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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15342/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Nola in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] concluderiportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quellaemessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole delreato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. e condannata anche alle conseguenti statuizionicivili.La riconducibilità del reato – l’incendio dello Stabilimento balneare Duna 31.5 sito inSabaudia avvenuto in epoca antecedente e prossima al 6 gennaio 2022 – a [OSCURATO:PERSONA]Indioin qualità di mandante, è stata ricostruita sulla scorta della conflittualità del rapporto tral’imputata e le proprietarie della struttura, oltre che alla luce della non plausibilità dellespiegazioni alternative fornite dall’imputata e dalla figlia (successivamente assolta) in sede diinterrogatorio di garanzia.In particolare, i rapporti di confidenzialità e cordialità con l’autore dell’incendio sono statigiudicati incompatibili con la tesi difensiva dell’origine estorsiva del pagamento di 1.000 euroeffettuato dalla D’[OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] (autore materiale dell’incendio)successivamente al fatto.I rapporti tra i due, infatti, si sono interrotti soltanto dopo aver appreso di essereindagati.Hanno corroborato l’accusa, inoltre, le conversazioni auto-accusatorie intercettateintercorse tra l’imputata e sua figlia immediatamente dopo l’assunzione a sommarieinformazioni.Dalle stesse è emersa, da un lato, la preoccupazione delle due per le indagini in corso,dall’altro la diretta ascrivibilità della condotta, da parte della figlia, alla madre.Ulteriore prova è emersa dal video registrato qualche giorno dopo i fatti dalla figliadell’imputata alla presenza e all’insaputa di [OSCURATO:PERSONA] che, nell’occasione, aveva riferito di avercompiuto l’azione delittuosa su pregresso accordo con l’imputata, seppure la stessa avesse,infine, mostrato proposito contrario.Sono state escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condottaprocessuale tenuta dall’imputata alla quale è stata inflitta una pena quantificata in misurasuperiore al minimo edittale.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzodel proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.1.

Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in punto di affermazione diresponsabilità, nonché motivazione illogica sulla valutazione delle prove e travisamentoprobatorio del file audio/video prodotto.L’unica prova vera e decisiva, costituita dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] (la figliadell’imputata) e [OSCURATO:PERSONA] (l’autore dell’incendio), sarebbe stata travisata laddove, pur a frontedella emersione della circostanza che l’imputata, dopo aver manifestato il desiderio che lostabilimento scomparisse, aveva espresso la volontà contraria e desistito dal propositointimando all’uomo di non agire.La pretesa economica di [OSCURATO:PERSONA] – così definibile, piuttosto che pagamento del prezzoconcordato –, di conseguenza, è divenuta dato neutro, avendo l’autore dell’azione preteso ildenaro per il sol fatto di aver, comunque, realizzato l’originario proposito della donna.Sono rimasti incerti il grado di convinzione con cui si era manifestato il ripensamento,l’assenza di movente, restando plausibile che l’azione sia stata compiuta, in definitiva, non inesecuzione di un accordo criminoso fermo, bensì contro il volere della donna.3.2.

Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla richiesta dirinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desuntada conversazione.La Corte di appello ha completamente omesso l’analisi e la valutazione della richiestadi rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbepermesso una migliore identificazione della fonte di quella conversazione.Ciò ha determinato, di conseguenza, un apprezzamento non consentito di quellainterlocuzione che, peraltro, è idonea a chiarire esclusivamente chi fossero gli esecutoridell’azione.3.3.

Con il terzo motivo ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva.Analoga omissione è stata resa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta ditrascrizione dei contenuti evinti dal file audio/video, che avrebbe permesso di chiarire alcunipunti (quali, ad esempio, il grado e la consistenza della prima richiesta e del successivoripensamento dell’imputata, e le ragioni per le quali la stessa aderì alla pretesa economica).3.4.

Con il quarto motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Omessa o carente motivazione vi è, inoltre, con riguardo alla invocazione dellecircostanze attenuanti generiche, al cui proposito i giudici di merito non hanno tenuto inconsiderazione il comportamento processuale dell’imputata, quanto dichiarato durante gliinterrogatori e, soprattutto, la produzione del file audio/video, l’unica vera prova in atti.4.

Il Procuratore generale ha depositato memoria a supporto della discussione orale nelcorso della quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si censura l’incongruità dellamotivazione su un punto essenziale rispetto al quale, effettivamente, il percorso giustificativoè contraddittorio.2.

La ricostruzione della sentenza prende le mosse dalle intercettazioni del 23 febbraio2022 tra [OSCURATO:PERSONA]Omo e [OSCURATO:PERSONA] e del 7 giugno 2022 tra l’imputata e la figlia,[OSCURATO:PERSONA], originaria coimputata.Dalla prima sembrerebbero emergere dei sospetti in punto di identificazione dellamandante dell’azione incendiaria nell’imputata che, proprio per queste ragioni, è statasottoposta ad intercettazioni.Nel corso delle operazioni è stato captato il colloquio con la figlia del 7 giugno 2022reputato di particolare rilievo indiziario tanto che è stato seguito, nell’ottobre 2022,dall’adozione della misura cautelare sia nei confronti degli autori materiali dell’incendio([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che delle mandanti (le originarie coimputate).La sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla D’[OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio di garanzia nel corso del quale non ha negato di avere rivolto una battuta aToselli circa il proprio desiderio che lo stabilimento balneare Dune

31.5. sparisse, precisandoanche che, tempo dopo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] le ha manifestato l’intenzione di bruciare lostabilimento, suscitando la reazione contraria della donna presso la quale [OSCURATO:PERSONA] sinuovamente presentato dopo avere compiuto il gesto delittuoso e chiedendo il pagamento diuna somma di denaro.A seguito delle pressioni subite, la donna ha corrisposto pagato a [OSCURATO:PERSONA] 1.000 euro.Operata tale ricostruzione sulla scorta dei dati obiettivi disponibili, la Corte di appello hasvolto considerazioni, in termini perplessi, contraddittori e di tipo essenzialmente,probabilistico in relazione alla scarsa credibilità delle tesi difensive.In primo luogo, ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata sulla base di elementiincerti e non sufficientemente esplicitati, quali la «confidenzialità e cordialità tra le parti» o,addirittura una «intimità di rapporti» non meglio chiarita, a fronte di una spiegazionedifensiva non astrattamente illogica e priva di una sua plausibilità.Difetta, in primo luogo, una chiara ed espressa indicazione dei passaggi delleintercettazioni, successive all’episodio delittuoso, dalle quali sia possibile ricavare quantosostenuto dai giudici di merito.A ciò va aggiunto l’ulteriore e fondamentale considerazione che poggia sul fatto che,secondo la stessa Corte di appello, assume rilievo decisivo, ai fini della ricostruzione dellavicenda, la video registrazione di un colloquio del 7 gennaio 2022 intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] eToselli.Proprio in occasione della valutazione di tale (reputato) essenziale apporto istruttorio siriscontra il passaggio della sentenza maggiormente critico poiché si legge a pag. 6 dellamotivazione che «a seguito delle pressanti domande della ragazza, l'imputato inizialmenteribadiva più volte di avere dato fuoco al chiosco, perché incaricato da D’[OSCURATO:PERSONA], salvopoi aggiungere che a fronte del manifestato ripensamento della donna, aveva comunqueproceduto a portare a compimento l'azione criminale avendo ormai “adocchiato” lostabilimento».La Corte di appello ha poi proseguito segnalando come «fermo ed assodato, dunque,che D'[OSCURATO:PERSONA] non si era limitata a fare una innocua battuta, avendo per conversoconferito un preciso incarico a [OSCURATO:PERSONA], non è dato sapere se e con quale convinzionela stessa avrebbe esternato all'esecutore materiale la volontà di desistere dall'impresadelittuosa».Quindi, non è smentito ciò che l’imputata ha sostenuto in merito alla richiesta rivoltaall’esecutore di non procedere all’incendio, essendo rimasto inesplorato e, dunque, incerto, ilprofilo della serietà del ripensamento della D’[OSCURATO:PERSONA] e se e come lo stesso si è manifestato.Sul punto, tuttavia, la questione non avrebbe potuto essere frettolosamente liquidatadai giudici di merito in termini che sono risultati perplessi e incerti (anche a fronte delpassaggio della motivazione sopra illustrato), a fronte della emersione e della esplicitazionedi un dato, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, potenzialmente destrutturanterispetto alla ipotesi accusatoria.Peraltro, su tale aspetto la sentenza di appello diverge da quella di primo grado che haritenuto il video totalmente inidoneo ad introdurre elementi favorevoli alla difesa (pag. 17della sentenza di primo grado).Rimane, pertanto, non sufficientemente chiarito un passaggio essenziale dellaricostruzione accusatoria che risulta privo di adeguata spiegazione, anche in relazione allainconferenza o irrilevanza degli approfondimenti istruttori di cui al terzo motivo di ricorso.3.

Da quanto esposto discende l’accogliento del motivo di ricorso illustrato e, previoassorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Nola in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] concluderiportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quellaemessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole delreato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. e condannata anche alle conseguenti statuizionicivili.La riconducibilità del reato – l’incendio dello Stabilimento balneare Duna 31.5 sito inSabaudia avvenuto in epoca antecedente e prossima al 6 gennaio 2022 – a [OSCURATO:PERSONA]Indioin qualità di mandante, è stata ricostruita sulla scorta della conflittualità del rapporto tral’imputata e le proprietarie della struttura, oltre che alla luce della non plausibilità dellespiegazioni alternative fornite dall’imputata e dalla figlia (successivamente assolta) in sede diinterrogatorio di garanzia.In particolare, i rapporti di confidenzialità e cordialità con l’autore dell’incendio sono statigiudicati incompatibili con la tesi difensiva dell’origine estorsiva del pagamento di 1.000 euroeffettuato dalla D’[OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] (autore materiale dell’incendio)successivamente al fatto.I rapporti tra i due, infatti, si sono interrotti soltanto dopo aver appreso di essereindagati.Hanno corroborato l’accusa, inoltre, le conversazioni auto-accusatorie intercettateintercorse tra l’imputata e sua figlia immediatamente dopo l’assunzione a sommarieinformazioni.Dalle stesse è emersa, da un lato, la preoccupazione delle due per le indagini in corso,dall’altro la diretta ascrivibilità della condotta, da parte della figlia, alla madre.Ulteriore prova è emersa dal video registrato qualche giorno dopo i fatti dalla figliadell’imputata alla presenza e all’insaputa di [OSCURATO:PERSONA] che, nell’occasione, aveva riferito di avercompiuto l’azione delittuosa su pregresso accordo con l’imputata, seppure la stessa avesse,infine, mostrato proposito contrario.Sono state escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condottaprocessuale tenuta dall’imputata alla quale è stata inflitta una pena quantificata in misurasuperiore al minimo edittale.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzodel proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in punto di affermazione diresponsabilità, nonché motivazione illogica sulla valutazione delle prove e travisamentoprobatorio del file audio/video prodotto.L’unica prova vera e decisiva, costituita dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] (la figliadell’imputata) e [OSCURATO:PERSONA] (l’autore dell’incendio), sarebbe stata travisata laddove, pur a frontedella emersione della circostanza che l’imputata, dopo aver manifestato il desiderio che lostabilimento scomparisse, aveva espresso la volontà contraria e desistito dal propositointimando all’uomo di non agire.La pretesa economica di [OSCURATO:PERSONA] – così definibile, piuttosto che pagamento del prezzoconcordato –, di conseguenza, è divenuta dato neutro, avendo l’autore dell’azione preteso ildenaro per il sol fatto di aver, comunque, realizzato l’originario proposito della donna.Sono rimasti incerti il grado di convinzione con cui si era manifestato il ripensamento,l’assenza di movente, restando plausibile che l’azione sia stata compiuta, in definitiva, non inesecuzione di un accordo criminoso fermo, bensì contro il volere della donna.3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla richiesta dirinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desuntada conversazione.La Corte di appello ha completamente omesso l’analisi e la valutazione della richiestadi rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbepermesso una migliore identificazione della fonte di quella conversazione.Ciò ha determinato, di conseguenza, un apprezzamento non consentito di quellainterlocuzione che, peraltro, è idonea a chiarire esclusivamente chi fossero gli esecutoridell’azione.3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva.Analoga omissione è stata resa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta ditrascrizione dei contenuti evinti dal file audio/video, che avrebbe permesso di chiarire alcunipunti (quali, ad esempio, il grado e la consistenza della prima richiesta e del successivoripensamento dell’imputata, e le ragioni per le quali la stessa aderì alla pretesa economica).3.4. Con il quarto motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Omessa o carente motivazione vi è, inoltre, con riguardo alla invocazione dellecircostanze attenuanti generiche, al cui proposito i giudici di merito non hanno tenuto inconsiderazione il comportamento processuale dell’imputata, quanto dichiarato durante gliinterrogatori e, soprattutto, la produzione del file audio/video, l’unica vera prova in atti.4. Il Procuratore generale ha depositato memoria a supporto della discussione orale nelcorso della quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si censura l’incongruità dellamotivazione su un punto essenziale rispetto al quale, effettivamente, il percorso giustificativoè contraddittorio.2. La ricostruzione della sentenza prende le mosse dalle intercettazioni del 23 febbraio2022 tra [OSCURATO:PERSONA]Omo e [OSCURATO:PERSONA] e del 7 giugno 2022 tra l’imputata e la figlia,[OSCURATO:PERSONA], originaria coimputata.Dalla prima sembrerebbero emergere dei sospetti in punto di identificazione dellamandante dell’azione incendiaria nell’imputata che, proprio per queste ragioni, è statasottoposta ad intercettazioni.Nel corso delle operazioni è stato captato il colloquio con la figlia del 7 giugno 2022reputato di particolare rilievo indiziario tanto che è stato seguito, nell’ottobre 2022,dall’adozione della misura cautelare sia nei confronti degli autori materiali dell’incendio([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che delle mandanti (le originarie coimputate).La sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla D’[OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio di garanzia nel corso del quale non ha negato di avere rivolto una battuta aToselli circa il proprio desiderio che lo stabilimento balneare Dune 31.5. sparisse, precisandoanche che, tempo dopo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] le ha manifestato l’intenzione di bruciare lostabilimento, suscitando la reazione contraria della donna presso la quale [OSCURATO:PERSONA] sinuovamente presentato dopo avere compiuto il gesto delittuoso e chiedendo il pagamento diuna somma di denaro.A seguito delle pressioni subite, la donna ha corrisposto pagato a [OSCURATO:PERSONA] 1.000 euro.Operata tale ricostruzione sulla scorta dei dati obiettivi disponibili, la Corte di appello hasvolto considerazioni, in termini perplessi, contraddittori e di tipo essenzialmente,probabilistico in relazione alla scarsa credibilità delle tesi difensive.In primo luogo, ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata sulla base di elementiincerti e non sufficientemente esplicitati, quali la «confidenzialità e cordialità tra le parti» o,addirittura una «intimità di rapporti» non meglio chiarita, a fronte di una spiegazionedifensiva non astrattamente illogica e priva di una sua plausibilità.Difetta, in primo luogo, una chiara ed espressa indicazione dei passaggi delleintercettazioni, successive all’episodio delittuoso, dalle quali sia possibile ricavare quantosostenuto dai giudici di merito.A ciò va aggiunto l’ulteriore e fondamentale considerazione che poggia sul fatto che,secondo la stessa Corte di appello, assume rilievo decisivo, ai fini della ricostruzione dellavicenda, la video registrazione di un colloquio del 7 gennaio 2022 intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] eToselli.Proprio in occasione della valutazione di tale (reputato) essenziale apporto istruttorio siriscontra il passaggio della sentenza maggiormente critico poiché si legge a pag. 6 dellamotivazione che «a seguito delle pressanti domande della ragazza, l'imputato inizialmenteribadiva più volte di avere dato fuoco al chiosco, perché incaricato da D’[OSCURATO:PERSONA], salvopoi aggiungere che a fronte del manifestato ripensamento della donna, aveva comunqueproceduto a portare a compimento l'azione criminale avendo ormai “adocchiato” lostabilimento».La Corte di appello ha poi proseguito segnalando come «fermo ed assodato, dunque,che D'[OSCURATO:PERSONA] non si era limitata a fare una innocua battuta, avendo per conversoconferito un preciso incarico a [OSCURATO:PERSONA], non è dato sapere se e con quale convinzionela stessa avrebbe esternato all'esecutore materiale la volontà di desistere dall'impresadelittuosa».Quindi, non è smentito ciò che l’imputata ha sostenuto in merito alla richiesta rivoltaall’esecutore di non procedere all’incendio, essendo rimasto inesplorato e, dunque, incerto, ilprofilo della serietà del ripensamento della D’[OSCURATO:PERSONA] e se e come lo stesso si è manifestato.Sul punto, tuttavia, la questione non avrebbe potuto essere frettolosamente liquidatadai giudici di merito in termini che sono risultati perplessi e incerti (anche a fronte delpassaggio della motivazione sopra illustrato), a fronte della emersione e della esplicitazionedi un dato, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, potenzialmente destrutturanterispetto alla ipotesi accusatoria.Peraltro, su tale aspetto la sentenza di appello diverge da quella di primo grado che haritenuto il video totalmente inidoneo ad introdurre elementi favorevoli alla difesa (pag. 17della sentenza di primo grado).Rimane, pertanto, non sufficientemente chiarito un passaggio essenziale dellaricostruzione accusatoria che risulta privo di adeguata spiegazione, anche in relazione allainconferenza o irrilevanza degli approfondimenti istruttori di cui al terzo motivo di ricorso.3. Da quanto esposto discende l’accogliento del motivo di ricorso illustrato e, previoassorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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