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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10765/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e violazione di legge sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione immune da censure - escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta violenta mediante la quale è stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non ravvisando neppure elementi concretamente idonei a far ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche; ritenuto che si tratta di un giudizio sulla gravità del fatto rimesso al giudice di merito e, ove non emerga una motivazione manifestamente illogica o contraddittorio, non suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere esten-s-d-re P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e violazione di legge sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione immune da censure - escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta violenta mediante la quale è stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non ravvisando neppure elementi concretamente idonei a far ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche; ritenuto che si tratta di un giudizio sulla gravità del fatto rimesso al giudice di merito e, ove non emerga una motivazione manifestamente illogica o contraddittorio, non suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere esten-s-d-re P
Sentenza Cassazione n. 10765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris