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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03845/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di truffa, per intervenuta remissione di querela, ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli arttt. 482-476 cod. pen. 2.

Considerato che i tre motivi di ricorso sono volti a censurare, tutti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso di specie, a pag. 18 della sentenza, sono state illustrate ampiamente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a confermare il diniego delle attenuanti generiche: per la particolare intensità del dolo e le peculiari connotazioni di gravità del fatto, espressione della circostanza che il ricorrente si svela un "professionista", spinto da motivazioni riprovevoli, in violazione dei doveri deontologici derivati dal suo ruolo di patrocinatore legale.

Il reato ha provocato, poi, al cliente del ricorrente gravi conseguenze - mette in risalto la Corte d'Appello - impedendogli di contestare efficacemente in giudizio il proprio licenziamento.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di truffa, per intervenuta remissione di querela, ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli arttt. 482-476 cod. pen. 2. Considerato che i tre motivi di ricorso sono volti a censurare, tutti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, a pag. 18 della sentenza, sono state illustrate ampiamente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a confermare il diniego delle attenuanti generiche: per la particolare intensità del dolo e le peculiari connotazioni di gravità del fatto, espressione della circostanza che il ricorrente si svela un "professionista", spinto da motivazioni riprovevoli, in violazione dei doveri deontologici derivati dal suo ruolo di patrocinatore legale. Il reato ha provocato, poi, al cliente del ricorrente gravi conseguenze - mette in risalto la Corte d'Appello - impedendogli di contestare efficacemente in giudizio il proprio licenziamento. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dice
Sentenza Cassazione n. 03845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris