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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 gennaio 2025

Cassazione n. 13530/2026

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osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto aggravato di una bicicletta commesso in Carrara il 17 novembre 2024, rilevando come questi risultasse disoccupato e non fosse altrimenti notocome egli si sostenesse sul territorio dello Stato, di modo che, in assenza di una fonte di reddito o di qualsivoglia entrata, non sarebbe stato in grado di far fronte alla pena pecuniaria irrogata con il decreto penale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando abnormità strutturale del provvedimento impugnato, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di emissione del decreto penale di condanna sarebbe stato adottato sulla scorta di una mera valutazione di opportunità, fondata sulla prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato del pagamento della pena pecuniaria, con ciò essendosi usurpate prerogative assegnate in via esclusiva all'ufficio del Pubblico ministero.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni in data 5 gennaio 2025 con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il diritto vivente (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) ha chiarito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.

In particolare, ha spiegato che, nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l'abnormità strutturale è riconoscibile nel solo «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)», mentre «l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di 2impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez.

U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, cit., in motivazione).

2. Con specifico riguardo alla tematica del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, hanno mostrato di aderire all'ermeneusi secondo cui «è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi», come nel caso di «prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria», posto che «l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa» (in motivazione).

3. La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha dato seguito all'autorevole indicazione interpretativa, affermando che «È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero» (Sez. 5, n. 14041 del 05/12/2022, dep. 2023, Seke, Rv. 284380 - 01).

4. Poiché la ratio decidendi del provvedimento impugnato è da individuare nella impossibilità di formulare una prognosi favorevole quanto all'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria, in ragione della mancanza di elementi atti a comprovare una sua occupazione nel territorio dello Stato o altre fonti di reddito, lo stesso, giusta i principi sopra riportati, deve essere ritenuto abnorme.

5. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - per l'ulteriore corso. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto aggravato di una bicicletta commesso in Carrara il 17 novembre 2024, rilevando come questi risultasse disoccupato e non fosse altrimenti notocome egli si sostenesse sul territorio dello Stato, di modo che, in assenza di una fonte di reddito o di qualsivoglia entrata, non sarebbe stato in grado di far fronte alla pena pecuniaria irrogata con il decreto penale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando abnormità strutturale del provvedimento impugnato, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di emissione del decreto penale di condanna sarebbe stato adottato sulla scorta di una mera valutazione di opportunità, fondata sulla prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato del pagamento della pena pecuniaria, con ciò essendosi usurpate prerogative assegnate in via esclusiva all'ufficio del Pubblico ministero. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni in data 5 gennaio 2025 con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il diritto vivente (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) ha chiarito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. In particolare, ha spiegato che, nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l'abnormità strutturale è riconoscibile nel solo «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)», mentre «l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di 2impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, cit., in motivazione). 2. Con specifico riguardo alla tematica del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, hanno mostrato di aderire all'ermeneusi secondo cui «è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi», come nel caso di «prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria», posto che «l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa» (in motivazione). 3. La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha dato seguito all'autorevole indicazione interpretativa, affermando che «È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero» (Sez. 5, n. 14041 del 05/12/2022, dep. 2023, Seke, Rv. 284380 - 01). 4. Poiché la ratio decidendi del provvedimento impugnato è da individuare nella impossibilità di formulare una prognosi favorevole quanto all'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria, in ragione della mancanza di elementi atti a comprovare una sua occupazione nel territorio dello Stato o altre fonti di reddito, lo stesso, giusta i principi sopra riportati, deve essere ritenuto abnorme. 5. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - per l'ulteriore corso. 3 P.Q.M
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