 del 08/09/2022). 4.4 La CTR laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso originario perché presentato avverso un atto al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza con il versamento dell’importo dovuto avvalendosi anche del beneficio del ravvedimento operoso, non ha tenuto conto di quanto statuito da questa Corte in tema di acquiescenza.

4.5. il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui veicola una denuncia di violazione di legge, merita quindi di essere accolto;

5. gli altri motivi di ricorso, dal terzo al sesto, con cui vengono prospettate questioni attinenti al fondamento della pretesa impositiva, restano assorbite.Nel caso di specie, la CTR si è arrestata alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario e non ha pronunciato su questioni oggetto dei motivi in esame, in quanto assorbite.

Resta comunque alla parte ricorrente la possibilità di sollevare dette questioni nuovamente davanti al giudice del rinvio;

6. in conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, respinto il primo ed assorbiti gli altri;

7. in relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

PQM la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17247/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 1865/2019depositata il 01/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], società agricola a r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto per sentir annullare l'atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e irrogazione sanzioni, emesso dalla Agenzia in revoca delle agevolazioni previste dalla legge 97/94, art. 5 bis, di cui essa ricorrente si era avvalsa al momento della registrazione dell’atto di acquisto di un compendio immobiliare. In particolare la CTR ha ritenuto fondata l’eccezione riproposta in appello dall’Agenzia delle Entrate, di “inammissibilità del ricorso perché presentato avverso un atto al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza con il versamento dell’importo [dovuto] avvalendosi anche del beneficio del ravvedimento operoso che prevede la riduzione ad 1/8 delle sanzioni”; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per “violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c.- Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza esplicitare le ragioni della dichiarazione; 2. il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte ha precisato, con sentenza n.80553/2014, seguita da innumerevoli altre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, essendo invece deducibile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4. cod. proc. civ. la nullità della sentenza perché priva di discorso motivazionale o caratterizzata da un discorso motivazionale del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere, apodittica, afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessa ed obiettivamente incomprensibile); alla luce degli esposti principi la sentenza qui impugnata si sottrae al vizio denunciato. Essa reca un discorso motivazionale ben comprensibile: vi si dà conto di una eccezione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la contribuente non avrebbe potuto impugnare l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni posto che a tale avviso essa aveva “prestato acquiescenza avvalendosi anche del ravvedimento operoso” e vi si evidenzia che tale eccezione è da ritenersi fondata atteso che l’avvalimento della procedura di ravvedimento operoso con il pagamento dell’importo dovuto a titolo di imposta e a titolo di sanzioni “esplicita la chiara volontà del contribuente di non intraprendere l’iter giudiziario”; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n.472/1997”. Deduce la ricorrente che il pagamento di quanto preteso dall’Agenzia non “integra[va] la fattispecie del ravvedimento operoso per un duplice motivo: in primis perché la contribuente, non avendo le competenze tecnico-giuridiche necessarie a valutare la legittimità del provvedimento, effettuava il pagamento sull’erronea convinzione che le somme richiesta fossero realmente dovute accorgendosi successivamente dell’illegittimità dello stesso per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”; in secondo luogo, perché il pagamento era avvenuto dopo la notifica dell’avviso laddove invece il ravvedimento operoso è consentito solo prima della notifica dell’avviso; 4. il motivo è, nei limiti di cui infra, fondato. 4.1. Merita premettere che l’art. 13 del d.lgs. 472/1997 consente di pagare in misura ridotta le sanzioni dovute per violazioni di norme tributarie ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza. Il ravv edimento operoso non fa venir meno la sanzione, ma solo ne riduce l'importo, se pagato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori. 4.2. Tanto premesso, escluso ogni rilevanza in questa sede di legittimità della deduzione per cui il pagamento avrebbe avuto luogo per errore, dalla piana lettura della norma emerge che il pagamento di quanto dovuto deve avvenire prima che la violazione sia stata constatata o, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Ne consegue che, nella fattispecie, al contrario di quanto affermato dalla CTR, non vi erano i presupposti perché il comportamento della contribuente potesse essere qualificato come integrativo di ravvedimento operoso essendo incontroverso che la parte aveva ricevuto la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in data antecedente al pagamento delle sanzioni in misura ridotta; 4.3. sotto diverso profilo va poi ricordato quanto precisato dalla Corte in tema di acquiescenza: “non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella dipagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto alpagamento di un tributo, contenuto inatti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni,pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’“an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini diimpugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass, 8 febbraio 2017, n. 3347). Ed ancora: “L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci” (Cass. n.26515 del 08/09/2022). 4.4 La CTR laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso originario perché presentato avverso un atto al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza con il versamento dell’importo dovuto avvalendosi anche del beneficio del ravvedimento operoso, non ha tenuto conto di quanto statuito da questa Corte in tema di acquiescenza. 4.5. il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui veicola una denuncia di violazione di legge, merita quindi di essere accolto; 5. gli altri motivi di ricorso, dal terzo al sesto, con cui vengono prospettate questioni attinenti al fondamento della pretesa impositiva, restano assorbite.Nel caso di specie, la CTR si è arrestata alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario e non ha pronunciato su questioni oggetto dei motivi in esame, in quanto assorbite. Resta comunque alla parte ricorrente la possibilità di sollevare dette questioni nuovamente davanti al giudice del rinvio; 6. in conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, respinto il primo ed assorbiti gli altri; 7. in relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese. PQM la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia trib
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