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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 05598/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 05/05/2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa Corte territoriale, con sentenza irrevocabile emessa il 26/03/2007, nella misura complessiva di anni tre di reclusione e 10.000,00 euro di multa.

La revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] veniva adottata sul presupposto che il ricorrente era stato condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa - con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 20/11/2015 - per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commesso a [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il giugno e il settembre del 2005.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-5, quest'ultimo non espressamente numerato nel provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata la notevole ampiezza dell'arco temporale e l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto del vincolo della continuazione che unificava le condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, rispetto alle quali si imponeva l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, indispensabile per verificare il superamento dei limiti edittali legittimanti la misura revocatoria.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del vincolo della continuazione invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, si imponeva alla luce della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto del vincolo della continuazione che unificava le condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, rispetto alle quali si imponeva l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, indispensabile per verificare il superamento dei limiti edittali legittimanti la misura revocatoria.

Occorre premettere che la revoca dell'indulto veniva adottata dal Giudice dell'esecuzione reggino sull'assunto che il ricorrente era stato condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa - con sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 20/11/2015 - per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso a [OSCURATO:PERSONA] tra il giugno e il settembre del 2005.

In questa cornice, la difesa del ricorrente si doleva della legittimità della revoca dell'indulto, assumendo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto procedere all'enucleazione delle frazioni sanzionatorie relative a ciascuna delle condotte illecite unificate dal vincolo della continuazione, per le quali era stata irrogata la pena che aveva comportato l'adozione delta misura revocatoria censurata.

Tuttavia, tale censura difensiva veniva prospettata in termini generici, senza procedere all'indicazione delle frazioni sanzionatorie relative alle condotte illecite coinvolte dalla revoca dell'indulto, che doveva essere effettuata alla luce della sentenza irrevocabile presupposta, pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa del ricorrente, invero, avrebbe dovuto precisare se la condanna riportata riguardava un solo reato ovvero una pluralità reati unificati sotto il vincolo della continuazione, e, in quest'ultimo caso, avrebbe dovuto indicare la frazione sanzionatoria irrogata per il reato più grave e quelle irrogate a titolo di continuazione.Dall'atto di impugnazione, in ogni caso, non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle frazioni sanzionatorie oggetto del provvedimento revocatorio, che rende conseguentemente il ricorso inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del vincolo della continuazione invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, si imponeva alla luce della correlazione esistente tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5, quest'ultimo non espressamente numerato nel provvedimento censurato.

Osserva il Collegio, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, che appariva incompatibile con il vincolo favor rei di cui si chiedeva il riconoscimento.

Invero, le ipotesi di reato commesse da [OSCURATO:PERSONA] non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei fatti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte illecite erano state commesse in luoghi diversi e in un arco temporale notevolmente ampio, compreso tra l'aprile del 1995 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, che impediva di prefigurare un programma criminoso connotato da unitarietà, anche alla luce dell'oggettiva diversità dei vari delitti.

Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, che, peraltro, ometteva di confrontarsi analiticamente con le circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano le ipotesi di reato giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5, quest'ultimo, come detto, non espressamente numerato nel provvedimento censurato.

Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell'esecuzione salernitano, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «difettano del tutto i caratteri sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ovverosia la vicinanza del contesto temporale e l'omogeneità delle fattispecie violate, in quanto le sentenze sopra indicate riguardano fattispecie diverse, difficilmente rientranti nell'ottica di una unitaria progettualità».

Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 05/05/2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa Corte territoriale, con sentenza irrevocabile emessa il 26/03/2007, nella misura complessiva di anni tre di reclusione e 10.000,00 euro di multa. La revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] veniva adottata sul presupposto che il ricorrente era stato condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa - con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 20/11/2015 - per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commesso a [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il giugno e il settembre del 2005. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-5, quest'ultimo non espressamente numerato nel provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata la notevole ampiezza dell'arco temporale e l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto del vincolo della continuazione che unificava le condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, rispetto alle quali si imponeva l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, indispensabile per verificare il superamento dei limiti edittali legittimanti la misura revocatoria. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del vincolo della continuazione invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, si imponeva alla luce della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto del vincolo della continuazione che unificava le condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, rispetto alle quali si imponeva l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, indispensabile per verificare il superamento dei limiti edittali legittimanti la misura revocatoria. Occorre premettere che la revoca dell'indulto veniva adottata dal Giudice dell'esecuzione reggino sull'assunto che il ricorrente era stato condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa - con sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 20/11/2015 - per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso a [OSCURATO:PERSONA] tra il giugno e il settembre del 2005. In questa cornice, la difesa del ricorrente si doleva della legittimità della revoca dell'indulto, assumendo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto procedere all'enucleazione delle frazioni sanzionatorie relative a ciascuna delle condotte illecite unificate dal vincolo della continuazione, per le quali era stata irrogata la pena che aveva comportato l'adozione delta misura revocatoria censurata. Tuttavia, tale censura difensiva veniva prospettata in termini generici, senza procedere all'indicazione delle frazioni sanzionatorie relative alle condotte illecite coinvolte dalla revoca dell'indulto, che doveva essere effettuata alla luce della sentenza irrevocabile presupposta, pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa del ricorrente, invero, avrebbe dovuto precisare se la condanna riportata riguardava un solo reato ovvero una pluralità reati unificati sotto il vincolo della continuazione, e, in quest'ultimo caso, avrebbe dovuto indicare la frazione sanzionatoria irrogata per il reato più grave e quelle irrogate a titolo di continuazione.Dall'atto di impugnazione, in ogni caso, non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle frazioni sanzionatorie oggetto del provvedimento revocatorio, che rende conseguentemente il ricorso inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del vincolo della continuazione invocato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, viceversa, si imponeva alla luce della correlazione esistente tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5, quest'ultimo non espressamente numerato nel provvedimento censurato. Osserva il Collegio, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, che appariva incompatibile con il vincolo favor rei di cui si chiedeva il riconoscimento. Invero, le ipotesi di reato commesse da [OSCURATO:PERSONA] non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei fatti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte illecite erano state commesse in luoghi diversi e in un arco temporale notevolmente ampio, compreso tra l'aprile del 1995 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, che impediva di prefigurare un programma criminoso connotato da unitarietà, anche alla luce dell'oggettiva diversità dei vari delitti. Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, che, peraltro, ometteva di confrontarsi analiticamente con le circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano le ipotesi di reato giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5, quest'ultimo, come detto, non espressamente numerato nel provvedimento censurato. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell'esecuzione salernitano, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «difettano del tutto i caratteri sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ovverosia la vicinanza del contesto temporale e l'omogeneità delle fattispecie violate, in quanto le sentenze sopra indicate riguardano fattispecie diverse, difficilmente rientranti nell'ottica di una unitaria progettualità». Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
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