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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35603/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RAC nDUSA; letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso proposto personalmente dal prevenuto in violazione del disposto di cui all'ad 613 comma 1 cpp e per altro verso perché diretto a contrastare sentenza resa ai sensi dell'ad 444 e ss cpp senza neppure precisare i vizi utili a sostenere, in siffatti casi, l'impugnazione di legittimità, ai sensi dell'artt. 448, comma 2 bis , stesso codice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - cui si provvede ai sensi dell'ad. 610, comma 5 bis, cpp - conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RAC nDUSA; letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso proposto personalmente dal prevenuto in violazione del disposto di cui all'ad 613 comma 1 cpp e per altro verso perché diretto a contrastare sentenza resa ai sensi dell'ad 444 e ss cpp senza neppure precisare i vizi utili a sostenere, in siffatti casi, l'impugnazione di legittimità, ai sensi dell'artt. 448, comma 2 bis , stesso codice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - cui si provvede ai sensi dell'ad. 610, comma 5 bis, cpp - conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris