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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 08641/2026

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o la seguente Sui ricorsi presentati da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], cui la medesima P.G. si è riportata in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, nel riformare la sentenza del Tribunale di Napoli del 04/05/2023 in riferimento ad altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]), confermava la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1500 euro di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 1, commi 1 e 2, l. n. 401 del 1989, 416-bis.1, c.p..

2. Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione. 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo, in cui lamenta violazione dell’articolo 416-bis.1 cod. pen..

Sostiene il ricorrente che la circostanza aggravante debba essere ritenuta sussistente sotto il profilo soggettivo, con specifico riferimento al dolo specifico e cioè alla coscienza e volontà di favorire, con la propria condotta, la associazione mafiosa «Vinella-Grassi», piuttosto che unicamente ed esclusivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA], affetto da ludopatia.

La Corte di appello non ha tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della circostanza aggravante, richiede il dolo specifico di voler favorire l’associazione quale obiettivo diretto e scopo primario della condotta non rilevando possibili vantaggi indiretti o l’intenzione di favorire esclusivamente un esponente di vertice della cosca; di conseguenza, escludono il dolo specifico le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] relative all’incontro presso il ristorante «Un posto al sole» (nel ricorso si riportano brani di queste dichiarazioni volte a evidenziare che lo scopo della condotta era quella di aiutare il fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e del primo incontro del [OSCURATO:PERSONA] con l’[OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che evidenziano la sostanziale marginalità del ricorrente, il quale assume la veste di «silenzioso accompagnatore» che non apporta alcun contributo sostanziale e che non era nemmeno presente al primo incontro, sicuramente quello più significativo.

La Corte territoriale indica quale elemento di sicura significatività la presenza del ricorrente agli incontri che si sono tenuti per discutere delle combine sportive, avendo conoscenza dell’associazione e del ruolo apicale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], senza però precisare se la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse oggettivamente idonea ad avvantaggiare l’attività dell’organizzazione mafiosa, se egli ne fosse consapevole e se lo volesse; la contraria determinazione della Corte di appello appare disancorata dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, omettendo di effettuare una rigorosa verifica della prova della sussistenza degli elementi richiesti ai fini della integrazione della aggravante in questione.

Nulla esclude infatti che il ricorrente fosse mosso dall’intento di favorire o comunque aiutare il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; in disparte la mancanza di prova dell’intento di favorire il clan dell’[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata si fonda su un inaccettabile sillogismo per il quale il sol fatto di concorrere con l’esponente di una associazione mafiosa nella consumazione di un delitto equivale ad agevolare l’attività della consorteria.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo in cui censura violazione dell’articolo 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., ma la doglianza è sua volta distinta in tre «parti».

4.1. Con la «parte 1», lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen..

Denuncia l’illogicità del metodo narrativo, la sistematica confusione tra i ruoli e l’impossibilità di individuare la condotta; ripercorre l’episodio di Trieste, evidenziando come si sia concluso con un nulla di fatto, e ridimensiona la posizione del ricorrente alla riunione alla «[OSCURATO:PERSONA]».

4.2. Con la «parte 2», lamenta violazione di legge in relazione alla disciplina del «concorso morale» nel reato.

L’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per una mera responsabilità di posizione, non potendosi configurare un mero concorso morale consistito nel favorire il sodalizio con la sua mera presenza di capo clan, soprattutto nei confronti dei calciatori, mossi da meri intenti economici.

4.3. Con la «parte 3», lamenta violazione di legge per contraddittorietà con la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 12 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava motivi nuovi e aggiunti, in cui approfondiva la doglianza relativa all’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., richiamando le dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe a dichiarare che le combine vennero organizzate per favorire il solo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo il ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Esso è infatti pedissequamente reiterativo di analoga doglianza proposta con i motivi di appello (significativo è il riutilizzo della locuzione «evanescente» per descrivere l’attività del ricorrente), motivatamente disattesa dai giudici di appello.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

2.2. Ciò posto, la Corte di appello evidenzia a pag. 16 come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse tutt’altro che «evanescente», in quanto lo stesso: è presente a tutte le riunioni in cui si è discusso della possibilità di addivenire a delle frodi sportive; accompagna [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] per portarlo al ristorante «[OSCURATO:PERSONA]»; ha il compito di riferire agli [OSCURATO:PERSONA] della fattibilità della «nuova» scommessa in relazione alla partita Modena-Avellino; dialoga col [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di esecuzione della seconda scommessa; era pienamente a conoscenza della provenienza del danaro utilizzato per le scommesse.

La Corte territoriale rammenta poi l’arresto delle Sezioni Unite della corte, secondo cui «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01)».

Trattasi di motivazione congrua, con cui la doglianza non si confronta in modo realmente critico. 2.3.

Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe i connotati, richiesti dalla legge, della «oggettiva idoneità ad agevolare» l’associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] in proposito rappresenta che le citate Sezioni Unite Chioccini, dopo aver riportato la tesi sostenuta da taluna giurisprudenza, secondo cui sarebbero elementi costitutivi dell'aggravante tanto l'elemento soggettivo del dolo specifico, quanto l'ulteriore elemento, di natura oggettiva, individuato nell'idoneità del fatto a realizzare il fine dell'agente, e quindi nell'idoneità del fatto ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ha invece concluso nel senso che, se è «necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo.

È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione».

La Corte ha in tale occasione aggiunto che soltanto ai fini dell’integrazione del concorso esterno occorre un contributo concretamente utile alla prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.

L’unico elemento in comune richiesto per l’integrazione di entrambe le fattispecie consiste nella necessità dell’effettiva esistenza dell’associazione di tipo mafioso, circostanza di fatto non contestata dal ricorrente.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto si pone in termini meramente rivalutativi del materiale probatorio, sollecitando a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove (valgano per tutte: l’estrapolazione, virgolettata, di singoli brani di deposizioni dibattimentali, che, peraltro, viola anche l’obblio di autosufficienza del ricorso; la rivalutazione dell’esito del viaggio a Trieste; la deduzione secondo cui il ricorrente sarebbe rimasto in disparte alla riunione alla «[OSCURATO:PERSONA]»).

Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.

Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).

Inoltre, va ribadito il principio secondo cui non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.2.1. La deduzione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per una «responsabilità da posizione», in quanto il suo mero ruolo di «capo» dell’associazione mafiosa avrebbe rafforzato l’intento degli altri, è testualmente smentita dalla sentenza, la quale, a pagina 14, evidenzia come la finalità agevolativa emerga plasticamente dalla circostanza per cui è stato il tesoriere del clan, [OSCURATO:PERSONA], a mettere a disposizione la somma necessaria per le scommesse, certificandone la provenienza dal sodalizio, elemento da cui è facile inferire che anche gli utili sarebbero stati ripartiti tra i partecipanti.

3.2.2. Del pari inammissibile è la deduzione relativa alla assenza di motivazione sull’apporto che il ricorrente avrebbe fornito all’associazione.

Se, per un verso, va ribadito quanto affermato in relazione al ricorso russo circa la natura soggettiva e afferente ai motivi della circostanza in esame, e non all’oggettivo contributo fornito, in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la doglianza non si confronti criticamente con il provvedimento impugnato.

La Corte partenopea, poi, dopo aver rammentato (pag. 13) che il ricorrente, oltre ad avere effettuato il viaggio a Trieste da cui trasse spunto l’idea delle combine, era presente (come confermato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]) sia agli incontri preparatori che a quello decisivo del 14 aprile 2014 presso il ristorante «[OSCURATO:PERSONA]», dove si limarono i dettagli dell’operazione, correttamente richiama quella giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato» (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235 - 01).

3.2.3. La terza parte della doglianza è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una comparazione tra posizioni processuali assolutamente disomogenee, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente, deduzione inammissibile nel giudizio per cassazione (non chiarendo neppure, il ricorrente, che deduce il vizio di violazione di legge e non quello di contraddittorietà della motivazione, quale sarebbe la disposizione di legge violata).

4. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi presentati da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], cui la medesima P.G. si è riportata in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, nel riformare la sentenza del Tribunale di Napoli del 04/05/2023 in riferimento ad altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]), confermava la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1500 euro di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 1, commi 1 e 2, l. n. 401 del 1989, 416-bis.1, c.p.. 2. Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione. 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo, in cui lamenta violazione dell’articolo 416-bis.1 cod. pen.. Sostiene il ricorrente che la circostanza aggravante debba essere ritenuta sussistente sotto il profilo soggettivo, con specifico riferimento al dolo specifico e cioè alla coscienza e volontà di favorire, con la propria condotta, la associazione mafiosa «Vinella-Grassi», piuttosto che unicamente ed esclusivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA], affetto da ludopatia. La Corte di appello non ha tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della circostanza aggravante, richiede il dolo specifico di voler favorire l’associazione quale obiettivo diretto e scopo primario della condotta non rilevando possibili vantaggi indiretti o l’intenzione di favorire esclusivamente un esponente di vertice della cosca; di conseguenza, escludono il dolo specifico le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] relative all’incontro presso il ristorante «Un posto al sole» (nel ricorso si riportano brani di queste dichiarazioni volte a evidenziare che lo scopo della condotta era quella di aiutare il fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e del primo incontro del [OSCURATO:PERSONA] con l’[OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che evidenziano la sostanziale marginalità del ricorrente, il quale assume la veste di «silenzioso accompagnatore» che non apporta alcun contributo sostanziale e che non era nemmeno presente al primo incontro, sicuramente quello più significativo. La Corte territoriale indica quale elemento di sicura significatività la presenza del ricorrente agli incontri che si sono tenuti per discutere delle combine sportive, avendo conoscenza dell’associazione e del ruolo apicale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], senza però precisare se la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse oggettivamente idonea ad avvantaggiare l’attività dell’organizzazione mafiosa, se egli ne fosse consapevole e se lo volesse; la contraria determinazione della Corte di appello appare disancorata dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, omettendo di effettuare una rigorosa verifica della prova della sussistenza degli elementi richiesti ai fini della integrazione della aggravante in questione. Nulla esclude infatti che il ricorrente fosse mosso dall’intento di favorire o comunque aiutare il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; in disparte la mancanza di prova dell’intento di favorire il clan dell’[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata si fonda su un inaccettabile sillogismo per il quale il sol fatto di concorrere con l’esponente di una associazione mafiosa nella consumazione di un delitto equivale ad agevolare l’attività della consorteria. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo in cui censura violazione dell’articolo 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., ma la doglianza è sua volta distinta in tre «parti». 4.1. Con la «parte 1», lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen.. Denuncia l’illogicità del metodo narrativo, la sistematica confusione tra i ruoli e l’impossibilità di individuare la condotta; ripercorre l’episodio di Trieste, evidenziando come si sia concluso con un nulla di fatto, e ridimensiona la posizione del ricorrente alla riunione alla «[OSCURATO:PERSONA]». 4.2. Con la «parte 2», lamenta violazione di legge in relazione alla disciplina del «concorso morale» nel reato. L’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per una mera responsabilità di posizione, non potendosi configurare un mero concorso morale consistito nel favorire il sodalizio con la sua mera presenza di capo clan, soprattutto nei confronti dei calciatori, mossi da meri intenti economici. 4.3. Con la «parte 3», lamenta violazione di legge per contraddittorietà con la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 12 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava motivi nuovi e aggiunti, in cui approfondiva la doglianza relativa all’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., richiamando le dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe a dichiarare che le combine vennero organizzate per favorire il solo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo il ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Esso è infatti pedissequamente reiterativo di analoga doglianza proposta con i motivi di appello (significativo è il riutilizzo della locuzione «evanescente» per descrivere l’attività del ricorrente), motivatamente disattesa dai giudici di appello. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). 2.2. Ciò posto, la Corte di appello evidenzia a pag. 16 come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse tutt’altro che «evanescente», in quanto lo stesso: è presente a tutte le riunioni in cui si è discusso della possibilità di addivenire a delle frodi sportive; accompagna [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] per portarlo al ristorante «[OSCURATO:PERSONA]»; ha il compito di riferire agli [OSCURATO:PERSONA] della fattibilità della «nuova» scommessa in relazione alla partita Modena-Avellino; dialoga col [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di esecuzione della seconda scommessa; era pienamente a conoscenza della provenienza del danaro utilizzato per le scommesse. La Corte territoriale rammenta poi l’arresto delle Sezioni Unite della corte, secondo cui «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01)». Trattasi di motivazione congrua, con cui la doglianza non si confronta in modo realmente critico. 2.3. Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe i connotati, richiesti dalla legge, della «oggettiva idoneità ad agevolare» l’associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] in proposito rappresenta che le citate Sezioni Unite Chioccini, dopo aver riportato la tesi sostenuta da taluna giurisprudenza, secondo cui sarebbero elementi costitutivi dell'aggravante tanto l'elemento soggettivo del dolo specifico, quanto l'ulteriore elemento, di natura oggettiva, individuato nell'idoneità del fatto a realizzare il fine dell'agente, e quindi nell'idoneità del fatto ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ha invece concluso nel senso che, se è «necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione». La Corte ha in tale occasione aggiunto che soltanto ai fini dell’integrazione del concorso esterno occorre un contributo concretamente utile alla prosecuzione dell’attività dell’organizzazione. L’unico elemento in comune richiesto per l’integrazione di entrambe le fattispecie consiste nella necessità dell’effettiva esistenza dell’associazione di tipo mafioso, circostanza di fatto non contestata dal ricorrente. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto si pone in termini meramente rivalutativi del materiale probatorio, sollecitando a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove (valgano per tutte: l’estrapolazione, virgolettata, di singoli brani di deposizioni dibattimentali, che, peraltro, viola anche l’obblio di autosufficienza del ricorso; la rivalutazione dell’esito del viaggio a Trieste; la deduzione secondo cui il ricorrente sarebbe rimasto in disparte alla riunione alla «[OSCURATO:PERSONA]»). Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Inoltre, va ribadito il principio secondo cui non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. La deduzione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per una «responsabilità da posizione», in quanto il suo mero ruolo di «capo» dell’associazione mafiosa avrebbe rafforzato l’intento degli altri, è testualmente smentita dalla sentenza, la quale, a pagina 14, evidenzia come la finalità agevolativa emerga plasticamente dalla circostanza per cui è stato il tesoriere del clan, [OSCURATO:PERSONA], a mettere a disposizione la somma necessaria per le scommesse, certificandone la provenienza dal sodalizio, elemento da cui è facile inferire che anche gli utili sarebbero stati ripartiti tra i partecipanti. 3.2.2. Del pari inammissibile è la deduzione relativa alla assenza di motivazione sull’apporto che il ricorrente avrebbe fornito all’associazione. Se, per un verso, va ribadito quanto affermato in relazione al ricorso russo circa la natura soggettiva e afferente ai motivi della circostanza in esame, e non all’oggettivo contributo fornito, in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la doglianza non si confronti criticamente con il provvedimento impugnato. La Corte partenopea, poi, dopo aver rammentato (pag. 13) che il ricorrente, oltre ad avere effettuato il viaggio a Trieste da cui trasse spunto l’idea delle combine, era presente (come confermato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]) sia agli incontri preparatori che a quello decisivo del 14 aprile 2014 presso il ristorante «[OSCURATO:PERSONA]», dove si limarono i dettagli dell’operazione, correttamente richiama quella giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato» (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235 - 01). 3.2.3. La terza parte della doglianza è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una comparazione tra posizioni processuali assolutamente disomogenee, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente, deduzione inammissibile nel giudizio per cassazione (non chiarendo neppure, il ricorrente, che deduce il vizio di violazione di legge e non quello di contraddittorietà della motivazione, quale sarebbe la disposizione di legge violata). 4. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissa
Sentenza Cassazione n. 08641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris