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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 23883/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, censura l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ragione del difetto di specificità dei motivi proposti; Considerato che il ricorrente, che, peraltro, neppure deduce formalmente uno dei tassativi motivi di ricorso previsti 606 cod. proc. pen., si è limitato a ribadire la propria versione in fatto senza dimostrare la violazione di legge o l'illogicità del provvedimento impugnato; Ritenuto che, pertanto, le censure proposte, oltre che essere fortemente orientate verso un non consentito riesame del merito, finiscono per essere in larga misura meramente reiterative delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto cli una autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, censura l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ragione del difetto di specificità dei motivi proposti; Considerato che il ricorrente, che, peraltro, neppure deduce formalmente uno dei tassativi motivi di ricorso previsti 606 cod. proc. pen., si è limitato a ribadire la propria versione in fatto senza dimostrare la violazione di legge o l'illogicità del provvedimento impugnato; Ritenuto che, pertanto, le censure proposte, oltre che essere fortemente orientate verso un non consentito riesame del merito, finiscono per essere in larga misura meramente reiterative delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto cli una autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 23883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris