Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 38969/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico e comunque manifestamente infondato, non essendo contestato che il ricorrente sia uscito dal luogo in cui era ristretto e non essendo emerso alcun elemento, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, a sostegno dell'assunto difensivo incentrato su un intervento in ausilio della madre caduta mentre dava da mangiare ad un cane; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico e comunque manifestamente infondato, non essendo contestato che il ricorrente sia uscito dal luogo in cui era ristretto e non essendo emerso alcun elemento, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, a sostegno dell'assunto difensivo incentrato su un intervento in ausilio della madre caduta mentre dava da mangiare ad un cane; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 38969/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris