CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26011/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Verini, elettivamente domiciliati in Roma, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocatoAmedeo Ciuffetelli, elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina 121.presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoUbaldo Leoparti-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1064/2020depositata il 30/07/2020.Numero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/09/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel primo morivo e il rigetto dei restanti motivi.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega, per lecontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La presente causa trae origine dal testamento di [OSCURATO:PERSONA],deceduta in L’Aquila l’11 ottobre 2002, lasciando i figli Anna, [OSCURATO:PERSONA] e i nipoti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], figli dellafiglia premorta [OSCURATO:PERSONA]. Con tale testamento la de cuius haistituito i figli maschi Marco ed [OSCURATO:PERSONA] nella legittima e nella disponibile,la figlia Anna e i nipoti nella sola legittima. Con il medesimotestamento la testatrice ha inoltre composto le quota degli istituiti conbeni determinati. Il testamento prevedeva ancora un legato in favoredelle nuore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali al de cuiuslasciava un appartamento in L’Aquila, via Pile 25. Con riferimento atale disposizione a titolo particolare, precisava che «qualorasorgessero contestazioni sulla disparità delle quote, tale assegnazionedebba ritenersi nulla, e che l’appartamento in questione, ed essosoltanto, venga utilizzato per stabilire eventuali conguagli sulle quotecome sopra fissate (disponibile e legittima ai figli Marco ed [OSCURATO:PERSONA] elegittima alla figlia Anna ed eredi di Angela)».La causa è stata iniziata dinanzi al Tribunale dell’Aquila da AnnaCiammetti, la quale ha lamentato una lesione della propria quota diriserva, corroborando tale denunzia con la produzione di una periziadi parte. A loro volta, i discendenti di [OSCURATO:PERSONA], costituitisi nelNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026giudizio, hanno anch’essi lamentato che quanto ad essi lasciato noneguagliava la legittima, soggiungendo he il riequilibrio dovevaavvenire innanzitutto con il bene oggetto di legato, in conformità alladisposizione testamentaria che prevedeva la nullità del legato,appunto in ipotesi di “disparità delle quote”, con ripartizionedell’eventuale eccedenza del bene legato in parti uguali fra gli istituiti.Si sono costituite nel giudizio le legatarie, le quali hanno eccepitol’inammissibilità dell’azione proposta nei loro confronti in difettodell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.Il Tribunale dell’Aquila, con sentenza non definitiva del 23 febbraio2015, n. 206, ha accolto tale eccezione, dichiarando inammissibile ladomanda proposta contro le legatarie, «con conseguenteestromissione dal processo delle legatarie [OSCURATO:PERSONA] e ParisLucia», in favore delle quali erano liquidate le spese. Con lamedesima sentenza il Tribunale, ritenendo di dovere decidere sulledomande di riduzione delle disposizioni in favore dei coeredi Marco edElia [OSCURATO:PERSONA], ha identificati i beni da conteggiare nell’asse,escludendo dal conteggio alcuni fabbricati che i convenutiassumevano di avere usucapito.Con sentenza definitiva n. 288 del 2016 il Tribunale ha rigettato ledomande di riduzione. In particolare, per quanto ancora interessa, ilprimo giudice ha ritenuto di potere assumere, quale criterio perdeterminare il valore dei beni immobili facenti parte dell’asse, quellostabilito dall’art. 15 c.p.c. Esso ha giustificato tale scelta in base alrilievo che, avuto riguardo alla finalità della stima occorrente ai finidella decisione, non occorreva accertare il valore assoluto dei cespiti,ma piuttosto il rapporto fra il valore delle rispettive assegnazionitestamentarie; d’altra parte, ha aggiunto ancora il Tribunale, nessunoNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026degli interessati aveva denunziato «che i valori di estimo dell’uno edell’altro cespite si fondino su rilevazioni non corrette».Avverso le sentenze di primo grado, non definitiva e definitiva,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appellodinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, deducendo in primo luogo che,rispetto alla disposizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], essinon avevano proposto domanda di riduzione, ma di accertamentodella sua inefficacia in conformità alla volontà testamentaria. Secondogli appellanti, pertanto, la domanda che essi avevano proposto nonera subordinata alla preventiva accettazione beneficiata. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il motivo, argomentando in basealla natura definitiva della prima decisione del Tribunale, che avrebbedovuto essere oggetto di appello immediato. La stessa Corte d’appelloha rigettato inoltre il motivo con il quale gli appellanti avevanocensurato l’esclusione dal conteggio dei beni oggetto dell’eccezione diusucapione dei convenuti Marco ed [OSCURATO:PERSONA]. I giudici d’appello,su questo punto, hanno condiviso il ragionamento del Tribunale per ilquale le appellanti non avevano chiesto di «provare i fatti costituitividell’acquisto dei beni in capo al dante causa [OSCURATO:PERSONA],mancando anzi la stessa allegazione dei fatti costitutivi». Sempre inrelazione a tale aspetto della causa, la Corte di merito ha aggiuntoche Marco ed [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato nel dettaglio «fattiidonei alla manifestazione di possesso esclusivo ed interrotto sui beniin questione», fatti che gli appellanti non avevano tempestivamentecontestato «sicché in ogni caso l’eccezione di intervenuta usucapionedei beni in disamina si rileva fondata [...] accompagnandosiall’elemento della non contestazione dei fatti specifici allegati nellacomparsa di risposta dei [OSCURATO:PERSONA], le risultanze dalla copiosaNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026documentazione versata in atti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parimenti dimostrano l’esercizio sui beni di un possessoultraventennale esclusivo ed ininterrotto».La Corte di merito, per quanto qui interessa, ha infine dichiaratoinammissibile il motivo con il quale la decisione di primo grado fucensurata in merito alla valutazione dei beni assunta a riferimento peraccertare la lesione di legittima; ha argomentato che «la doglianzarisulta formulata dagli appellanti senza alcuna indicazione dei diversi effetticui avrebbe condotto una stima dei beni (quali individuati con sentenza n.206/2015) effettuata mediante attribuzione ai beni del valore di mercato»,in assenza inoltre di censure sul ragionamento proposto dal primo giudiceper giustificare l’adozione del criterio del valore catastale, che la Corted’appello ha ritenuto ad ogni modo corretto, tenuto conto che «nella specieviene in considerazione il rapporto di valore fra i beni, sicché, a fronte deldifetto di contestazione in ordine alla correttezza dei valori di estimoalcuni beni, al momento del confronto, atte ad alterare il rapporto di valorecon gli altri, il criterio di stima appare idoneo al risultato investigativonecessario per la verifica della sussistenza della lesione di legittima, daescludersi (siccome incontestato in giudizio) sulla base delle risultanze dellaCTU espletata in primo grado».Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e AdalgisaDonatelli hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustratida memoria.Hanno resistito con controricorso Marco ed [OSCURATO:PERSONA],depositando anche la memoria.Hanno altresì resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e PietrucciAngela, depositando anch’esse memoria.[OSCURATO:PERSONA] resta intimataNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione degli art. 327,340 e 112 c.p.c. anche in relazione alla tutela del principiodell’affidamento, censura la decisione nella parte in cui la Corted’appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo d’appello. Sideduce che la decisione non definitiva del Tribunale ha statuito sulladomanda di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non sulladomanda di nullità del legato come formulata dagli attuali ricorrenti,dovendosi inoltre tenere conto della qualificazione della decisione,data dal Tribunale, quale sentenza non definitiva, suscettibile quindidi riserva, tempestivamente proposta nel caso di specie.Il secondo motivo censura la decisione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4, relativamente all’esclusione dalla massa dicalcolo dei beni oggetto dell’eccezione di usucapione dei convenutiMarco ed [OSCURATO:PERSONA]. Si fa notare che la stessa proposizione ditale eccezione supponeva l’originaria appartenenza all’asse dei benioggetto della stessa eccezione, da ritenersi incontroversa.Il terzo motivo, coordinato al precedente, censura la decisione peravere ritenuto accoglibile l’eccezione di usucapione, in applicazionedel principio di non contestazione sancito dal testo attuale dell’art.115 c.p.c., tuttavia non applicabile ratione temporis. La causa,secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere decisa in conformità allaregola generale dell’art. 2697 c.c., con onere dei convenuti di provarei fatti costitutivi dell’eccezione.Il quarto motivo si dirige contro la decisione nella parte in cui la Corted’appello ha dichiarato inammissibile e infondato il motivoNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026riguardante il criterio di stima. Si sostiene che la censura, in quantodenunziava l’errore di diritto commesso dal Tribunale per avereadottato il criterio del valore catastale in luogo del valore di mercato,non richiedeva alcuna illustrazione ulteriore in ordine al diversorisultato a cui avrebbe portato l’adozione del criterio imposto dallalegge.2. Il primo motivo è fondato, conformemente al principio sancito dalleSezioni unite con la sentenza n. 10242 del 2021: «Ai finidell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di unasentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamenteproposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici dicarattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessasentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione dellespese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con lapronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamenteproposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo delgiudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificandocome non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguitàderivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale chesiffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pienoesercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibilel'appello in concreto proposto mediante riserva».Di tale principio, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti diapplicabilità: da un lato, il Tribunale ordine l’estromissione dalgiudizio delle legatarie e liquida le spese in loro favore, dall’altro, ildispositivo contiene l’unica locuzione “non definitivamentepronunziando”. Si può aggiungere che gli attuali ricorrenti nonproposero contro le legatarie una domanda di riduzione, ma unaNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026domanda volta a far valere l’inefficacia del legato, che, quanto menodal punto di vista formale, è diversa dalla prima, né il Tribunale haaffermato che la domanda, seppure formalmente diversa, dovesseconsiderarsi alla stregua di una domanda di riduzione del legato: ilche, come sostengono i ricorrenti, introduce nella pronunzia unulteriore elemento di equivocità tale da giustificare l’applicazione delprincipio di diritto sancito in materia dalle Sezioni unite.3. Quanto al secondo motivo si deve innanzitutto esaminarel’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] edElia [OSCURATO:PERSONA], i quali evidenziano che la sentenza d’appello, ancorprima di rimproverare agli appellanti il difetto di provadell’appartenenza dei beni al patrimonio della testatrice, ha condivisoil ragionamento del primo giudice nella parte in cui il medesimo avevaevidenziato il “difetto di allegazione dei fatti costitutivi dell’acquistodei beni in capo ai danti causa”. In tale affermazione i controricorrentiravvisano un’autonoma ratio decidendi, che i ricorrenti avrebberodovuto prioritariamente impugnare rispetto alla statuizione sul difettodi prova, pena l’inammissibilità del motivo.L’eccezione è infondata. Il primo giudice, implicitamente, haaffermato che nel giudizio di riduzione all’attore non basterebbeindicare che un certo bene deve far parte della massa di calcolo exart. 556 c.c., in quanto appartenente al de cuius, ma avrebbe l’oneredi precisare i “fatti costitutivi dell’acquisto dei beni in capo al dantecausa”. Solo in quel momento, secondo il Tribunale, diverrebberilevante la non contestazione dell’appartenenza da parte delconvenuto. Si tratta di una posizione insostenibile. Invero, l’onere diallegazione, imposto al legittimario che chiede la verifica della quotadi riserva, si esaurisce nella mera indicazione dei beni daNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026comprendere nella riunione fittizia, nella quale è implicita ladeduzione della loro originaria appartenenza al de cuius. Non èminimamente richiesta l’indicazione del titolo di acquisto “in capo aldante causa”, che prelude piuttosto al problema della prova di quellaappartenenza, in presenza di controversia sul punto. Ecco allora chela censura mossa con il secondo motivo in esame, con cui si deduceche la Corte d’appello ha errato nel riconoscere, in presenza dieccezione di usucapione il difetto della prova dell’appartenenza alla decuius, coinvolge l’intera statuizione, essendo priva di reale autonomiail rilievo, proposto dalla Corte d’appello, circa la mancata allegazionedel titolo di acquisto.Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato. Quanto al contenutodell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrentideducono «che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza ègranitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al decuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti,possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i qualisiano stati depositati i certificati catastali e la documentazioneconcernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovverola relazione notarile sostitutiva». Tali deduzioni sono in nettocontrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, laquale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisioneereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei benial de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr.Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi,che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a caricodell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azionedi rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo dellaNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026proprietà, «poiché non si tratta di accertare positivamente laproprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fareaccertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi»(Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte diquesta giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in casodi non contestazione sull'appartenenza dei beni, non puòdisconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né larilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccomeridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n.21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio didivisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsinell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno daincludere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurandol’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile,destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr.Cass. n. 28196/2020).In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, chel’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storicicatastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni etrascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento,diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dallaSuprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sullaquestione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomentiutilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioniaffermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegnodella deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti aiprincipi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio diNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione diusucapione del convenuto. Solo per completezza di esame èopportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che taleeccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onereprobatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura diprecisare che «in caso di azione di rivendica, la portata dell'onereprobatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione allapeculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massimasecondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietàe dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario perl'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la lineadifensiva adottata dal convenuto» (Cass. n. 1569/2022). Il rigoreprobatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell'opporrel'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunquenon abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene alrivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume diavere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025).4. È fondato anche il terzo motivo, anche se per ragioni nonesattamente coincidenti con quelle proposte dal ricorrente, che hafatto leva sulla non applicabilità, ratione temporis, del principio di noncontestazione. Infatti, l’assunto non può ritenersi esatto in terminiassoluti, giacché, come chiarito da questa Corte, «Il convenuto, aisensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formaleintroduzione del principio di "non contestazione" a seguito dellamodifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro edanalitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propriadomanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità diprova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si siaNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n.26908/2020; n. 19896/2015).È vero invece che i giudici d’appello hanno applicato il principio di noncontestazione ai “fatti idonei alla manifestazione del possessoesclusivo ed ininterrotto dei beni in argomento”, che richiama nontanto un fatto materiale, ma una qualificazione giuridica, qual è quelladell’”idoneità” dell’esercizio di un potere di fatto a integrare unpossesso utile per l’usucapione, che rientra sempre nel potere-doveredel giudice del merito, non potendo operare il principio di noncontestazione (Cass. n. 8967/2024).L’errore commesso travolge per intero la decisione, tenuto conto chela valutazione, positiva per convenuti, degli elementi istruttori non èstata fatta in modo autonomo, ma in quanto si accompagnava«l’elemento della non contestazione dei fatti specifici allegati nellacomparsa di costituzione e risposta». Venuto meno «l’elemento dellanon contestazione», rimane inficiata l’intera decisione sulla questione,che andrà nuovamente valutata in sede di merito.5. I controricorrenti eccepiscono inammissibilità anche del quartomotivo, sulla base del rilievo che il relativo motivo d’appello è statodichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, mentre i ricorrenti sisarebbero limitati a impugnare in questa sede «solamente un aspettodel motivo dichiarato inammissibile».L’eccezione è infondata. Il primo giudice ha utilizzato quale criterio distima quello del valore catastale, argomentando che, nella presentecausa, in cui fu denunziata una lesione di legittima nel contesto dipluralità di disposizioni testamentaria aventi ad oggetto benideterminati, non conterebbe il valore assoluto dei beni, ma il rapportodi valore esistente fra le reciproche assegnazioni. La Corte d’appello,Numero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026nel decidere sul relativo motivo d’appello, ha rimproveratoall’appellante, «sotto il profilo della inammissibilità», che la «doglianzarisulta formulata senza alcuna indicazione dei diversi effetti cui avrebbecondotto una stima dei beni [...] effettuata mediante attribuzione dei valoridi mercato (in particolare senza individuare in che modo e i quali casil’utilizzo del valore vanale avrebbe condotto ad un’alterazione del rapportodi valore che avrebbe dato loro diritto alla modificazione in melius dellasentenza) e senza muovere alcuno specifico motivo di critica alla tesi delprimo giudice sopra indicata: siccome non conta il valore assoluto, ma ilrapporto di valore, qualsiasi stima deve ritenersi idonea allo scopo, salvoche non sia denunziato un’anomalia inziale o un fatto sopravvenuto idoneoda alterare quel rapporto. La Corte d’appello ha poi ritenuto infondato nelmerito il motivo, riconoscendo del tutto corretta la ricostruzione del primogiudice, in assenza di contestazione in ordine all’esistenza di un fatto idoneoad alterare quel rapporto, con la conseguenza che «il criterio di stimautilizzato appare idoneo al risultato investigativo necessario per la verificadella lesione di legittima, da escludersi (siccome incontestato in giudizio)sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado».Con il motivo di ricorso, la sentenza è stata censurata, sulla base delrilievo che il corretto criterio di stima è quello del valore veniale, «nonpotendosi addossare alla parte, che contesta la violazione di legge dinorme sostanziali, dimostrare che il singolare e illegittimo criterioadottato dalla Corte d’appello si risolva o non si risolva in unmutamento di rapporti di valori fra i vari beni».Tale a critica, a un attento esame, investe il complesso delleaffermazioni della Corte d’appello, nessuna esclusa, essendo il motivocertamente ammissibile.Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.Numero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato almomento di apertura della successione: «La stima dei beni, sia ai finidella riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamandole norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata inbase al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criteriotecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione delvalore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura delbene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed allecondizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito,purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alladeterminazione del valore venale e prezzo di mercato del bene»(Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice dimerito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, ladecisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto daigiudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbeprecisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che ilrapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, adesempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, maun rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circal’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodocorretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo expost ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che ilrapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzil’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri dicensura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero ilcontrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale daparte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenzaNumero registro generale 5750/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 26011/2026Data pubblicazione 30/09/2026di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel casoconcreto, a esprimere il valore venale.La Corte d’appello, nel tentativo di giustificare comunque unadecisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valoriindicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potutoessere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corted’appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenutiavrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricaderesui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissionenella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancataaccettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendirimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, chemette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazionebeneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concretoproposta dai ricorrenti.6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviataalla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione per nuovoesame dell’appello contro le decisioni, definitiva e non definitiva, diprimo grado. La Corte di rinvio liquiderà anche le spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 settembre 2026.Il giudice estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]