CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1183 - controricorrente -avverso la sentenza n. 36/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 24/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16733/2025Numero di raccolta generale 12032/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con sentenza n. 940/2023 il Tribunale di Genova avevarespinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], esponendo diaver lavorato dal 12.3.2015 alle dipendenze della convenutaTE.EN Engineering – [OSCURATO:SOCIETA]., con laqualifica di impiegata di V livello del CCNL IndustriaMetalmeccanica e di essere stata licenziata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pergiustificato motivo oggettivo, aveva chiesto di accertarel’invalidità e/o l’illegittimità di detto licenziamento e,conseguentemente, annullarlo e condannare la convenuta alpagamento in suo favore di un’indennità risarcitoriaonnicomprensiva determinata nella misura di 24 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, ovvero della somma cherisultasse dovuta in corso di causa.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diGenova, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratricecontro la suddetta sentenza, dichiarava illegittimo illicenziamento intimato all’appellante e, per l’effetto,condannava l’appellata a pagarle un’indennità onnicomprensivapari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento peril calcolo del TFR, oltre rivalutazione e interessi dalla data dellicenziamento al saldo.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale hagiudicato fondato l’appello, per mancato assolvimento da partedell’appellata dell’onere di provare l’impossibilità di repêchage.4. Avverso tale decisione la TE.EN Engineering –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.Numero registro generale 16733/20255. Resiste l’intimata con controricorso. Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026Data pubblicazione 30/04/20266. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360CO. 1° N. 5) – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C.”. Deduce che:“La Corte d’Appello di Genova ha totalmente omesso diconsiderare delle circostanze che emergono in via documentaledai verbali di audizione dei testimoni e che hannoconseguentemente comportato non solo, meno importante, ilcompleto travisamento dei fatti di causa, ma ancheconseguentemente l’applicazione di principi di diritto del tuttoinconferenti rispetto al caso di specie”.1.1. Censura, in particolare, il passo dell’impugnatasentenza in cui la Corte scrive che “l’appellante avrebbe potutosvolgere mansioni amministrative in qualsiasi settoredell’attività aziendale e, pertanto, avrebbe potuto subentrarealla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], andata in pensione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (meno dicinque mesi dopo il licenziamento dell’appellante)”. A riguardo,richiama talune dichiarazioni testimoniali rese dalla [OSCURATO:PERSONA],ponendo in luce in sintesi che, avendo quest’ultima depostoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la stessa nell’occasione avevadichiarato che: “ho finito di lavorare il 1.2.2022, a breveriprenderò, ma per poco tempo, perché da agosto sono inpensione”, sicché la Corte era “giunta ad una conclusione deltutto svincolata dalla realtà, anche quella processuale”.1.2. Sostiene, ancora, che sempre la [OSCURATO:PERSONA], “nellapropria deposizione, indicava che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la haNumero registro generale 16733/2025sostituita nel febbraio del 2022”, e che la “[OSCURATO:PERSONA] in particolareN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026aveva chiesto un periodo di aspettativa al fine di assistere uDna ta pubblicazione 30/04/2026proprio parente, circostanza questa del tutto improvvisa e nonpronosticabile dal datore di lavoro”.2. Con il secondo motivo denuncia: “(ART. 360 CO. 1° N.3) – VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C.[OSCURATO:PERSONA]’ART. 2697 E ALL’ART. 2733 C.C. E ALL’ART.2103 C.C.”. Deduce che la Corte d’appello “omette diconsiderare i capitoli di prova del ricorso introduttivo ex art. 414c.p.c. depositato dalla lavoratrice”, e, segnatamente, il capitolo5 di tale ricorso e a pag. 5 del ricorso ex art. 433 c.p.c.).Richiama, inoltre, talune dichiarazioni rese dalla stessalavoratrice in sede di libero interrogatorio. Deduce, dunque,essere evidente che la Corte, “stanti le affermazioni di segnoevidentemente opposto contenute nella sentenza, fra le qualispicca l’asserita assenza di “specificazione delle mansioniaffidatele” (cfr. pag. 6 primo capoverso), non ha in alcun tenutoconto delle mansioni descritte dalla lavoratrice che assumonovalore confessorio ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”.3. Con il terzo motivo denuncia: “(ART. 360 CO. 1° N. 3) –VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA](ART. 2697 C.C., ART. 2103 C.C., ART. 3 E 5 DELLA L. 15LUGLIO 1966, N. 604)”. Deduce che la Corte d’appello, dopoaver confermato che la lavoratrice “per tutta la durata delrapporto di lavoro, è sempre stata addetta a quel settore”(quello soppresso), sostiene che il procedimento di scelta deilavoratori (della lavoratrice) da licenziare sarebbe viziato inquanto circoscritto ai soli lavoratori impiegati nel settore diproduzione soppresso , e che così in effetti è stato ; ma,secondo la ricorrente, legittimamente.Numero registro generale 16733/20254. I tre motivi di ricorso, benché il primo faccia riferimentoN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (e gDlia ta pubblicazione 30/04/2026altri due all’ipotesi di cui al n. 3) dello stesso comma), possonoessere congiuntamente esaminati, in quanto strettamenteconnessi, nonché al fine di un ordinato scrutinio delle censure.5. Occorre in quest’ultimo senso porre in luce che la Cortedistrettuale aveva premesso che: la lettera di licenziamento(doc. 7 ric.) è del seguente tenore letterale: “Come a Lei è bennoto la scrivente società ha cessato il ramo di attività per ilquale Lei era stata assunta, tant’è che nel luglio scorso ha ancheprovveduto alla modifica dell’oggetto sociale. Non potendoprovvedere al suo reimpiego presso altri reparti, che già a lorovolta stanno subendo un ridimensionamento conseguente alcalo delle offerte ricevute, le comunichiamo la risoluzione dellavoro in corso per i motivi in oggetto …” .5.1. Ebbene, il ragionamento decisorio della Corted’appello prende le mosse appunto da tale nota datoriale.La Corte, difatti, ha considerato che: Anzitutto, non èesatto che – come scritto nella lettera di licenziamento – lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse stata “assunta per” un particolare “ramo diseguito dell’acquisizione del ramo di azienda già della societàSIAM OMC, dalla quale TE.EN. aveva acquisito l’attività difornitura di apparati militari, che prima non svolgeva, e se pureè provato che l’appellante, per tutta la durata del rapporto dilavoro, è sempre stata addetta a quel settore di attività (v. testiCampagne e [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia nella lettera di assunzione dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3 appellante) non si fa affatto riferimentoalla sua adibizione ad un particolare settore dell’attivitàaziendale né a particolari mansioni ad esso circoscritte, ma siNumero registro generale 16733/2025Numero di raccolta generale 12032/2026livello del settore industria metalmeccanica”, senza alcunDaa ta pubblicazione 30/04/2026specificazione delle mansioni affidatele che, pertanto, potevanoessere tutte quelle nel livello contrattuale assegnatole(notoriamente, il più alto livello degli impiegati senza funzionidirettive) .6. Orbene, la ricorrente non coglie il senso giuridico diqueste prime essenziali considerazioni che fondano la ratiodecidendi dell’impugnata sentenza.6.1. Più nello specifico, come si è visto, nel terzo motivo laricorrente torna a sostenere la legittimità del procedimento discelta dei lavoratori da licenziare nell’occasione dalla stessaasseritamente osservato, ossia “circoscritto ai soli lavoratoriimpiegati nel settore di produzione soppresso”, alludendo,come si trae dallo sviluppo della censura, al “soppresso settoredelle forniture militari” (v. in extenso pagg. 16-19 del ricorso).Non considera, allora, la ricorrente per cassazione che laCorte territoriale ha sì ritenuto provato che la lavoratrice, “pertutta la durata del rapporto di lavoro, è sempre stata addetta aquel settore di attività”, ma che, in virtù dell’inquadramento suvisto, ritenuto dimostrato in base a documento prodottodall’allora appellante, vale a dire, dalla stessa lavoratrice, haritenuto che questa “avrebbe potuto svolgere mansioniamministrative in qualsiasi settore dell’attività aziendale”.Nota, peraltro, il Collegio che la datrice di lavoro nella suriportata nota in cui comunicava il licenziamento prospettava sìl’impossibilità di un “reimpiego presso altri reparti” (daintendersi diversi da quello del “settore forniture militari”), manon a motivo dell’inquadramento conferito alla dipendente, oNumero registro generale 16733/2025delle specifiche mansioni da lei svolte, bensì perché tali repartiN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026“già a loro volta stanno subendo un ridimensionamentDoa ta pubblicazione 30/04/2026conseguente al calo delle offerte ricevute”.In altre parole, la ricollocazione altrimenti della lavoratriceveniva così esclusa dalla datrice di lavoro per ragioni estraneeall’inquadramento dato e/o alle mansioni particolaridisimpegnate dalla lavoratrice.7. Nel seguito della sua motivazione la Corte di merito -dopo aver ritenuto che “non è stato legittimo, da partedell’appellata, limitare l’ambito della scelta del lavoratore dalicenziare ai soli due impiegati addetti al soppresso settore delleforniture militari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])” – in sintesi haconcluso, in base alle risultanze processuali considerate,essenzialmente testimoniali, che la [OSCURATO:PERSONA] e la Fadda,quest’ultima “assunta a fine 2021” per sostituire la [OSCURATO:PERSONA],“anch’ella impiegata amministrativa” (v. in extenso pagg. 6-7della motivazione), non avevano funzioni direttive ma entrambeerano impiegate amministrative svolgenti “mansioni di livellonon superiore a quelle proprie del 5° livello contrattuale, diinquadramento dell’appellante”.E a quest’ultimo proposito va sottolineato che la Corteterritoriale ha messo in luce che la stessa allora appellata, insecondo grado, aveva sostenuto che la lavoratrice “è sempreed esclusivamente stata addetta dalla data di assunzione, alle(v. anche capo 8 della memoria di 1° grado: “[OSCURATO:PERSONA].ssaCaneva è stata addetta, dalla data di assunzione,esclusivamente alle attività amministrative relative al reparto diforniture militari”) Numero registro generale 16733/20258. A questa valutazione, l’attuale ricorrente opponeN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026essenzialmente nel secondo motivo che la Corte d’appello noDna ta pubblicazione 30/04/2026avrebbe considerato talune deduzioni dell’attrice nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, nonché alcunedichiarazioni della stessa in sede di libero interrogatorio,assumendone la valenza confessoria (v. pagg. 12-14 delricorso).8.1. Il secondo motivo, tuttavia, è formulatoesclusivamente per la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto indicate nella rubrica ex art. 360, commaprimo, n. 3), e non in chiave di omesso esame circa fatti,principali o secondari, dedotti come decisivi per il giudizio eoggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma primo,n. 5), c.p.c.), oppure di anomalia motivazionale (fatta valere exart. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.).La censura, quindi, è affetta da pressoché assorbenti profilid’inammissibilità, essendo peraltro riferita a risultanzeprocessuali del tutto aliene rispetto al corredo di allegazioni eprove vagliato dai giudici di secondo grado.8.2. In ogni caso nelle deduzioni e dichiarazioni dell’attriceche richiama la ricorrente per cassazione il Collegio nonintravvede assolutamente il “valore confessorio in ordine allemansioni svolte dalla lavoratrice riferibili … esclusivamenteall’area commerciale e non anche a quella amministrativa”,come invece ora assume la ricorrente.In disparte il rilievo, rimarcato dalla Corte d’appello, di unatesi in senso diametralmente opposto sostenuta dalla societànei due gradi di merito (v. il precedente § 7. di questamotivazione), risulta dirimente la considerazione che nel puntoNumero registro generale 16733/20255) a pag. 2 del ricorso introduttivo di primo grado l’istanteN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026allegava (e chiedeva di provare) di aver svolto, “presso la sedDea ta pubblicazione 30/04/2026di Genova (ove sono gli uffici amministrativi)” una serie dimansioni ivi dettaglio indicate, riferite, non esclusivamente all’“[OSCURATO:PERSONA]”, ma anche ad altri uffici ed attività.Analogamente, in sede di libero interrogatorio la stessadichiarava lo svolgimento di specificate attività “come tecnicocommerciale”, ma correlate alla “amministrazione” in sensostretto (“dopo di che passavo all’amministrazione per lafatturazione”).9. In definitiva, alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori in violazione dell’art. 2697 c.c. è riscontrabilenell’impugnata sentenza, contrariamente a quanto dedottodalla ricorrente per cassazione (sia nel secondo motivo che nelterzo motivo); né è enucleabile in essa una violazione dell’art.116 c.p.c. (come sostenuto nel secondo motivo), oppure degliartt. 3 e 5 l. n. 604/1966 (come assunto nel terzo motivo).Invero, la Corte d’appello, nella sua valutazione del caso,si è legittimamente avvalsa di comuni prove documentaliindotte in causa dall’attrice/appellante (ma provenientisoltanto, la nota di licenziamento, o anche dalla società, lalettera di assunzione), nonché delle testimonianze acquisite;vale a dire, di fonti di prova tutte prive di valore di prova legale,e rimesse alla sua valutazione secondo prudenteapprezzamento.9.1. Ergo, nessuna violazione (o falsa applicazione)dell’art. 2103 c.c. sussiste nell’impugnata sentenza, comeinvece deduce la ricorrente nel secondo e nel terzo motivo inNumero registro generale 16733/2025via di conseguenza delle ulteriori violazioni di norme di dirittoN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026fatte valere. Data pubblicazione 30/04/202610. Il primo motivo è inammissibile.11. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n.19881/2014).Più di recente, inoltre, sempre le Sezioni unite di questaCorte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seNumero registro generale 16733/2025il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettataN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deDia ta pubblicazione 30/04/2026presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).12. Come si è visto, la ricorrente addebita alla Cortedistrettuale di aver affermato che la già citata [OSCURATO:PERSONA] era“andata in pensione dal 1°.2.2022”, laddove dalla deposizionedi quella dovrebbe trarsi che era destinata ad andare inpensione nell’agosto 2023.Orbene, anche a voler escludere che la specificaaffermazione censurata (e, cioè, l’essere andata la [OSCURATO:PERSONA] inpensione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non rientri in un errore di percezione delfatto in questione di natura revocatoria (in quantol’affermazione non è in sentenza dichiaratamente tratta dalladeposizione della stessa [OSCURATO:PERSONA] quale teste: v. pag. 6dell’impugnata sentenza), comunque la ricorrente nulla dispecifico deduce circa la decisività del fatto stesso ai fini delvizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.Anzi, è la stessa ricorrente ad assumere che la Cardellaaveva dichiarato che “ho finito di lavorare il 1.2.2022, a breveriprenderò, ma per poco tempo, perché da agosto sono inpensione”. E va da sé che, nell’ottica di controllare le sceltedatoriali in epoca successiva ma prossima al licenziamento, ildato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smesso di lavorare l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] percause diverse dal suo pensionamento non assumerebbe alcunrilievo. Ciò che conta, invece, ai suddetti fini, è che la stessa fucomunque poi sostituita dalla Fadda, per la Corte assunta sindalla fine del 2021 (“meno di 3 mesi dopo il licenziamentodell’appellante; v. testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, comeNumero registro generale 16733/2025evidenziato dalla Corte), e, cioè, prim’ancora che la [OSCURATO:PERSONA] siN umero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 12032/2026assentasse dal febbraio 2022, quale che ne fosse la causale. DeDla ta pubblicazione 30/04/2026resto, è meramente assertivo, oltre che nuovo, l’assunto dellaricorrente secondo cui la “[OSCURATO:PERSONA] in particolare aveva chiestoun periodo di aspettativa al fine di assistere un proprio parente,circostanza questa del tutto improvvisa e non pronosticabile daldatore di lavoro”. Difatti, la ricorrente a riguardo non richiamaalcuna fonte di prova.12.1. Infine a riguardo, parimenti assertivo è l’assuntodella ricorrente che: “Il fatto storico, sebbene secondario e nondirettamente afferente al licenziamento, è statoindubitabilmente oggetto di discussione tra le parti, sia in sededi istruttoria, che in sede di discussione nante al Collegio, …”.Non è, invero, richiamato dalla ricorrente in proposito alcundocumento o atto del processo, come era suo onere (v. pertutte Cass., sez. un., n. 21973/2021).13. Non considera, da ultimo, la ricorrente che la Corte dimerito alle già vagliate considerazioni ha aggiunto chel’appellata non ha nemmeno allegato – né, tantomeno, dedottoo provato – “di aver prospettato” alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], “senzaottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioniinferiori rientranti nel suo bagaglio professionale” (Cass.29099/2019) .14. In conclusione, il ricorso per cassazione, salvi isuperiori rilievi d’inammissibilità, è complessivamenteinfondato.15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore impoNrutmoer oa re gistro generale 16733/2025Numero sezionale 1183/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rNiucmoerros doi ,ra ccolta generale 12032/2026ove dovuto. Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo