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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 17624/2026

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e di Catanzaro del 20/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 20.11.2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato unarichiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza delG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della misuracautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione illegale e ricettazione di due armiclandestine.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1)alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla carabina; 2) allasussistenza dell'esigenze cautelari; 3) ai criteri di scelta della misura cautelare.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 3.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data5.2.2026 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta, con la quale harappresentato che in pari data il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misuracautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Alla dichiarazione di rinuncia è stata allegata anche la copia del provvedimentorichiamato, da cui risulta che effettivamente il G.i.p., ritenendo cessate le esigenze cautelari,ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con cui mediotempore era già stata sostituita la originaria misura degli arresti domiciliari.

Pertanto, è da dichiararsi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ilricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misuracautelare non detentiva "medio tempore" revocata (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011, Valentini, Rv. 249916 - 01)La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa perle Ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse è derivata da causa a lui nonimputabile e quindi non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 –01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Catanzaro del 20/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20.11.2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato unarichiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza delG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della misuracautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione illegale e ricettazione di due armiclandestine.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1)alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla carabina; 2) allasussistenza dell'esigenze cautelari; 3) ai criteri di scelta della misura cautelare.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data5.2.2026 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta, con la quale harappresentato che in pari data il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misuracautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Alla dichiarazione di rinuncia è stata allegata anche la copia del provvedimentorichiamato, da cui risulta che effettivamente il G.i.p., ritenendo cessate le esigenze cautelari,ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con cui mediotempore era già stata sostituita la originaria misura degli arresti domiciliari. Pertanto, è da dichiararsi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ilricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misuracautelare non detentiva "medio tempore" revocata (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011, Valentini, Rv. 249916 - 01)La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa perle Ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse è derivata da causa a lui nonimputabile e quindi non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 –01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris