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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13079/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7993/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viaFrancesco Siacci n. 4, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 105/31/2013, depositata il 20 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del23 marzo 202 2 , fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Accertamento – Finanziamento soci – Ritenute d’acconto Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad operazioni ritenute inesistenti, nonché per l’omessa fatturazione di corrispettivi e l’omessa effettuazione e versamento di ritenute d’acconto sugli interessi dovuti in relazione a finanziamenti, ritenuti fruttiferi, dei soci alla società.

L’impugnazione della contribuente, che deduceva la regolarità delle operazioni contestate, l’esaustività delle somme percepite e, inoltre, di non aver mai corrisposto ai soci alcun importo a titolo di interessi, era accolta dalla CTP di Novara con riguardo alle operazioni asseritamente inesistenti, mentre era rigettata in relazione alle maggiori somme non fatturate e alla mancata effettuazione delle ritenute d’acconto.

La sentenza era confermata dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motiv i , cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia in relazione alla contestata omessa fatturazione di maggiori corrispettivi avendola CTR fondato la propria decisione sulle dichiarazioni di terzi, senza considerare adeguatamente le opposte articolate deduzioni della contribuente.

1.1. Il motivo è inammissibile trattandosi di censura non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 20 settembre 2013.

1.2. Va escluso, in ogni caso, che la motivazione sia meramente apparente attesa l’esplicita e chiara indicazione delle fonti di prova e delle ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto dell’appello (dichiarazioni delle partinon isolatamente considerate ma supportate dalla fotocopia dei versamenti), con un chiaro rinvio anche alla motivazione di primo grado –integralmente riprodotta nel corpo della sentenza d’appello – e alle specifiche indicazioni ivi contenute riferite sia alla documentazione allegata dall’Ufficio sia a quella prodotta dalla società, tale da non fornire «una corretta giustificazione degli importi non fatturati».

1.3. Né è configurabile, come argomentato nella parte finale del motivo, una qualificazione della doglianza come omesso esame, comunque insussistente, risolvendosi l’intera doglianza, in realtà, in una alternativa lettura delle medesime risultanze probatorie valutate dalla CTR, in vista, dunque, di una inammissibile revisione di merito del giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di omessa motivazione su fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 163 tuir, nonché dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973.

Lamenta la contribuente che la CTR, nel ritenere legittima la ripresa per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sugli interessi relativi ai finanziamenti dei soci alla società ancorché tali somme non fossero state erogate,ha malamente interpretato la di sciplina di cui agli artt. 45 e 46 tuir, invocando, a tal fine, la sentenza della Suprema Corte n. 13153 del 1995, sicché ha aderito, con motivazione apparente, al diverso orientamento propugnato dall’Ufficio e seguito da altra giurisprudenza.

Nell’articolazione del motivo, inoltre, denuncia che la CTR ha omesso di pronunciare o esaminare la doglianza per cui, essendo mancato l’effettivo versamento, si veniva a realizzare una duplice imposizione sul medesimo presupposto, a carico sia della società che deisoci, doglianza che ripropone anche come violazione di legge.2.1.

Il motivo, anche a prescindere dai profili di inammissibilitàper il cumulo e l’intrecciarsi delle doglianze per i più vari vizi, è, comunque, in parte infondato, in parte inammissibile.

2.2. Sono inammissibili, in primo luogo, tutte le censure per vizio di motivazione per le medesime ragioni esposte al punto 1.1., restando altresì escluso che la motivazione sia meramente apparente, vizio che non è comunque deducibile con riguardo all’adesione della CTR ad uno specifico orientamento giurisprudenziale.

2.3. È parimenti inammissibile la censura di omessa pronuncia (od omesso esame), del tutto irritualmente formulata nel corpo del motivo, in violazione dei principi di specificità del ricorso per cassazione.

La CTR, in ogni caso, ha espressamente preso in considerazione la doglianza, rigettandola.

2.4. Nel merito il motivo è infondato.

Come affermato dalla consolidata e ripetuta giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall'art. 1815 c.c., ed in virtù della presunzione di cui all'art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986» (v.

Cass. n. 16821 del 30/07/2007 ; Cass. n. 8747 del 04/04/2008; Cass. n. 15868 del 07/07/2009 ; Cass. n. 20035 del 07/10/2015; Cass. n. 3819 del 16/02/2018).

Ne deriva che, come correttamente affermato dalla CTR, l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, sussiste non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge.

Incombeva sulla parte, pertanto , provare la gratuità del finanziamento, prova che invece – come accertato dalla CTR – non è stata fornita.

2.5. Neppure si pone un profilo didoppia imposizione.

Da un lato, infatti, la questione si porrebbe, in ipotesi, rispetto ai soci e non alla società, trattandosi di imponibile maturato per essa.

Dall’altro, attesa la natura di società a ristretta base azionaria e la mancata indicazione delle somme in contabilità, non è applicabile il disposto di cui all’art. 47 tuir, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibereformali dell'assemblea.

Trattandosi, infatti,di utili "in nero", mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società mai dichiarato tali utili extracontabili(v.

Cass. n. 26317 del 19/11/2020).

3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione e motivazione apparente in relazione alla lamentata illegittimità delle sanzioni.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. La CTR, con motivazione meramente assertiva, si è limitata ad affermare «quanto alle sanzioni, sono rilevate correttamente».

Si tratta, in evidenza, di motivazione anapodittica, astratta e obbiettivamente inidonea a chiarire quale sia stato, anche in ragione delle doglianze della contribuente, l’iter logico e il ragionamento del giudice di merito.

4. In accoglimento del terzo motivo di ricorso , rigettati gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7993/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viaFrancesco Siacci n. 4, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 105/31/2013, depositata il 20 settembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del23 marzo 202 2 , fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Accertamento – Finanziamento soci – Ritenute d’acconto Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad operazioni ritenute inesistenti, nonché per l’omessa fatturazione di corrispettivi e l’omessa effettuazione e versamento di ritenute d’acconto sugli interessi dovuti in relazione a finanziamenti, ritenuti fruttiferi, dei soci alla società. L’impugnazione della contribuente, che deduceva la regolarità delle operazioni contestate, l’esaustività delle somme percepite e, inoltre, di non aver mai corrisposto ai soci alcun importo a titolo di interessi, era accolta dalla CTP di Novara con riguardo alle operazioni asseritamente inesistenti, mentre era rigettata in relazione alle maggiori somme non fatturate e alla mancata effettuazione delle ritenute d’acconto. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motiv i , cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia in relazione alla contestata omessa fatturazione di maggiori corrispettivi avendola CTR fondato la propria decisione sulle dichiarazioni di terzi, senza considerare adeguatamente le opposte articolate deduzioni della contribuente. 1.1. Il motivo è inammissibile trattandosi di censura non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 20 settembre 2013. 1.2. Va escluso, in ogni caso, che la motivazione sia meramente apparente attesa l’esplicita e chiara indicazione delle fonti di prova e delle ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto dell’appello (dichiarazioni delle partinon isolatamente considerate ma supportate dalla fotocopia dei versamenti), con un chiaro rinvio anche alla motivazione di primo grado –integralmente riprodotta nel corpo della sentenza d’appello – e alle specifiche indicazioni ivi contenute riferite sia alla documentazione allegata dall’Ufficio sia a quella prodotta dalla società, tale da non fornire «una corretta giustificazione degli importi non fatturati». 1.3. Né è configurabile, come argomentato nella parte finale del motivo, una qualificazione della doglianza come omesso esame, comunque insussistente, risolvendosi l’intera doglianza, in realtà, in una alternativa lettura delle medesime risultanze probatorie valutate dalla CTR, in vista, dunque, di una inammissibile revisione di merito del giudizio. 2. Il secondo motivo denuncia vizio di omessa motivazione su fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 163 tuir, nonché dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973. Lamenta la contribuente che la CTR, nel ritenere legittima la ripresa per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sugli interessi relativi ai finanziamenti dei soci alla società ancorché tali somme non fossero state erogate,ha malamente interpretato la di sciplina di cui agli artt. 45 e 46 tuir, invocando, a tal fine, la sentenza della Suprema Corte n. 13153 del 1995, sicché ha aderito, con motivazione apparente, al diverso orientamento propugnato dall’Ufficio e seguito da altra giurisprudenza. Nell’articolazione del motivo, inoltre, denuncia che la CTR ha omesso di pronunciare o esaminare la doglianza per cui, essendo mancato l’effettivo versamento, si veniva a realizzare una duplice imposizione sul medesimo presupposto, a carico sia della società che deisoci, doglianza che ripropone anche come violazione di legge.2.1. Il motivo, anche a prescindere dai profili di inammissibilitàper il cumulo e l’intrecciarsi delle doglianze per i più vari vizi, è, comunque, in parte infondato, in parte inammissibile. 2.2. Sono inammissibili, in primo luogo, tutte le censure per vizio di motivazione per le medesime ragioni esposte al punto 1.1., restando altresì escluso che la motivazione sia meramente apparente, vizio che non è comunque deducibile con riguardo all’adesione della CTR ad uno specifico orientamento giurisprudenziale. 2.3. È parimenti inammissibile la censura di omessa pronuncia (od omesso esame), del tutto irritualmente formulata nel corpo del motivo, in violazione dei principi di specificità del ricorso per cassazione. La CTR, in ogni caso, ha espressamente preso in considerazione la doglianza, rigettandola. 2.4. Nel merito il motivo è infondato. Come affermato dalla consolidata e ripetuta giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall'art. 1815 c.c., ed in virtù della presunzione di cui all'art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986» (v. Cass. n. 16821 del 30/07/2007 ; Cass. n. 8747 del 04/04/2008; Cass. n. 15868 del 07/07/2009 ; Cass. n. 20035 del 07/10/2015; Cass. n. 3819 del 16/02/2018). Ne deriva che, come correttamente affermato dalla CTR, l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, sussiste non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge. Incombeva sulla parte, pertanto , provare la gratuità del finanziamento, prova che invece – come accertato dalla CTR – non è stata fornita. 2.5. Neppure si pone un profilo didoppia imposizione. Da un lato, infatti, la questione si porrebbe, in ipotesi, rispetto ai soci e non alla società, trattandosi di imponibile maturato per essa. Dall’altro, attesa la natura di società a ristretta base azionaria e la mancata indicazione delle somme in contabilità, non è applicabile il disposto di cui all’art. 47 tuir, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibereformali dell'assemblea. Trattandosi, infatti,di utili "in nero", mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società mai dichiarato tali utili extracontabili(v. Cass. n. 26317 del 19/11/2020). 3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione e motivazione apparente in relazione alla lamentata illegittimità delle sanzioni. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. La CTR, con motivazione meramente assertiva, si è limitata ad affermare «quanto alle sanzioni, sono rilevate correttamente». Si tratta, in evidenza, di motivazione anapodittica, astratta e obbiettivamente inidonea a chiarire quale sia stato, anche in ragione delle doglianze della contribuente, l’iter logico e il ragionamento del giudice di merito. 4. In accoglimento del terzo motivo di ricorso , rigettati gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la
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