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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15736/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alla parti; í udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 589- bis, commi 1 e 2, cod. pen. e all'art. 590-bis cod. pen., entrambi in relazione agli artt. 186 e 187 cod. strada.

Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa di cui all'art. 589-bis, comma 7 e 590-bis, comma 7, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Òti) g‘A‘ 3X Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alla parti; í udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 589- bis, commi 1 e 2, cod. pen. e all'art. 590-bis cod. pen., entrambi in relazione agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa di cui all'art. 589-bis, comma 7 e 590-bis, comma 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Òti) g‘A‘ 3X Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal
Sentenza Cassazione n. 15736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris