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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11644/2026

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avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1532 del 2016, depositata il 20 aprile 2016, non notificata.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita al commercio all’ingrosso di carni fresche poidichiarata fallita nel corso del giudizio, degli avvisi di accertamento n.RJJ3000015 n.

RJJC000002 e accertamento n.

RJJ03T100005 relativi aglianni di imposta 1997 e 1998, con cui l’amministrazione finanziaria avevaproceduto alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società a finiIRPEG, ILOR, IRAP e IVA accertando l’indebita detrazione di costi, inparticolare, con riferimento a quelli sostenuti per il pagamento delleprestazioni della Cosemasud, cooperativa costituita da ex dipendenti,utilizzata con finalità di elusione fiscale.2.

La CTP di Messina aveva parzialmente accolto l’impugnazione dellasocietà riconoscendo la deducibilità dei costi relativi alle prestazioni dellacooperativa mentre la CTR della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame confermando integralmente la legittimità degli attiimpositivi.3.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilsi è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il fallimento ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.53 del d. lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR dichiaratol’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, formulato attraversola mera riproduzione dei motivi già esposti negli atti impositivi senzasvolgere alcuna deduzione in contrapposizione alle argomentazioni deigiudici di primo grado, ritualmente eccepita dal fallimento nellecontrodeduzioni.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La giurisprudenza di legittimità adotta un’interpretazione restrittivadella previsione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 che, nell’ambito delprocesso tributario, prescrive a pena di inammissibilità come elementoessenziale del contenuto dell’atto di appello l’esposizione di “motivi specificidell’impugnazione” e, in ragione dell’effetto devoluto pieno dell’appello nonlimitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma voltoa riottenere il riesame della causa nel merito, ritiene sufficiente ad integrareil requisito la semplice riproposizione da parte dell’appellante delle difesesvolte a sostegno della domanda originaria, dovendosi consentire, ogni qualvolta nell'atto sia, comunque, espressa la volontà di contestare la decisionedi primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass. n.707 del 2019).

In tal modo, da un lato il contribuente può limitarsialla riproposizione dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo incontrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata ( Cass. n.30525 del 2018) e, dall’altro, l’amministrazione finanziaria a riproporre lamotivazione dell’atto impositivo (Cass. n. 3064 del 2012) senza alcunanecessità di una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocatea sostegno dell’appello (Cass n. 30341 2019).1.3.

Con riguardo, in particolare, alla necessità dell’indicazione delle partiin cui la sentenza evidenzierebbe i vizi denunciati la Corte ha affermatoripetutamente il principio secondo cui «nel processo tributario, lariproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno delladomanda disattesa dal giudice di prime grado - in quanto ritenute giuste eidonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere dispecificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombenteinvestire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del2014, n. 16163 del 2016). » (Cass. n. 4231 del 2017).Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20261.4.

La CTR si è attenuta ai principi richiamati allorché, ignorandol’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal fallimento, ha accoltoil gravame non essendo la formulazione dell’appello da parte dell’Agenziadelle Entrate attraverso la mera riproduzione dei motivi degli avvisi diaccertamento in contrasto con la prescrizione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del1992 in ordine alla specificità dei motivi di appello.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTRavrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità degli atti impositiviimpugnati per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 42 d.

P.R. n. 600del 1973, tempestivamente formulata dalla società contribuente nel ricorsoe nelle controdeduzioni in appello.2.1.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTRavrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di illegittimità edinfondatezza del disconoscimento dei costi sostenuti per il pagamento delleprestazioni della Cosemasud in violazione del divieto di doppia imposizionesancito dall’art. 67 e 127 del t.u.i.r.2.2.

I motivi, entrambi relativi al vizio di omessa pronuncia su eccezionisollevate dell’appellato, possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.2.3.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cortesussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art.112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile di unacensura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di una autonomaquestione ritualmente riproposta dall’appellato, mentre tale violazione nonricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisione su unacostruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza della domandao dell’eccezione trascurata (Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 11756 del2006 Cass. n. 16776 del 2020).Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»( Cass. n. 12131 del 2023).2.4.

Nel caso di specie, anche a prescindere dal fatto che il fallimentoricorrente, in violazione del dovere di specificità nella formulazione deimotivi di ricorso per cassazione previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c. non haindicato l’atto difensivo in cui avrebbe riproposto in appello la questionedell’ illegittimità dell’atto impositivo per la violazione del divieto di doppiaimposizione, il rigetto implicito di entrambe le eccezioni si desume dalladecisione della CTR di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate,“essendo risultato legittimo il procedimento e corretto il mancatoriconoscimento dei costi”, incompatibile con la fondatezza delle eccezionitrascurate.2.5.

Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia dedotto.3.

Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92c.p.c. e dell’art. 24 della Cost. sostenendo che la CTR lo avrebbeerroneamente condannato al pagamento delle spese processuali a favoredell’Agenzia delle Entrate, nonostante si fosse difesa attraverso i proprifunzionari, anche in violazione del principio di soccombenza posto che ilgiudizio avrebbe dovuto concludersi con il rigetto dell’appello dell’enteNumero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026impositore se la CTR non fosse incorsa nelle violazioni di legge denunciatenegli altri motivi di ricorso.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Con riferimento alla violazione delle norme in materia diregolamentazione delle spese processuali all’esito del giudizio che sifondano sul principio di causalità, l’insegnamento consolidato della Corte ènel senso che il sindacato di legittimità in materia di spese giudiziali trovaingresso solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principiodella soccombenza ponendo l’onere del pagamento delle spese di lite acarico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 2020) mentreesulano dal sindacato di legittimità e restano riservate al poterediscrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi,sia la decisione sulla relativa quantificazione ove effettuata in conformitàalle tabelle vigenti (Cass. n. 9860 del 2025).3.3.

Ai fini dell’applicazione delle norme richiamate dal fallimentoricorrente la soccombenza deve essere valutata all’esito effettivo ecomplessivo del giudizio a meno che non sia intervenuta la cessazione dellamateria del contendere che impone di decidere sulla regolamentazione dellespese alla stregua del principio della c.d. soccombenza virtuale.Nessuna norma prevede, invece, come preteso dalla ricorrente che lasoccombenza sia valutata all’esito “sperato” del giudizio di appellonell’ipotesi dell’accoglimento dei motivi svolti nel ricorso per cassazione.3.4.

Nel caso di specie la CTR ha accolto l’appello e correttamente haritenuto la reale ed effettiva soccombenza del fallimento contribuenteponendo a suo carico le spese processuali.

Non sussiste, pertanto, lalamentata violazione dei criteri di regolazione delle spese di lite.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20263.5.

La censura è infondata anche sotto il profilo della pretesa illegittimitàdella condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali afavore della Agenzia delle Entrate difesa in giudizio da un suo funzionario.3.6.

Nel processo tributario si applica la norma speciale di cui all’art. 15comma 2 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “ Nella liquidazionedelle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se assistito dafunzionari dell'amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito dapropri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agliavvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolodefinitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”3.7.

Nell’interpretazione della norma la giurisprudenza della Corte haripetutamente affermato il principio secondo cui « Nel processo tributario,all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata medianteapplicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, conla riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso chel'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, oracontenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, macomunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'entealla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnicafornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo.» (Cass. n. 1019 del 2024; Cass. n. 27634 del2021).3.8.

Dunque, all’Agenzia delle Entrate che sia stata assistita in giudiziodai propri funzionari, nell’ipotesi di soccombenza del contribuente, spetta laliquidazione delle spese ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis del d. lgs. n. 546Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 1992 e la condanna alle spese processuali del soccombente non èesclusa dal fatto che l’amministrazione finanziaria sia stata difesa da unfunzionario.Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1532 del 2016, depositata il 20 aprile 2016, non notificata.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita al commercio all’ingrosso di carni fresche poidichiarata fallita nel corso del giudizio, degli avvisi di accertamento n.RJJ3000015 n. RJJC000002 e accertamento n. RJJ03T100005 relativi aglianni di imposta 1997 e 1998, con cui l’amministrazione finanziaria avevaproceduto alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società a finiIRPEG, ILOR, IRAP e IVA accertando l’indebita detrazione di costi, inparticolare, con riferimento a quelli sostenuti per il pagamento delleprestazioni della Cosemasud, cooperativa costituita da ex dipendenti,utilizzata con finalità di elusione fiscale.2. La CTP di Messina aveva parzialmente accolto l’impugnazione dellasocietà riconoscendo la deducibilità dei costi relativi alle prestazioni dellacooperativa mentre la CTR della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame confermando integralmente la legittimità degli attiimpositivi.3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilsi è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.53 del d. lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR dichiaratol’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, formulato attraversola mera riproduzione dei motivi già esposti negli atti impositivi senzasvolgere alcuna deduzione in contrapposizione alle argomentazioni deigiudici di primo grado, ritualmente eccepita dal fallimento nellecontrodeduzioni.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. La giurisprudenza di legittimità adotta un’interpretazione restrittivadella previsione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 che, nell’ambito delprocesso tributario, prescrive a pena di inammissibilità come elementoessenziale del contenuto dell’atto di appello l’esposizione di “motivi specificidell’impugnazione” e, in ragione dell’effetto devoluto pieno dell’appello nonlimitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma voltoa riottenere il riesame della causa nel merito, ritiene sufficiente ad integrareil requisito la semplice riproposizione da parte dell’appellante delle difesesvolte a sostegno della domanda originaria, dovendosi consentire, ogni qualvolta nell'atto sia, comunque, espressa la volontà di contestare la decisionedi primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass. n.707 del 2019). In tal modo, da un lato il contribuente può limitarsialla riproposizione dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo incontrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata ( Cass. n.30525 del 2018) e, dall’altro, l’amministrazione finanziaria a riproporre lamotivazione dell’atto impositivo (Cass. n. 3064 del 2012) senza alcunanecessità di una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocatea sostegno dell’appello (Cass n. 30341 2019).1.3. Con riguardo, in particolare, alla necessità dell’indicazione delle partiin cui la sentenza evidenzierebbe i vizi denunciati la Corte ha affermatoripetutamente il principio secondo cui «nel processo tributario, lariproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno delladomanda disattesa dal giudice di prime grado - in quanto ritenute giuste eidonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere dispecificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombenteinvestire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del2014, n. 16163 del 2016). » (Cass. n. 4231 del 2017).Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20261.4. La CTR si è attenuta ai principi richiamati allorché, ignorandol’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal fallimento, ha accoltoil gravame non essendo la formulazione dell’appello da parte dell’Agenziadelle Entrate attraverso la mera riproduzione dei motivi degli avvisi diaccertamento in contrasto con la prescrizione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del1992 in ordine alla specificità dei motivi di appello.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTRavrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità degli atti impositiviimpugnati per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 42 d. P.R. n. 600del 1973, tempestivamente formulata dalla società contribuente nel ricorsoe nelle controdeduzioni in appello.2.1. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTRavrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di illegittimità edinfondatezza del disconoscimento dei costi sostenuti per il pagamento delleprestazioni della Cosemasud in violazione del divieto di doppia imposizionesancito dall’art. 67 e 127 del t.u.i.r.2.2. I motivi, entrambi relativi al vizio di omessa pronuncia su eccezionisollevate dell’appellato, possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.2.3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cortesussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art.112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile di unacensura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di una autonomaquestione ritualmente riproposta dall’appellato, mentre tale violazione nonricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisione su unacostruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza della domandao dell’eccezione trascurata (Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 11756 del2006 Cass. n. 16776 del 2020).Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»( Cass. n. 12131 del 2023).2.4. Nel caso di specie, anche a prescindere dal fatto che il fallimentoricorrente, in violazione del dovere di specificità nella formulazione deimotivi di ricorso per cassazione previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c. non haindicato l’atto difensivo in cui avrebbe riproposto in appello la questionedell’ illegittimità dell’atto impositivo per la violazione del divieto di doppiaimposizione, il rigetto implicito di entrambe le eccezioni si desume dalladecisione della CTR di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate,“essendo risultato legittimo il procedimento e corretto il mancatoriconoscimento dei costi”, incompatibile con la fondatezza delle eccezionitrascurate.2.5. Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia dedotto.3. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92c.p.c. e dell’art. 24 della Cost. sostenendo che la CTR lo avrebbeerroneamente condannato al pagamento delle spese processuali a favoredell’Agenzia delle Entrate, nonostante si fosse difesa attraverso i proprifunzionari, anche in violazione del principio di soccombenza posto che ilgiudizio avrebbe dovuto concludersi con il rigetto dell’appello dell’enteNumero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026impositore se la CTR non fosse incorsa nelle violazioni di legge denunciatenegli altri motivi di ricorso.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Con riferimento alla violazione delle norme in materia diregolamentazione delle spese processuali all’esito del giudizio che sifondano sul principio di causalità, l’insegnamento consolidato della Corte ènel senso che il sindacato di legittimità in materia di spese giudiziali trovaingresso solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principiodella soccombenza ponendo l’onere del pagamento delle spese di lite acarico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 2020) mentreesulano dal sindacato di legittimità e restano riservate al poterediscrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi,sia la decisione sulla relativa quantificazione ove effettuata in conformitàalle tabelle vigenti (Cass. n. 9860 del 2025).3.3. Ai fini dell’applicazione delle norme richiamate dal fallimentoricorrente la soccombenza deve essere valutata all’esito effettivo ecomplessivo del giudizio a meno che non sia intervenuta la cessazione dellamateria del contendere che impone di decidere sulla regolamentazione dellespese alla stregua del principio della c.d. soccombenza virtuale.Nessuna norma prevede, invece, come preteso dalla ricorrente che lasoccombenza sia valutata all’esito “sperato” del giudizio di appellonell’ipotesi dell’accoglimento dei motivi svolti nel ricorso per cassazione.3.4. Nel caso di specie la CTR ha accolto l’appello e correttamente haritenuto la reale ed effettiva soccombenza del fallimento contribuenteponendo a suo carico le spese processuali. Non sussiste, pertanto, lalamentata violazione dei criteri di regolazione delle spese di lite.Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/20263.5. La censura è infondata anche sotto il profilo della pretesa illegittimitàdella condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali afavore della Agenzia delle Entrate difesa in giudizio da un suo funzionario.3.6. Nel processo tributario si applica la norma speciale di cui all’art. 15comma 2 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “ Nella liquidazionedelle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se assistito dafunzionari dell'amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito dapropri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agliavvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolodefinitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”3.7. Nell’interpretazione della norma la giurisprudenza della Corte haripetutamente affermato il principio secondo cui « Nel processo tributario,all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata medianteapplicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, conla riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso chel'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, oracontenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, macomunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'entealla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnicafornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo.» (Cass. n. 1019 del 2024; Cass. n. 27634 del2021).3.8. Dunque, all’Agenzia delle Entrate che sia stata assistita in giudiziodai propri funzionari, nell’ipotesi di soccombenza del contribuente, spetta laliquidazione delle spese ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis del d. lgs. n. 546Numero registro generale 14349/2017Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 11644/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 1992 e la condanna alle spese processuali del soccombente non èesclusa dal fatto che l’amministrazione finanziaria sia stata difesa da unfunzionario.Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI
Sentenza Cassazione n. 11644/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris