CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 39930/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1306/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - 16/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21317/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 4 febbraio 2025 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena principale di due anni e dieci mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 15 dicembre 2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39930/2025 Roma, lì, 11/12/2025 impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5, 10 e 10- quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capi A, B e C della rubrica) e [OSCURATO:SOCIETA]. (capi D, E ed F della rubrica), non aveva versato le somme dovute per l’anno di imposta 2018 utilizzando in compensazione crediti inesistenti riferiti al medesimo periodo di imposta (capi A e D), aveva occultato o comunque distrutto le fatture di vendita emesse dalle due società nel 2018 (211 emesse dalla TBA, 265 emesse dalla MGM) in modo da non consentire la corretta ricostruzione dei redditi e del volume degli affari (capi B ed E), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto aveva omesso di presentare le relative dichiarazioni annuali (capi C ed F). 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese nel corso della verifica fiscale, ritenute dai Giudici di merito valide e determinanti. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni contenute nel PVC del 19 maggio 2021 redatto a carico della MGM cui ha fatto immediatamente seguito la comunicazione della notizia di reato e la sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. Appare perciò evidente - prosegue - che al momento in cui le dichiarazioni erano state rilasciate erano già emersi indizi di reità a proprio carico, dichiarazioni che, pertanto, non avrebbero potuto essere assunte senza le garanzie previste dal codice di rito. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento al superamento della soglia di punibilità relativa all’IVA evasa dalla MGM, lamenta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rilasciate in sede di verifica fiscale circa l’effettività delle prestazioni fatturate. Con riferimento, invece, al superamento della soglia di punibilità relativa all’IRES sostiene che l’utilizzo del metodo induttivo per la ricostruzione del reddito non dichiarato non può essere arbitrario. L’Agenzia delle Entrate ha considerato come ricavi gli importi di tutte le fatture emesse da TBA benché quattro clienti avessero dichiarato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la società emittente; tra queste la [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti risultano emesse fatture, nemmeno saldate, per somme complessivamente superiori a 600.000 euro. Anche MGM risulta aver emesso fatture nei confronti di clienti che hanno negato rapporti commerciali che ammontano a circa due milioni di euro. Si domanda, il ricorrente, come sia possibile per un’impresa realizzare cinque milioni di ricavi a fronte di costi pari a soli 600.000 euro. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA non è rilevante per l’integrazione del reato di indebita compensazione perché il credito non dichiarato non è per ciò solo inesistente. Aggiunge che alcun accertamento è stato effettuato sulla reale esistenza dei crediti compensati. 1.4.Con il quarto ed il quinto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il vizio di motivazione carente ed illogica con riferimento alla ritenuta condotta di occultamento della contabilità piuttosto che di distruzione, essendo certo - afferma - che egli il 3 dicembre 2018 ritirò presso il tenutario tutta la documentazione contabile delle due società e che da allora tale documentazione non è stata più trovata. E’ più realistico e corretto ritenere che egli l’abbia distrutta, non spiegandosi altrimenti le ragioni del ritiro, laddove non è corretto sostenere che la prova dell’occultamento derivi dalla sua mancata ammissione della distruzione non potendosi pretendere che l’imputato si autoaccusi di un reato. 1.5.Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Il primo ed il secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado risulta che l’ammontare degli imponibili non dichiarati è stato ricostruito dalla Guardia di Finanza in base alle fatture emesse dalle due società nel 2018 per fornitura di manodopera e cessione di materiale edile. 3.2.In particolare: TBA aveva emesso 211 fatture per un ammontare complessivo imponibile di euro 3.573.167,86 (più IVA pari ad euro 31.742,74) e tre note di credito per un ammontare pari ad euro 16.510,20, per un totale complessivo di ricavi pari ad euro 3.556.657,74. Da tale somma sono stati sottratti euro 2.366.974,10, quali costi per beni e servizi, ed euro 737.204,59 quali costi sostenuti per il personale, così che il reddito di impresa non dichiarato è stato determinato in euro 452.476.97. L’IRES evasa è stata così quantificata in euro 108.594,00 e l’IVA non versata quantificata in euro 31.743,00 (quest’ultima sotto la soglia di punibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000). 3.3.MGM aveva emesso 265 fatture per un importo complessivo di euro 5.229.254,56 (più IVA pari ad euro 157.065,05) e una nota di credito di euro 450,20, per un importo complessivo di euro 5.228.804,56. Da tale somma sono stati sottratti euro 621.359,26 a titolo di costi sostenuti per beni e servizi, ed euro 915.593,79 a titolo di costi per il personale, così che il reddito di impresa non dichiarato veniva determinato in euro 3.691.851,51, l’IRES evasa in euro 886.044,00 e l’IVA non versata in euro 159.065,00. 3.4.In appello il ricorrente aveva lamentato che l’accertamento delle imposte evase era stato effettuato qualificando come ricavi tutte le fatture emesse da TBA nonostante quattro clienti avessero dichiarato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la società. La sola [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti erano state emesse fatture, non saldate, per un ammontare superiore ad euro 600.000) aveva dichiarato di non aver mai avuto rapporti commerciali con TBA. Con riferimento a MGM aveva dedotto che alcuni clienti avevano negato rapporti con la società e l’importo complessivo delle fatture emesse nei confronti di costoro è pari a circa euro 2.000.000, laddove è incongruo sostenere che l’impresa possa aver realizzato ricavi per somme superiori a cinque milioni di euro a fronte di costi pari a soli 600.000 euro, tanto più ove si consideri che parte dei ricavi è costituita da cessione di merce che deve essere stata necessariamente acquistata e moltissime fatture hanno ad oggetto la cessione di merce con prestazione di manodopera (pavimentazioni e loro posa in opera). 3.5.La Corte di appello ha disatteso le deduzioni difensive osservando che: (i) l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche quando le fatture sono emesse per operazioni inesistenti o non vengono saldate; (ii) in ogni caso, con riferimento ad MGM, la Guardia di Finanza non si era limitata a prendere atto dell’esistenza delle fatture, ma ne aveva anche verificato e documentato, una per una, le modalità di pagamento (tutte con bonifici bancari, tranne una saldata con assegni); (iii) tali accertamenti, effettuati sulla base di documentazione specificamente indicata, superano il dato che quattro società avevano smentito di aver mai avuto rapporti con MGM; (iv) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, in sede di verifica, di aver eseguito effettivamente le operazioni indicate nelle fatture e che le prestazioni erano state pagate; (v) nei confronti di TBA era stato effettuato lo stesso accertamento documentale ed anche in questo caso il dato documentale supera la negazione di quattro società di aver avuto rapporti con la società del ricorrente il quale aveva pure riferito che le operazioni fatturate erano state regolarmente eseguite e pagate; (vi) l’esiguità dei costi deriva dalla mancata indicazione di altre voci di costo diverse da quelle rilevate dai verificatori. 3.6.Appare, insomma, chiaro il ragionamento della Corte di appello che si muove lungo quattro direttrici: (i) l’irrilevanza, ai fini dell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, della effettività delle prestazioni fatturate e dei relativi pagamenti; (ii) la prova documentale che le fatture sono state comunque pagate; (iii) la mancanza di prova di voci di costo diverse da quelle accertate in sede di verifica fiscale; (iv) la non corrispondenza a vero che i redditi sono stati accertati con metodo induttivo (quantomeno puro). 3.7.In questo contesto si colloca la doglianza oggetto del primo motivo, avendo la Corte di appello fatto riferimento (anche) alle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di verifica fiscale. 3.8.Viene, dunque, in rilievo l’attività ispettiva/accertativa della Guardia di Finanza il cui esercizio non postula necessariamente l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine stessa. Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere “indizi di reato”, nel qual caso «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice [di procedura penale]» (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.). 3.9.La Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2000, dep. 2001, Raineri, Rv. 220291 - 01), ha spiegato che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. 3.10.Sicché le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262010 – 01; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Morrillo, Rv. 230065 – 01, che ha ulteriormente precisato che l’inutilizzabilità è assoluta e vale anche in caso di giudizio abbreviato). 3.11.Costituisce declinazione pratica di questo insegnamento, l’affermazione che le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nel processo penale se, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario (Sez. 3, n. 31233 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 – 01). 3.12.Orbene, il ricorrente non precisa, né deduce in quale preciso momento sono state rese le sue dichiarazioni ai verbalizzanti posto che, vertendosi in tema di omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ai fini della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto omissivo è comunque necessario che emergano elementi tali da far ritenere superata la soglia di punibilità. Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni sono trasfuse nel PVC del 19 maggio 2021, atto cui ha fatto immediatamente seguito la comunicazione della notizia di reato, ma si tratta di deduzione generica perché non coglie il punto: non rileva l’ovvia immediatezza della trasmissione della notizia di reato al Pubblico ministero; rileva il preciso momento nel quale, durante la verifica fiscale, le dichiarazioni sono state rese. Ma questo dato non è nemmeno accennato, prima ancora che dedotto. 3.13.Le deduzioni difensive sono generiche anche sotto un altro profilo. 3.14.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 3.15.Orbene, a prescindere dalla fondatezza della questione dedotta con il primo motivo, il ricorrente non assolve all’onere indicato al capoverso che precede, onere tanto più stringente a fronte della netta (e non contestata) presa di posizione della Corte di appello sulla tracciabilità dei pagamenti delle fatture, comprese quelle emesse nei confronti delle società che avevano negato rapporti commerciali con quelle del ricorrente a prescindere dalle dichiarazioni di questi richiamate a conferma di un solido quadro probatorio già autosufficiente. 4.Anche il secondo motivo è generico. 4.1.In disparte il riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni, il ricorrente reitera alla lettera le deduzioni oggetto del corrispondente primo motivo di appello, negligendo completamente la ratio decidendi. 4.2.Manca, all’evidenza, una specifica correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato. 4.3.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01). 4.4.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). 4.5.In ogni caso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale; con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160 - 01). 4.6.È stato precisato che, ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi anche quando non sono indicati nelle scritture contabili (Sez. 3, n. 53907 del 01/06/2016, Caterina, Rv. 268717 - 01; Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. 257678 - 01 che ha affermato che il giudice ha l'onere di procedere ad una disamina analitica dei documenti prodotti per la quantificazione di costi la cui esistenza è rilevabile agli atti, anche in caso di irregolarità macroscopica, delle scritture contabili). 4.7.Va al riguardo ribadito che quando il reddito imponibile viene ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", è preciso onere del contribuente indicare gli ulteriori costi non contabilizzati effettivamente sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi a loro volta non contabilizzati (Cass. civ., Sez. 5, n. 16198 del 27/10/2001, Rv. 551333; Cass. civ. Sez. 5, n. 11514 del 07/09/2001, Rv. 549206; Cass. civ. Sez. 5, n. 12330 del 08/10/2001, Rv. 549549; Cass. civ. Sez. 5, n. 1709 del 26/01/2007, Rv. 595661; Cass. civ. Sez. 5, n. 11205 del 16/05/2007, Rv. 599458; Cass. civ. Sez. 5, n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824; Cass. civ. Sez. 6-5, ord. n. 27458 del 09/12/2013, Rv. 629460; cfr. altresì Cass. civ. Sez. 5, n. 5192 del 04/03/2011, 617112; Cass. civ. Sez. 5, n. 2935 del 13/02/2015, Rv. 634377; Cass. civ. Sez. 5, n. 20679 del 01/10/2014, Rv. 632502). Non sussiste, infatti, alcuna automatica correlazione tra ricavi non contabilizzati ed eventuali costi anche essi (in tesi) non contabilizzati. La mancata contabilizzazione di ricavi, insomma, non necessariamente comporta che i costi sostenuti per ottenerli non siano stati a loro volta annotati nei registri. Le spese e gli altri componenti negativi, infatti, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza solo se certi o comunque determinabili in modo obiettivo (art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); non possono essere puramente e semplicemente presunti. Il giudice penale non è certamente vincolato ai risultati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 né ai criteri di giudizio previsti dalla legislazione fiscale e civilistica, essendo suo preciso dovere ricostruire in modo autonomo e con le regole proprie del processo penale i fatti che danno luogo a responsabilità penale (Sez. 3, n. 2246 del 01/02/1996, Zullo, Rv. 205395; Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254852). Ciò non significa che il giudice penale possa prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l'imponibile dell'imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto (e dunque l'imposta evasa): cambia la regola di giudizio, non la regola da applicare. La diversa regola di giudizio può condizionare l'ambito di applicabilità della norma tributaria, ma impone comunque al giudice penale di tenerne conto. Sicché anche ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa ai sensi dell'art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o, come si vedrà, anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza. Poiché l'ammontare della «imposta evasa» è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, della relativa prova deve farsi carico il Pubblico Ministero il quale, dovendo svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, deve individuare i costi sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi che siano stati comunque accertati, senza attendere che a ciò provveda la persona sottoposta alle indagini. È necessario, però, che di tali costi non contabilizzati sussista la prova, diretta o indiziaria. Sicché, ove a fronte dell'esistenza certa di ricavi non dichiarati la persona sottoposta alle indagini lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, deve provarne l'esistenza (artt. 187 e 190, cod. proc. pen.), o comunque allegare i dati dai quali l'esistenza di tali costi poteva essere desunta e dei quali né il Pubblico Ministero, né il Giudice hanno tenuto conto. Non è perciò legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. 257678). Il criterio di giudizio imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., investe tutti gli elementi costitutivi del reato, sicché ove sussista il ragionevole dubbio circa il superamento delle soglie di punibilità indicate dall'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 (e dunque l'ammontare dell'imposta evasa), il giudice deve affermare l'insussistenza del fatto; purché si tratti di un dubbio “ragionevole", fondato cioè su fatti verificabili, non su mere congetture, ipotesi, astrazioni ed automatismi. 4.8.Nel caso di specie, i costi sono stati quantificati in base a quelli che risultavano dalla contabilità. Il ricorrente non ha mai dedotto, né allegato l’esistenza di costi ulteriori e diversi; ha anzi negato tale esistenza nella misura in cui ha sostenuto che la sproporzione tra costi e ricavi depone a favore della (parziale) inesistenza dei ricavi stessi, argomento quest’ultimo superato dalla Corte di appello con motivazione - come detto - non specificamente contrastata. 4.9.Peraltro, la questione relativa ai costi riguarda solo la determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette, non di certo dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto non rilevano i costi sostenuti per l’esercizio dell’impresa, ma solo l’ammontare dell’imposta eventualmente assolta o dovuta dal soggetto passivo o quella a lui addebitata a titolo di rivalsa (ex art. 18, d.P.R. n. 633 del 1972) in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. 4.10.La base imponibile dell’IVA è, in generale, costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, “compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente» (art. 13, d.P.R.n. 633 del 1972) e il volume di affari si calcola in base all’ammontare complessivo delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare (art. 20, d.P.R. n. 633 del 1972). 4.11.La giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione spiega, nel suo più autorevole consesso, che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. civ., Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01). 4.12.Sennonché, l’argomento “detrazione” di cui all’art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, non è mai stato oggetto di devoluzione nei termini sopra indicati, nemmeno in appello, con conseguente irrilevanza (e inammissibilità) del tema relativo ai costi deducibili e la cristallizzazione del dato numerico che riguarda l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. 5.Il terzo motivo è inammissibile perché generico. 5.1.La rubrica imputa al ricorrente di aver utilizzato in compensazione crediti inesistenti relativi al periodo di imposta 2018 non versando in tal modo le somme dovute da TBA e MGM. In particolare, erano stati compensati crediti IVA relativi all’annualità in questione ritenuti inesistenti dal primo Giudice a seguito della omessa presentazione delle relative dichiarazioni fiscali. Il ricorrente se ne era doluto in appello avendo sostenuto che la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA non osta alla compensazione dei crediti che non sono per questo sol fatto inesistenti. La Corte di appello ha rigettato il motivo richiamando, da un lato, giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in particolare, Sez. 3, n. 43627 del 21/06/2018, N., Rv. 274062 - 01, secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione, sono inesistenti i crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche di cui all'art.17 del d.lgs. n. 241 del 1997), dall’altro sostenendo, in fatto, l’effettiva inesistenza dei crediti compensati siccome relativi ad operazioni inesistenti. Si tratta, in particolare, di crediti derivanti da fatture passive emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. del tutto inesistenti che non avevano nemmeno una sede effettiva. 5.2.Ancora una volta, il ricorrente rifugge dal confronto critico con la ratio decidendi rendendo oltremodo generico anche il terzo motivo che non affronta affatto l’argomento accusatorio come sviluppato, in fatto, dalla Corte di appello. 6.Il quarto ed il quinto motivo, che riguardano il medesimo argomento, sono anch’essi generici e manifestamente infondati. 6.1.Incontestata la circostanza di fatto che il ricorrente effettivamente ritirò la documentazione contabile presso il tenutario delle scritture (ciò che ne prova l’effettiva esistenza), la Corte di appello sostiene l’occultamento (e non la distruzione) perché lo stesso imputato ne aveva promesso l’esibizione in sede di verifica, salvo poi disattendere tale impegno. L’argomento difensivo secondo il quale il ritiro della documentazione si spiega esclusivamente con la volontà di distruggerla e non di occultarla, da un lato non si misura, ancora una volta, con la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici distrettuali (dai quali risulta il persistente e dichiarato dominio del contribuente sulle sorti della documentazione), dall’altro compie un evidente salto logico nella misura in cui attribuisce al ritiro della documentazione la prova della sua distruzione piuttosto che dell’occultamento, laddove non si capisce perché la sottrazione della contabilità dal luogo dove ufficialmente è conservata non equivalga al suo occultamento in un luogo sconosciuto ai verificatori. 6.2.Come noto, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. Sicché, quando, come nel caso di specie, è contestato anche l’occultamento delle scritture contabili, l'imputato è tenuto a dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612; Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239). Va ribadito che il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative del contribuente sottoposto a verifica (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 - 01; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 234053 - 01). 6.3.La deduzione difensiva secondo la quale l’imputato sarebbe costretto ad autoaccusarsi della distruzione per poter beneficiare delle conseguenze che derivano dalla natura istantanea del reato è suggestiva e mal posta. 6.4.A fronte della certezza del dato (quantomeno) dell’occultamento delle scritture contabili da lui effettivamente sottratte dal luogo della loro custodia e non più rinvenute nel corso dell’ispezione fiscale, e dunque a fronte della certezza della oggettiva sussistenza del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l’onere dell’imputato di “confessarne” la distruzione non comporta alcun pregiudizio nei suoi confronti né viola il diritto di difesa poiché, in realtà, sul piano sanzionatorio e della integrazione del reato, entrambe le condotte si equivalgono per cui non si tratta di “confessare” un reato che sussiste a prescindere dalla confessione stessa, bensì di introdurre elementi favorevoli all’imputato. La distruzione può essere “confessata” in qualunque momento, anche nel corso del processo, salvo l’onere dell’imputato di dimostrarla (art. 187 cod. proc. pen.). 6.5.Correttamente, pertanto, i Giudici di merito hanno applicato il più grave regime sanzionatorio introdotto dall’art. 39, comma 1, lett. n), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, trattandosi di normativa preesistente alla conclusione della ispezione fiscale. 7.Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato. 7.1.La Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di elementi positivi favorevoli ed in considerazione dei precedenti penali per violazione delle norme a tutela della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro che, affermano i Giudici distrettuali, pur non specifici denotano una certa spregiudicatezza dell’imputato nel gestire l’attività di impresa. 7.2.Il ricorrente se ne duole lamentando la svalutazione della sua incensuratezza e del suo buon comportamento processuale. 7.3.Il rilievo è generico e manifestamente infondato. 7.4.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 7.5.L’argomento “incensuratezza” non può pertanto essere speso a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, peraltro, sono state negate anche in considerazione delle precedenti condanne del ricorrente il quale, ancora una volta, omette di confrontarsi con la ratio decidendi introducendo in questa sede un dato smentito dalla Corte di appello in assenza di travisamenti di sorta. Nè egli deduce di aver sottoposto ai Giudici distrettuali elementi positivi di valutazione in tesi negletti. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]