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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; /1; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 7.2.2019, irrevocabile dal 25.3.2019, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di numerosi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Castelvolturno e zone limitrofe nell'anno 2012, reati questi posti in continuazione con quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 25.1.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di numerosi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi in Catelvolturno nell'anno 2013; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.2.2008, irrevocabile dal 4.3.2009, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catelvolturno il 17.11.2007.

Con la medesima ordinanza, la Corte territoriale rigettava la richiesta formulata dalla difesa del condannato di "rimodulazione dell'aumento di pena per la già ritenuta continuazione dei fatti di cui alla sentenza emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i fatti di cui alla sentenza emessa in data 7.2.2019 dalla Corte di appello di Napoli", per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione.

Con riguardo alla decisione con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, il ricorrente ha osservato che la motivazione a sostegno sarebbe "apparente e manifestamente illogica"; che, in particolare, la Corte avrebbe "formulato un giudizio negativo, che si fonda esclusivamente sul rilievo della mancata concessione della continuazione nel giudizio di cognizione"; che, inoltre, la Corte non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi c.d. indicatori dell'unitario disegno criminoso, quali la prossimità spazio - temporale dei reati, l'identità del bene giuridico leso, l'identità del modus operandi e, quindi, non avrebbe effettuato la necessaria valutazione "globale" che si richiese al giudice dell'esecuzione.

Quanto alla decisione con la quale è stata respinta l'altra domanda, la difesa ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'obbligo da parte del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena inflitta nella vigenza di una cornice edittale successivamente dichiarata incostituzionale concerne anche l'aumento di pena calcolate a titolo di continuazione per i reati satellite.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, assolutamente generici. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto la domanda con la quale il condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli giudicati con la sentenza della medesima Corte del 7.2.2019, mettendo in rilievo che detta richiesta era stata già rigettata, con condivisibili argomentazioni, dai giudici del merito; ha, altresì, respinto la domanda con riguardo al reato giudicato con sentenza sub 3, attribuendo rilievo determinante alla distanza cronologica tra la consumazione dello stesso, avvenuta nel novembre 2007, e la commissione degli ulteriori delitti oggetto delle altre due sentenze relativa agli anni 2012 e 2013.

2. Ebbene, è la stessa norma di cui all'art. 671 cod. proc. pen. che prevede che il giudice dell'esecuzione possa applicare la disciplina della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze di condanna "sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

La valutazione effettuata dalla Corte di appello di Napoli, con riferimento al reato giudicato con la pronuncia sub 3 in relazione a quelli oggetto delle altre due sentenze, è esente da vizi Itsorta, avendo detti giudici correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti; mentre le censure difensive si caratterizzano per assoluta genericità e si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

3. Assolutamente generiche sono le censure riguardanti la decisione di rigetto dell'altra domanda del condannato, quella di "rimodulazione dell'aumento di pena per la già ritenuta continuazione dei fatti di cui alla sentenza emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i fatti di cui alla sentenza emessa in data 7.2.2019 dalla Corte di appello di Napoli", avendo il Giudice dell'esecuzione rilevato che con sentenza del 7.2.2019 la pena in aumento era stata rideterminata nella misura assai contenuta di sei mesi di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, conforme ai criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui la gravità della condotta anche in ragione della tipologia della droga ceduta.

E in vero, il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce.

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; /1; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 7.2.2019, irrevocabile dal 25.3.2019, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di numerosi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Castelvolturno e zone limitrofe nell'anno 2012, reati questi posti in continuazione con quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 25.1.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di numerosi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi in Catelvolturno nell'anno 2013; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.2.2008, irrevocabile dal 4.3.2009, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catelvolturno il 17.11.2007. Con la medesima ordinanza, la Corte territoriale rigettava la richiesta formulata dalla difesa del condannato di "rimodulazione dell'aumento di pena per la già ritenuta continuazione dei fatti di cui alla sentenza emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i fatti di cui alla sentenza emessa in data 7.2.2019 dalla Corte di appello di Napoli", per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione. Con riguardo alla decisione con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, il ricorrente ha osservato che la motivazione a sostegno sarebbe "apparente e manifestamente illogica"; che, in particolare, la Corte avrebbe "formulato un giudizio negativo, che si fonda esclusivamente sul rilievo della mancata concessione della continuazione nel giudizio di cognizione"; che, inoltre, la Corte non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi c.d. indicatori dell'unitario disegno criminoso, quali la prossimità spazio - temporale dei reati, l'identità del bene giuridico leso, l'identità del modus operandi e, quindi, non avrebbe effettuato la necessaria valutazione "globale" che si richiese al giudice dell'esecuzione. Quanto alla decisione con la quale è stata respinta l'altra domanda, la difesa ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'obbligo da parte del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena inflitta nella vigenza di una cornice edittale successivamente dichiarata incostituzionale concerne anche l'aumento di pena calcolate a titolo di continuazione per i reati satellite. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, assolutamente generici. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto la domanda con la quale il condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli giudicati con la sentenza della medesima Corte del 7.2.2019, mettendo in rilievo che detta richiesta era stata già rigettata, con condivisibili argomentazioni, dai giudici del merito; ha, altresì, respinto la domanda con riguardo al reato giudicato con sentenza sub 3, attribuendo rilievo determinante alla distanza cronologica tra la consumazione dello stesso, avvenuta nel novembre 2007, e la commissione degli ulteriori delitti oggetto delle altre due sentenze relativa agli anni 2012 e 2013. 2. Ebbene, è la stessa norma di cui all'art. 671 cod. proc. pen. che prevede che il giudice dell'esecuzione possa applicare la disciplina della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze di condanna "sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". La valutazione effettuata dalla Corte di appello di Napoli, con riferimento al reato giudicato con la pronuncia sub 3 in relazione a quelli oggetto delle altre due sentenze, è esente da vizi Itsorta, avendo detti giudici correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti; mentre le censure difensive si caratterizzano per assoluta genericità e si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 3. Assolutamente generiche sono le censure riguardanti la decisione di rigetto dell'altra domanda del condannato, quella di "rimodulazione dell'aumento di pena per la già ritenuta continuazione dei fatti di cui alla sentenza emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i fatti di cui alla sentenza emessa in data 7.2.2019 dalla Corte di appello di Napoli", avendo il Giudice dell'esecuzione rilevato che con sentenza del 7.2.2019 la pena in aumento era stata rideterminata nella misura assai contenuta di sei mesi di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, conforme ai criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui la gravità della condotta anche in ragione della tipologia della droga ceduta. E in vero, il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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