CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 18690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che COVELLO Antonio - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Lecc:e ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen.; ritenuto che la prima doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato in ordine alla genuinità della prima versione resa dal coindagato PELLEGRINO (secondo cui l'acquisto era stato sin dall'inizio concordato con il COVELLO, che ancora doveva versargli la propria quota del prezzo anticipato): versione che, del resto, aveva trovato riscontro nel fatto che i Carabinieri videro i due mentre si aggiravano in auto con fare sospetto nella periferia di Lecce, e notarono, al momento del controllo, che il chilo di marijuana era proprio sul tappetino del lato passeggero, dove sedeva il COVELLO. In tale contesto, la Corte territoriale ha non illogicamente ritenuto priva di ogni plausibilità la successiva versione resa dal PELLEGRINO con dichiarazioni spontanee in abbreviato, volta chiaramente a scagionare il COVELLO sostenendo che l'intesa tra i due non si era ancora perfezionata (cfr. pagg. 4-5 della sentenza); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle residue censure, avendo la Corte d'Appello per un verso osservato, in termini qui incensurabili, che il contributo partecipativo del COVELLO non poteva in alcun modo considerarsi minimale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 cod. pen., avendo egli assicurato il versamento della propria parte di prezzo; ritenuto altresì, quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che debba conferirsi rilievo dirimente - al di là dei riferimenti alla facoltà di non rispondere contenuti in sentenza - alla mancata allegazione, da parte del COVELLO, di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle predette attenuanti, a fronte di argomentazioni imperniate sul precedente a carico e sulla gravità del fatto (essendo ricavabili oltre 1700 dosi dallo stupefacente sequestrato: cfr. pag. 5); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte non possano ritenersi vulnerate dal contenuto della memoria difensiva tempestivamente trasmessa dalla difesa del COVELLO, con cui vengono sostanzialmente ribadite le doglianze dedotte in ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]