CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 30778/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 09/06/2025, la Corte di appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento delvincolo della continuazione tra le sentenze meglio elencate nel provvedimentoimpugnato in favore di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il giudice dell’esecuzione, non vi sarebbero elementi dimostratividel fatto che al momento in cui egli aveva fatto ingresso nel sodalizio criminale dicui all’art. 416-bis cod. pen. avesse già programmato l’omicidio successivamentecommesso, né che a distanza di anni dal primo delitto associativo, egli potesseprefigurarsi l’adesione negli anni successivi ad altre consorterie.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge ed assenza dimotivazione in relazione alla falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen. per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con ireati di cui all’istanza.La Corte di appello aveva omesso di valutare che la sentenza della Corte diassise di appello di Catanzaro n. 31/19 aveva già riconosciuto il medesimodisegno criminoso tra omicidi ed estorsioni in ragione dell’identità dellamedesima compagine associativa all’interno della quale erano maturati.Tutti i fatti erano, in realtà, posti in esecuzione per affermare la capacità diinfluenza sul territorio della famiglia Giampà di [OSCURATO:PERSONA], clan nel quale ilricorrente militava fino alla sua collaborazione.La Corte di appello non avrebbe svolto un’analisi complessiva dei datifattuali, né avrebbe esaminato i dati fattuali forniti dall’istante con la suadettagliata ricostruzione del suo vissuto criminale a partire dall’adesione allafamiglia Giampà fino alla collaborazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di continuazione insede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento delvincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporaleal cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto delladomanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardoa taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e dimedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere lapregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).Per quanto i fatti in disamina siano stati commessi dopo l’adesione ad unsodalizio mafioso, secondo il giudice dell’esecuzione mancherebbero elementi attia dimostrare che fin dall’ingresso in quell’organizzazione il [OSCURATO:PERSONA] si fosse giàrappresentato in successione tutte le altre condotte anche commesse a distanzadi anni.Tuttavia, nella sentenza n. 31/2019 emessa dalla Corte di assise di appellodi Catanzaro in data 10/12/2019, irrevocabile dal 17/11/2021, sono posti incontinuazione omicidi, estorsioni e ricettazioni, tutti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 2005 e il 2011.Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che i reati oggetto delle altresentenze, pure di tipologia analoga, sono stati commessi nello stesso arcotemporale.L’ordinanza, che afferma di non avere rinvenuto elementi idonei adimostrare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso anche solo per unaparte delle condotte oggetto delle sentenze indicate nell’originaria istanza, non siconfronta con la motivazione della sopra richiamata sentenza n. 31/2019, che, insede di cognizione, ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra lesuddette condotte commesse nel corso della militanza nell’associazione‘ndranghetista in cui era incardinato il [OSCURATO:PERSONA], militanza che si descrive lungoun arco temporale che va dal 2003 al 2011.Tale lacuna, che disattende in pieno il principio fissato in Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01, richiede la rivalutazionedell’istanza in un nuovo giudizio.3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinviodinanzi alla Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice dell’esecuzione indiversa composizione [in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, letteraa), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nonpossa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto dellarichiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 671 del medesimo codice].Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, aemendare la motivazione della decisione dalle lacune sopra evidenziate,rivalutando l’istanza avanzata dal condannato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Catanzaro.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]