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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1995

Cassazione n. 31971/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/09/1995 avverso la sentenza 28 settembre 2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente alla mancata assoluzione per vizio totale di mente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in sede di appello e comunque volto a unAdl P prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato che lo stesso motivo risulta anche generico nella parte in cui, a prescindere dalla dedotta omissione, non evidenzia la decisività del punto visto che le conclusioni cui era giunto il perito risultano compatibili rispetto a quelle già prese in considerazione dal primo giudice che aveva riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen.; considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. 1v11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore i l Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/09/1995 avverso la sentenza 28 settembre 2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente alla mancata assoluzione per vizio totale di mente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in sede di appello e comunque volto a unAdl P prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato che lo stesso motivo risulta anche generico nella parte in cui, a prescindere dalla dedotta omissione, non evidenzia la decisività del punto visto che le conclusioni cui era giunto il perito risultano compatibili rispetto a quelle già prese in considerazione dal primo giudice che aveva riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen.; considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 1v11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore i l Pres
Sentenza Cassazione n. 31971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris