CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 20542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 19046-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRAR() LUISA, [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 1580 contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso la sentenza n. 502/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 432/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg n. I 9046 i 20 % 6 .5igaminie%7a ..\ian1/2 e aliri . (0/-I mio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli attuali ricorrenti, nei confronti del Ministero dell'Interno, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, in relazione all'omicidio del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per la Corte di merito difettava, nella specie, il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire l'estraneità della vittima, al tempo dell'evento, ad ambienti e rapporti deiinquenziali; in proposito, l'onere probatorio a carico dei richiedenti non era stato assolto, per essere risultato indimostrato che il congiunto - probabilmente ucciso nella faida tra cosche ad una delle quali era vicino I nipote della vittima con il quale si accompagnava al momento dei duplice omicidio - avesse in vita manifestato, anche se del caso pubblicamente, disapprovazione o dissociazione nei confronti della famiglia e dei suoi alleati, dissociazione non avvenuta, all'epoca della sanguinosa falda, anzi il dante causa dei richiedenti aveva consapevolmente legato il proprio destino a quello dei consanguinei anche con valenza, all'esterno, di solidarietà con la compagine familiare coinvolta nella falda e, per le modalità fattuali dell'omicidio, andava esclusa l'accidentalità del coinvolgimento passivo del dante causa nell'azione criminosa. 3. Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria; il Ministero dell'Interno ror ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivd di ricorso i ricorrenti deducono la violazione clerjli artt. 115 e 115 ni;;,./,,. nullità; della sentenza, per l'erronea valutazione dei contenuto ceia deposizione .ilestimoniale del maresciallo dei carabinieri dalla nuale la Corte di merito avrebbe dovuto trarre lo status Rg n.19046/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore del congiunto di estraneus a contesti delinquenziali e ritenere non emersa la prova di comportamenti e frequentazioni sintomatici di legami con esponenti del crimine organizzato e, in ogni caso, di intraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali del territorio di riferimento. 5 Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1, 2,4,7,9-bis legge n. 302 dei 1990 e nullità della sentenza lamentando che la Corte d'appello ha interpretato le norme regolatrici della fattispecie in modo difforme dall'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte, secondo cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302 cit., essendo la P.A. priva, al riguardo, di ogni potestà discrezionale, per cui avendo gli interessati provato la condizione di estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali e la finalità mafiosa del delitto, l'avente diritto aveva maturato, per legge, il diritto soggettivo alla concessione del beneficio. 6. Con i! terzo motivo., rinnovando la doglianza di violazione della legge n. 302 cit., e deducendo violazione dell'art. 2 legge n.407 del 1998 e dell'art.97 Cost., i ricorrerti sollecitano il controllo, da parte del giudice di legittimità, sotto I profilo logico -formale e della correttezza giuridica idel convincimento manifestato dalla Corte territoriale a proposito della ripetuta intraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali e per essere risultata acciarata, nell'istruttoria espletata, l'accidentalità del coinvolgimento nell'azione criminosa in danno del nipote della vittima, l'estraneità della vittima ad ambienti mafiosi o delinquenziali, denunciando l'illoclicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata incentrato sulla generalizzata presunzione di appartenenza fondata esclusivamente sul vincolo parentale. 7. Con il quarto motivo riproposte e doglianze di violazione di legge di cui ai mezzi che precedono, si assume c::ome illogico e contraddittorio il percorso motivazionale al fine di escludere l'accidentalità della morte, smentito dalle risultanze oggettive della prova documentale dimostrative della presenza, in terra calabra„ di tanti soggetti legati da vincolo Rg n.19046/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore parentale ai Ferraro e dai delitti perpetrati, in danno di questi, anche al di fuori della Calabria, smentendo difficoltà logistiche, come argomentato dalla Corte territoriale, per colpire soggetti non appartenenti al più ristretto nucleo familiare, e adducendo la totale estraneità, in quanto emigrati in Toscana da oltre quarant'anni, a frequentazione o cointeresssenza con parenti e/o affini pregiudicati. 8. Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi per la loro intima connessione. 9. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 31136 del 2019, la ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale; di quei fenomeni. 10. La legge - entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella ci azzetta ufficiale) - proprio per le sue peculiari finalità prevedeva l'elaroizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore e successivamente alla data del 1° gennaio 1969. 11. Tale regime retroattivo, nel testo originario dell'art. 12 della legge era limitato ai soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.R. Sicilia, Palermo; Sez. I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R. Pugra, Bari, Sez. I, 2 dicembre 1995, n. 1173). 12. Soltanto con le modifiche introdotte alla legge n, 302 cit. dalla legge 23 novembre 1998, n, 407 il regime retroattivo - volto a comprendere anche eventi verificatisi dal 10 gennaio 1969 in poi - è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari. 13. Ne deriva che solo grazie alle modifiche introdotte nel 1998, nell'ambito applicativo della lecae n. 302 è divenuto astrattamente ricomprendibile Rg n.19046/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore anche l'evento criminoso posto alla base della presente vicenda, pacificamente verificatosi nel territorio di Marsala il 2 giugno 1983. 14. Tanto premesso, l'art. 9 -bis della legge n.302 del 1990, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefici, stabilisce che: «le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinguenziall, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari». 15. Il sopravvenuto art. 2 -quinguies, comma 1, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151 (convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - ha introdotto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un'ottica ancor più rigorista. 16. Tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell'impianto normative espressione della volontà del legislatore. fin dalla oriainaria versione della legge n. 302 cit., di considerare in modo rigo -oso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali elo familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l'interessato, di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni). 17. È chiaro, quindi ; che i legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne conseTue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti. 18. È evidente che, corre rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione - a partire da quello di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost, - e del tutto inconcepibile in uno Rg n.19046/201:6 [OSCURATO:PERSONA] estensore Stato di diritto manifestare solidarietà, con l'elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell'estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per le vittime. 19. Infatti; una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all'indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità. 20. La dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria - e difficile - laddove per ragioni familiari la frequentazione dell'ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua. 21. Peraltro, alle persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare - nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata - di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori. 22. Per quanto detto, e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, conformemente aila ratio e alla lettera della legge per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, non è sufficiente che i beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa ma si richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli e ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua. 23. In mancanza della prova cP completa estraneità o accidentale coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero della dissociazione o estraniazione dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali, correttamente la Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi, diritto che sorde solo al verificarsi dei detti presupposti costitutivi. 24. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. di cui al primo motivo e aa valutazione della testimonianza richiamata nella Rg n.19046/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore sentenza impugnata, va ricordato che il giudice di merito è libero di attingere I proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, ne' gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento delia sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, senpure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. 25. Oltre che immune dalle dedotte censure di violazione di legge. vanno anche rimarcati i profili di inammissibilità della dedotta violazione della disciplina regolatrice giacche in tema cP ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legna consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione dei diudics_-‘ di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità„ sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra "una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risuitanze di causa (ex allis: Cass. !ugiio 2010 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 26. Nella specie è evidente che i ricorrenti lamentano la erronea appliczione della legge anche in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, si denuncia on vizio-motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360, cornrre,.. 5, Rg n.19045/2016 Rossano c..rmsore cod.proc.civ. ora circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un.nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi). 27. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, ne' gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. 28. Infine, quanto alla doglianza di violazione dell'art. 97 Cost., vale osservare che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (fra tante. Cass.,Sez,Un., n,25573 del 2020). 29. Il ricorso va„ pertanto, rigettato. 30. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. La Corte rigetta ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 dei 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ri